Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 2955
CASS
Sentenza 7 dicembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di delitto commesso in territorio estero da uno straniero in danno di altro straniero, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 cod. pen. per la sua perseguibilità in Italia, deve essere sussistente prima della richiesta di rinvio a giudizio, a nulla rilevando l'eventuale allontanamento dello straniero in un momento successivo all'avveramento della citata condizione di procedibilità.

Commentario1

  • 1Giurisdizione italiana su traffico di armi estero (Cass. 19762/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 luglio 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova - costituito ai sensi dell'art.309 cod. proc .pen. - con ordinanza del 6 marzo 2020 ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP della medesima sede con cui è stata applicata nei confronti di YT nato in ** il ** 65, la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati: A) artt. 110 cod. pen., 25 legge n. 185 del 1990; in Libano e Libia: concorso in illecita attività di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento; nel gennaio 2020, accertato in Genova, il 3 febbraìo 2020; B) artt. 110 cod. pen., 1, 2, 4, secondo comma, legge n. 895 del 1967: concorso nell'attività illegale di detenzione e porto, prima in acque …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 2955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2955
Data del deposito : 7 dicembre 2005

Testo completo