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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Calogero Parte_1
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - All'udienza del 30/01/2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da atto di appello FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 705/2023 del 9.05.2024 il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il 2.01.2024 Parte_1 condannando il a corrispondere al ricorrente Controparte_1 il bonus di cui all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2019/20 all'a.s. 2023/24; ha richiamato, condividendoli, i principi espressi in argomento dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 29961 del 27.10.2023), in particolare che “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del CP_1
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
1 nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''. Ha infine compensato integralmente le spese di lite, alla luce della “novità della materia trattata ed i recenti e continui interventi giurisprudenziali sul punto”. Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
l'intervenuta compensazione delle spese processuali, a suo dire non giustificata dalle motivazioni addotte dal Tribunale, atteso il formarsi, prima ancora del deposito del ricorso, di costante ed autorevole giurisprudenza in senso favorevole al ricorrente, rivelandosi, a tale stregua, immotivato il rifiuto della prestazione da parte del ed indispensabile il ricorso giudiziario. CP_1
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si è costituito. All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_1
, non costituitosi seppur ritualmente evocato in giudizio.
[...]
2 L'appello è fondato. Nonostante l'integrale soccombenza del , il Tribunale ha ritenuto CP_1 equo compensare le spese di lite alla luce della “novità della materia trattata ed i recenti e continui interventi giurisprudenziali sul punto”. Ritiene la Corte che, così operando, il Tribunale non abbia correttamente valutato la ricorrenza dei presupposti che potevano legittimare, a norma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., la disposta compensazione. La norma citata (dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009, ed infine riformata dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132) nell'ultima sua formulazione (qui applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso di primo grado depositato il 7.12.2017) consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in caso di “assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, a seguito dell'intervento additivo di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche ove si presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; può, dunque, trattarsi, oltre che di un mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, anche di altre sopravvenienze ad esse relative e di “assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92 comma 2 c.p.c.” (Cass. n. 3977 del 18/02/2020). Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma la Consulta ha, in particolare, osservato come il legislatore del 2014 abbia certamente inteso restringere le possibilità della compensazione delle spese di lite, passando dalla clausola generale «gravi ed eccezionali ragioni» (già più specifica di quella precedente, che prevedeva la possibilità di compensare le spese genericamente per “gravi motivi”) a due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca, che non è mai mutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso che occupa, le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della disposta compensazione integrale delle spese di lite appaiono in concreto insussistenti, non ricorrendo la dichiarata ”assoluta novità della questione”; il contenzioso verte, infatti, su una questione che, all'atto del deposito del ricorso di primo grado, risultava già ampiamente esaminata dalla giurisprudenza di merito su tutto il territorio nazionale, risolta, in senso conforme e favorevole ai docenti precari, dal più alto consesso della giurisdizione amministrativa (Consiglio di Stato n. 1842/2022) e dalla giurisprudenza eurounitaria (CGEU del 18/5/2022); inoltre
3 era già intervenuta la sentenza n. 29661/2023 della Corte di Cassazione la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della
“carta docenti” ed i cui principi, peraltro, il primo giudice ha posto proprio a fondamento della decisione. Né poteva ravvisarsi una complessità delle questioni trattate di tale rilevanza da giustificare un'obiettiva incertezza dell'esito del giudizio. A fronte di tale quadro giurisprudenziale del tutto consolidato, ingiustificata era conseguentemente da ritenersi la perdurante inerzia del nel CP_1 riconoscere il diritto rivendicato, che ha reso inevitabile il ricorso giudiziario. L'integrale compensazione delle spese processuali, operata dal primo giudice, non appare pertanto condivisibile, dovendo le stesse, secondo il principio della soccombenza, essere poste a carico del;
esse vanno, inoltre, liquidate CP_1 secondo i parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 e, dunque, tenuto conto della bassa complessità delle questioni agitate in giudizio e del valore della causa, nella misura di € 852,00, oltre oneri di legge. Anche le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia del
[...]
, qui dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1
705/2024 resa il 9.05.2024 dal Tribunale di Agrigento, condanna il
[...]
a corrispondere a le spese processuali Controparte_1 Parte_2 del giudizio di primo grado che liquida in euro 852,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA e che distrae in favore del procuratore antistatario. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese CP_1 processuali di questo grado che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo il 30/01/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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