Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 gennaio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 gennaio 1990 |
Commentari • 2
- 1. Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [36]https://www.filodiritto.com/
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Salerno, sentenza 23/11/2023, n. 5326Provvedimento: Segue verbale d'udienza del 23/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies c.p.c., SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8748/2019 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente TRA “ Parte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Alfonso Petrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Carolei (CS), alla via Madonna della Stella n. 2; ATTRICE E Controparte_1 in persona del legale …Leggi di più...
- sequestro preventivo·
- archiviazione procedimento penale·
- art. 321 c.p.p.·
- polizia giudiziaria·
- art. 134 d.lgs. n. 66/2010·
- responsabilità extracontrattuale·
- titolarità passiva·
- danno risarcibile·
- imputabilità condotta·
- convalida sequestro
Versioni del testo
- Chp i : 1. il presidente della repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati direti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a roma il 10 marzo 1988.<br>
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati direti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore dell'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione e dell'articolo 6 del protocollo stesso.