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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1226/2024 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il 1° agosto 1985, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 lo studio dell'avv. Micol Girau, che lo difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, difeso Controparte_1 CP_2 per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dott.ssa e dott. CP_3 CP_4
dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la Direzione CP_5 CP_1
Scolastica Regionale per la Sardegna, Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17 aprile 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il
[...]
affinché sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'assegnazione Controparte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente a tempo determinato in forza di incarichi per Controparte_1 docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
pagina 1 di 10 Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n. 107/2015, il
D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015 e della nota del n. 15219 del 15.10.2015, CP_6 nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il
Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in relazione all'anno scolastico
2020/2021 per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto essa sarebbe già stata riconosciuta con la sentenza n. 57 del 5 marzo 2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica della CP_1 norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che il ricorrente è stato docente a tempo determinato, lo stesso non doveva ritenersi soggetto al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo
1, comma 124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
pagina 2 di 10 Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno
2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n.
103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché il ricorrente, negli anni oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico, non aveva maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che gli consentiva l'accesso al beneficio preteso.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata, quindi, tenuta in decisione.
4. In via preliminare, circa l'eccezione di inammissibilità della domanda con riguardo all'annualità 2020/2021, occorre rilevare che la difesa del ricorrente, presa visione dello stato matricolare depositato dal unitamente alla propria memoria di costituzione, con le note CP_1 del 29 novembre 2024 aveva inizialmente aderito alla stessa, dando atto di non essere a conoscenza della pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania che riconosceva il diritto all'erogazione della c.d. carta docente in favore di Parte_1
Sennonché, a seguito di un controllo maggiormente approfondito, la difesa attrice si è avveduta della differenza tra il codice fiscale del proprio assistito, Parte_1
, e quello del ricorrente indicato nella sentenza del Tribunale di Tempio C.F._1
Pausania, (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte resistente e allegato 3 di C.F._2 quello di parte ricorrente).
Rilevato l'errore, con note del 3 dicembre 2024, ha pertanto chiesto di revocare la modifica della domanda e insistito come da ricorso introduttivo, chiedendo la concessione del beneficio della carta docente anche con riguardo all'annualità 2020/2021.
5. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
pagina 3 di 10 In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n. 1315/2025, est. dott.
EA BE, che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e numerose altre successive anche di questo giudice).
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del
D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato,
e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione pagina 4 di 10 delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, operava dunque quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
6. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza Cass., Sez.
Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio Per_1
1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. pagina 5 di 10 La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
7. In relazione alla spettanza o meno della cd. Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999 è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025, che ha delineato delle nuove linee guida per l'assegnazione o negazione del beneficio de quo nei casi di supplenze temporanee.
In precedenza, il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentivano l'accesso al beneficio, veniva identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione era stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenendo conto del fatto che l'obiettivo che il legislatore si era posto con l'istituzione della Carta
Docente era quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si riteneva che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, fosse pienamente comparabile all'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza.
pagina 6 di 10 Con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025 la CGUE ha stabilito il principio secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR
500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
La CGUE, ai punti 56 e seguenti della motivazione, ribadendo e ampliando quanto già sostenuto nella precedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha negato la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le attività di carattere collegiale, in quanto non sono prestazioni di importanza preponderante che modificano sostanzialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro.
Ha poi negato che la differenza di trattamento possa trovare giustificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto potenzialmente destinatario di incarichi a tempo parziale, o in più istituti per materie diverse, al di fuori dalla programmazione annuale.
Sul punto, la CGUE ha precisato che dalla normativa nazionale non si evince che il beneficio della carta del docente “abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua”, oltre ad affermare che, comunque, tale previsione sarebbe illegittimamente sostenuta da un “criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”, il che equivale ad aggirare la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto ulteriormente che la Carta Docente è uno strumento destinato all'acquisto “di un' ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente pagina 7 di 10 legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punto 72 della motivazione), beni e servizi dei quali (cfr. punto 73 della motivazione) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere maggior bisogno “ quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bilancio che lo
Stato Italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della Carta, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Ne deriva che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
Alla luce del recente intervento giurisprudenziale della CGUE, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la soluzione seguita in passato, che identificava come criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentono l'accesso al beneficio, quello dello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile, per durata, a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, o quantomeno semestrale.
Deve piuttosto ritenersi che, in linea generale, anche una attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (si tratterà, in definitiva dei casi in cui la docenza è stata così breve da non aver richiesto il dispiegamento di significative strategie organizzative o forme di progettazione didattica, suscettibili di inserirsi armonicamente nel programma curricolare e negli obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina).
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto incarichi per docenza per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, come comprovato dallo stato matricolare versato in atti (vedi doc. 3 del fascicolo di parte resistente), ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
pagina 8 di 10 8. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve quindi riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore della parte ricorrente la CP_1 somma di euro 1.500,00, della quale la medesima potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico deve avvenire, come previsto da Cass. Sez. L. n.
29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla
Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
9. L'importo riconosciuto deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese
[...] processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a Controparte_1 riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro 1.500,00, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 1.030,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente.
