Art. 3.
La disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall' articolo 1 della legge 1 agosto 1978, n. 437 , con decorrenza dal 1 gennaio 1975.
La disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall' articolo 1 della legge 1 agosto 1978, n. 437 , con decorrenza dal 1 gennaio 1975.