Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2005, n. 43361
CASS
Sentenza 5 ottobre 2005

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La violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dal primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità di tale fonte di prova solo quando dal teste si richiede un contributo di conoscenza contenente un quid pluris rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile la testimonianza assunta in un procedimento davanti al giudice di pace, nella quale il teste aveva riferito in ordine alla percezione delle frasi ingiuriose indicate nel capo di imputazione).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2005, n. 43361
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43361
Data del deposito : 5 ottobre 2005

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