Cagliari, 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1226/2024 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il 1° agosto 1985, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 lo studio dell'avv. Micol Girau, che lo difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, difeso Controparte_1 CP_2 per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dott.ssa e dott. CP_3 CP_4
dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la Direzione CP_5 CP_1
Scolastica Regionale per la Sardegna, Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17 aprile 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il
[...]
affinché sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'assegnazione Controparte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente a tempo determinato in forza di incarichi per Controparte_1 docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
pagina 1 di 10 Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n. 107/2015, il
D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015 e della nota del n. 15219 del 15.10.2015, CP_6 nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il
Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in relazione all'anno scolastico
2020/2021 per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto essa sarebbe già stata riconosciuta con la sentenza n. 57 del 5 marzo 2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica della CP_1 norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che il ricorrente è stato docente a tempo determinato, lo stesso non doveva ritenersi soggetto al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo
1, comma 124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
pagina 2 di 10 Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno
2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n.
103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché il ricorrente, negli anni oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico, non aveva maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che gli consentiva l'accesso al beneficio preteso.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata, quindi, tenuta in decisione.
4. In via preliminare, circa l'eccezione di inammissibilità della domanda con riguardo all'annualità 2020/2021, occorre rilevare che la difesa del ricorrente, presa visione dello stato matricolare depositato dal unitamente alla propria memoria di costituzione, con le note CP_1 del 29 novembre 2024 aveva inizialmente aderito alla stessa, dando atto di non essere a conoscenza della pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania che riconosceva il diritto all'erogazione della c.d. carta docente in favore di Parte_1
Sennonché, a seguito di un controllo maggiormente approfondito, la difesa attrice si è avveduta della differenza tra il codice fiscale del proprio assistito, Parte_1
, e quello del ricorrente indicato nella sentenza del Tribunale di Tempio C.F._1
Pausania, (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte resistente e allegato 3 di C.F._2 quello di parte ricorrente).
Rilevato l'errore, con note del 3 dicembre 2024, ha pertanto chiesto di revocare la modifica della domanda e insistito come da ricorso introduttivo, chiedendo la concessione del beneficio della carta docente anche con riguardo all'annualità 2020/2021.
5. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
pagina 3 di 10 In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n. 1315/2025, est. dott.
EA BE, che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e numerose altre successive anche di questo giudice).
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del
D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato,
e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione pagina 4 di 10 delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, operava dunque quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
6. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza Cass., Sez.
Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio Per_1
1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. pagina 5 di 10 La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
7. In relazione alla spettanza o meno della cd. Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999 è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025, che ha delineato delle nuove linee guida per l'assegnazione o negazione del beneficio de quo nei casi di supplenze temporanee.
In precedenza, il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentivano l'accesso al beneficio, veniva identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione era stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenendo conto del fatto che l'obiettivo che il legislatore si era posto con l'istituzione della Carta
Docente era quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si riteneva che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, fosse pienamente comparabile all'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza.
pagina 6 di 10 Con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025 la CGUE ha stabilito il principio secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR
500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
La CGUE, ai punti 56 e seguenti della motivazione, ribadendo e ampliando quanto già sostenuto nella precedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha negato la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le attività di carattere collegiale, in quanto non sono prestazioni di importanza preponderante che modificano sostanzialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro.
Ha poi negato che la differenza di trattamento possa trovare giustificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto potenzialmente destinatario di incarichi a tempo parziale, o in più istituti per materie diverse, al di fuori dalla programmazione annuale.
Sul punto, la CGUE ha precisato che dalla normativa nazionale non si evince che il beneficio della carta del docente “abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua”, oltre ad affermare che, comunque, tale previsione sarebbe illegittimamente sostenuta da un “criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”, il che equivale ad aggirare la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto ulteriormente che la Carta Docente è uno strumento destinato all'acquisto “di un' ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente pagina 7 di 10 legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punto 72 della motivazione), beni e servizi dei quali (cfr. punto 73 della motivazione) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere maggior bisogno “ quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bilancio che lo
Stato Italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della Carta, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Ne deriva che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
Alla luce del recente intervento giurisprudenziale della CGUE, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la soluzione seguita in passato, che identificava come criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentono l'accesso al beneficio, quello dello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile, per durata, a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, o quantomeno semestrale.
Deve piuttosto ritenersi che, in linea generale, anche una attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (si tratterà, in definitiva dei casi in cui la docenza è stata così breve da non aver richiesto il dispiegamento di significative strategie organizzative o forme di progettazione didattica, suscettibili di inserirsi armonicamente nel programma curricolare e negli obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina).
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto incarichi per docenza per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, come comprovato dallo stato matricolare versato in atti (vedi doc. 3 del fascicolo di parte resistente), ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
pagina 8 di 10 8. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve quindi riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore della parte ricorrente la CP_1 somma di euro 1.500,00, della quale la medesima potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico deve avvenire, come previsto da Cass. Sez. L. n.
29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla
Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
9. L'importo riconosciuto deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese
[...] processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a Controparte_1 riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro 1.500,00, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 1.030,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente.
Cagliari, 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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