Articolo 132 bis del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 132Articolo 116
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1 giugno 2012
Art. 132-bis. (( (Procedure istituite dai fornitori) )) (( 1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformita' alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date. ))
Entrata in vigore il 1 giugno 2012
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