Sentenza 5 ottobre 2005
Massime • 1
La violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dal primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità di tale fonte di prova solo quando dal teste si richiede un contributo di conoscenza contenente un quid pluris rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile la testimonianza assunta in un procedimento davanti al giudice di pace, nella quale il teste aveva riferito in ordine alla percezione delle frasi ingiuriose indicate nel capo di imputazione).
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L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
Leggi di più… - 3. Circostanze sulle quali deve verte l'esame necessarie solo se ulteriori rispetto all'accusa (Cass. 38526/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2005, n. 43361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43361 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/10/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA GI - Consigliere - N. 1922
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3288/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS GI N. IL 24/01/1952;
avverso SENTENZA del 01/06/2004 TRIBUNALE di TRAPANI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dr. F. Salzano, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
RS GI è stato condannato dal GdP di Trapani alla pena ritenuta di giustizia oltre risarcimento danni nei confronti delle costituite PPCC perché ritenuto responsabile del delitto ex artt. 81, 594 c.p. Il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione dell'art. 468 c.p.p., comma 1 e carenze motivazionali. Osserva che nella lista testi depositata non risultano indicate le circostanze sulle quali doveva vertere l'esame di La OR A IA e Di GR OR. Nel caso in esame nessun richiamo, ne' diretto, ne' indiretto, può ritenersi effettuato per relationem al capo di imputazione. Ciò comporta la nullità delle sentenze di primo e secondo grado. La motivazione di entrambe le decisioni, per altro, appare insufficiente ed illogica. Il ricorso è infondato e merita rigetto. Sul punto oggetto della censura la 4^ sezione di questa Corte ebbe a stabilire (ASN 200422889-RV 228038) che, nel procedimento innanzi al GdP, l'omessa indicazione dei testimoni e delle circostanze sulle quali gli stessi saranno chiamati a deporre rende nulla la relativa citazione, con la conseguenza che non può essere ritenuta abnorme l'ordinanza del GdP che, nel caso sopra indicato, dichiarata la nullità della citazione, restituisca gli atti al PM (ASN 200422889- RV 228039,
contro
: sez. 5^, ASN 200349234-RV 226981, la quale ritiene che la predetta omissione comporti solo inammissibilità del mezzo di prova). Tuttavia altre pronunzie (ASN 200413977-RV 228619; ASN 200437617-RV 229146), precedenti e successive, hanno escluso tale nullità, osservando che essa non è prevista dalla norma e che le "fonti di prova" non necessariamente si identificano (e si esauriscono) nella indicazione dei testi. Tale secondo orientamento è certamente da preferite, atteso che, nel sistema, la individuazione delle cause di nullità è esplicita e tassativa. Si tratta dunque, nel caso in esame, semplicemente di accertare se la fonte di prova testimoniale fosse concretamente utilizzabile. Ebbene è ovvio che le fonti di prova dell'accusa sono introdotte allo scopo di dare fondamento alla ipotesi di incolpazione cristallizzata nel capo di imputazione. Se dunque trattasi di prova testimoniale, la puntualizzazione dei fatti sui quali il teste sarà chiamato a deporre appare indispensabile nel caso in cui da tale soggetto processuale si richieda un contributo di conoscenza contenente un quid pluris rispetto a quanto contenuto nel capo di imputazione. Se, viceversa, il teste appare chiamato semplicemente a confermare la sussistenza del fatto storico chiaramente enunziato, la omissione della esplicita indicazione dei fatti e delle circostanze sui quali verrà esaminato non può comportare la inutilizzabilità di tale fonte di prova (principio ricavabile, da ultimo, da ASN 200113151-RV 218602). La verifica dunque non potrà che essere effettuata caso per caso, con riferimento alla natura complessa o "elementare" dell'addebito mosso a carico dell'imputato.
Nel caso in esame, al GR è attribuita la pronunzia di frasi ingiuriose nei confronti di due soggetti ed ai testi indicati nell'atto di citazione - è stato motivatamente ritenuto dai giudici del merito - altro non si chiedeva (nè si poteva chiedere) che di riferire in ordine alla percezione, anche da parte loro, delle espressioni offensive dirette ad altri. La fonte di prova dunque non risultava afflitta da inutilizzabilità. Al rigetto consegue condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005