Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2010, n. 1463
CASS
Sentenza 10 novembre 2010

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L'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato comporta l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo, e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale.

Il giudice di appello, nel dichiarare l'inammissibilità, per rinuncia all'impugnazione, dell'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dal Pubblico Ministero e l'estinzione del reato per prescrizione in relazione all'impugnazione della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2010, n. 1463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1463
    Data del deposito : 10 novembre 2010

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