Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8366 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
08366/0 2 6 8 ee 615 9 E 1 / 4 / I 6 2 Z EN . 5 . L C R . L E P . A R D . B L DI OPOLO ITALIANO A E A D D T A I 1 S E O ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N R 1 T Oggetto E P S . N T I N E SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria A S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 18860/98 MONACI Consigliere Cron.23137 Dott. Stefano Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 08/02/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO FICO - Rel. Consigliere Dott. Nino ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN TENZA sul ricorso proposto da: N. 61519 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro¨¨¨ tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
NO EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCO DELLA CIAMBELLA 6, difeso dall'avvocato GAETA GIULIO PIAZZA BOVIO 33 NAPOLI (avviso postale), giusta procura a margine;
2002 - controricorrente nonchè contro 759 -1- NO NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCO DELLA CIAMBELLA 6, presso lo studio dell'avvocato GAETA GIULIO PIAZZA BOVIO 33 NAPOLI (avviso postale), che lo difende, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/97 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 06/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore M Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo CA BU e NN IN hanno presentato all'Ufficio I I. DD. di Castellammare di Stabia, a norma dell'art.37 della legge n.413/91, dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 1989. Superando l'ammontare del reddito imponibile accertabile quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50%, l'Ufficio ha proceduto all'accertamento in rettifica ai sensi della stessa disposizione. Il BU e la IN hanno impugnato l'avviso di rettifica deducendone il difetto di motivazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha dichiarato l'estinzione del giudizio per definizione amministrativa della controversia e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che la fattispecie estintiva si fosse correttamente perfezionata per effetto della dichiarazione integrativa dei contribuenti e della mancata comunicazione da parte dell'Ufficio di motivi di invalidità della dichiarazione stessa. Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze affidandolo al seguente motivo: violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 37 della legge n.413/91, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto che, avendo la dichiarazione integrativa dei contribuenti riguardato periodi di imposta diversi da quelli indicati nel W comma 1 dell'art.34 della legge n.413/91, e non comportando la dichiarazione stessa definizione automatica delle imposte a norma dell'art.38, la Commissione Regionale non avrebbe dovuto applicare l'art.34, 5° comma, e ritenere perfezionata la fattispecie estintiva per mancata comunicazione da parte dell'Ufficio di motivi di invalidità della dichiarazione, ma, trattandosi della dichiarazione integrativa semplice prevista dall'art.37, avrebbe dovuto proseguire il giudizio per la verifica se fosse dovuta la maggiore imposta risultante dall'accertamento in rettifica. La censura è fondata. Trattandosi di dichiarazione integrativa semplice presentata a norma dell'art 37 della legge n.413/91, come non contestato dagli intimati, la Commissione Regionale non avrebbe giammai potuto applicare il 5° comma dell'art.34, che prevede l'estinzione del giudizio in mancanza di rilievi circa la validità della dichiarazione, ma avrebbe dovuto esaminare il merito della controversia, come richiesto dall'Ufficio con l'atto di appello, ossia accertare se fosse effettivamente dovuta la maggiore imposta accertata in rettifica ai sensi dello stesso art.37. Segue all'accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le н spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Roma, 8.02.2002 il constest. If Jiew ico TEREIL CANCELLIERE C1 CANCE✓✓EF Osvaldo Ascanic il presidente for fun Oggi 12 GIU. 2002 E 6 8 5 N 9 A . O 1 I I N / Z R 4 / A A 6 B R 2 T T . . L S U R I L . B P A G . I E . D R R B L T A E A T A D I D 1 I R S 3 E E 1 N E T T . S N A N I E A S M E