Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 2
L'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato comporta l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo, e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale.
Il giudice di appello, nel dichiarare l'inammissibilità, per rinuncia all'impugnazione, dell'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dal Pubblico Ministero e l'estinzione del reato per prescrizione in relazione all'impugnazione della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2010, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
14 63 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 2523 Dott. ALFONSO AMATO
-
- Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CARROZZA N. 27629/2010- Consigliere - Dott. MARIO ROTELLA
- Consigliere - Dott. VITO SCALERA
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ZA LO N. IL 08/10/1945
avverso la sentenza n. 743/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
02/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S.D. Augels гідньche ha concluso per e
Eserocc d. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Clementific dost, au распиаспиши
Propone ricorso per cassazione ZA OR avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 2 ottobre 2009 con la quale è stata riformata integralmente quella assolutoria di primo grado e, essendo stato l'appello proposto dalla sola parte civile NI IO (quello contestuale del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile per rinuncia), è stata affermata, ai soli effetti civili, la responsabilità dello ZA per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalle lesioni personali volontarie inferte alla parte civile e dalle minacce proferite al suo indirizzo, il 23 dicembre 1999.
I fatti si erano verificati in relazione a rapporti tesi fra le parti dovuti alle modalità di estinzione di un debito del NI nei riguardi dello ZA.
Deduce
1) la illegittimità della condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, per violazione dell'art. 578 cpp. il ricorrente cita giurisprudenza di legittimità che vieta la detta condanna nel caso in cui, dopo una sentenza assolutoria di primo grado, l'appello si sia svolto su impugnazione del P.M. e si sia concluso con declaratoria di prescrizione del reato (rv 232133).
In secondo luogo il ricorrente lamenta sotto altro profilo la errata applicazione dell'art. 578 cpp, pur tenendo conto che nel caso concreto l'appello si è svolto sulla impugnazione della sola parte civile. Secondo la giurisprudenza di merito in tale fattispecie il giudice dell'appello dovrebbe limitarsi a '
rimuovere l'effetto negativo del giudicato che deriverebbe dalla sentenza di primo grado non impugnata, per consentire alla parte civile di coltivare le proprie pretese nella sede civile. E ciò in quanto la condanna al risarcimento del danno da parte del giudice penale presuppone sempre e comunque una previa condanna penale.
2) eccepisce la prescrizione della azione civile a far data dalla sentenza di primo grado;
3) deduce infine il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Questa sarebbe stata fondata su un giudizio di piena attendibilità della parte civile, smentito invece dai risultati della deposizione testimoniale, indicativa di sentimenti contrari a quelli (pacatezza, assenza di intenti vendicativi) evocati dal giudice dell'appello.
Secondariamente è stato scarsamente valorizzato il fatto che il certificato medico non ha evidenziato ecchimosi cutanee.
In data 19 maggio 2010 la difesa dell'imputato ha fatto pervenire una istanza di sospensione della esecuzione della condanna civile ex art. 612 cpp, in ragione sia della illegittimità della condanna, come già illustrata, sia della prescrizione della
1 azione civile che del grave e irreparabile danno che potrebbe derivare all'imputato, il quale gode di un reddito annuo dichiarato di 6000 euro circa.
Infine il 22 ottobre 2010 il difensore della parte civile ha fatto pervenire una memoria nella quale ha argomentato e chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, mentre assorbita dalla decisione è la istanza di sospensione della esecuzione, ex art. 612 cpp.
Il primo motivo è infondato.
La situazione processuale verificatasi va inquadrata nei principi formulati dalle Sezioni u nite nel la sentenza e vocata a nche nel la memoria del la parte civile e conferente in relazione al caso dia specie, oltre che capace di far ritenere superati i diversi principi affermati in materia, antecedentemente, dalla giurisprudenza di merito citata nel ricorso.
Ebbene nella detta sentenza del supremo consesso (Sez. U, Sentenza n. 25083 del 11/07/2006, Rv. 233918; conf. Rv. 243761), si è affermato che il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Del tutto omologa è la situazione in esame nella quale l'appello si è svolto solo sulla impugnazione della parte civile in quanto il PG aveva rinunciato alla propria per la intervenuta prescrizione del reato, relativamente al quale, il giudice di primo grado, aveva pronunciato assoluzione.
Ebbene, hanno posto in evidenza le Sezioni unite in motivazione che“ la disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen. non è applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 del codice di rito riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.
L'art. 578 cod. proc. pen. si riferisce invece al caso in cui l'impugnazione sia dell' imputato o del p.m. e solo in questa ipotesi richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento.
In altri termini l'art. 576 e l'art. 578 disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l'art. 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capo della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'art. 576 conferisce al giudice dell' impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto".
Ne consegue, all'evidenza, che la giurisprudenza di legittimità evocata dalla difesa nel ricorso non è calzante rispetto al caso di specie, caratterizzato dall'appello della parte civile e non anche del PM.
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Inoltre la stessa sentenza delle Sezioni unite rende evidente che il giudice dell'appello penale, adito dalla sola parte civile, ha una cognizione e poteri decisori pieni relativamente al thema probandum devolutogli, senza cioè che gli sia inibita, ove ne ricorrano i presupposti, anche la quantificazione del danno ritenuto provato.
Il secondo motivo è parimenti da rigettare. E' stato rilevato dalla giurisprudenza della Cassazione penale che allorché l'azione civile per il risarcimento del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale (Rv. 238369).
Il principio è in tutto omologo a quello sostenuto dalla giurisprudenza civile ove si è osservato che l'art. 2947 cod. civ. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi P.C. nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo. In caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la P.C. abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo (Sez. 3, Sentenza n. 872 del 17/01/2008 (Rv. 601457).
Il giudice dell'appello, in conclusione, pronunciandosi sugli interessi della parte civile fatti valere nel giudizio penale di appello relativamente a reato che si è prescritto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non aveva il dovere di rilevare alcuna prescrizione del diritto, relativamente alla quale non risultano neppure effettuate allegazioni ad opera della parte interessata.
Il terzo motivo è inammissibile.
Con esso infatti la parte sollecita il giudice della legittimità a sostituirsi a quello di merito nella valutazione dei risultati di prova.
Un simile incombente è invece riservato proprio al primo e secondo grado e la valutazione da parte della Cassazione non può riguardare altro- a parte violazioni di legge- che la tenuta della motivazione fornita, dal punto di vista logico e della completezza argomentativa.
Non deve dimenticarsi, d'altra parte, che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745). Nella specie, la valutazione di attendibilità della persona offesa costituita parte civile è stata effettuata dal giudice dell'appello il quale, come è noto, non era vincolato da una regola di giudizio diversa.
3 Impossibile per la Cassazione, a fronte di una motivazione razionale e che la parte contesta solo opponendovi talune ragioni di fatto, entrare nel merito della valutazione stessa, nell'ottica di esaltare gli argomenti che la stessa parte ricorrente potrebbe avere selezionato secondo una prospettiva di favore e che pertanto non sono suscettibili di diretto apprezzamento da parte del giudice della legittimità.
Infine la istanza di sospensione della esecuzione civile, peraltro non conforme nel merito alle linee guida della costante giurisprudenza, deve dichiararsi assorbita dalla emissione della presente sentenza di rigetto del ricorso principale.
Attesa la soccombenza dell'imputato questi deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese della parte civile che liquida in euro
1.800 oltre accessori come per legge.
Roma 10 novembre 2010
il Presidente Mani Vulull il Cons. est.
Амиго
celleria 19 GEN. 2011
I mzionario Giudiziario E
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