TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 301/2025, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Corain
E
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Corain
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 24.06.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di di accordo di negoziazione assistita in data 15.07.2019 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “la casa già coniugale, sita in Roma, Via Angiolo Cabrini, n. 22, di proprietà esclusiva del Sig. viene CP_1 concordatamente assegnata al Sig. con ciò ripetendo quanto già deciso dai Coniugi in sede CP_1 di separazione personale a seguito di negoziazione assistita (v. Doc. 2), avendo la Sig.ra Pt_1 provveduto all'acquisto di altra abitazione dove ella ha trasferito la propria residenza;
b) il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, risiederà Persona_1 prevalentemente presso la madre ma, in base alle sue esigenze e volontà, potrà alloggiare presso la casa della madre ovvero del padre, i quali provvederanno in egual misura al suo mantenimento;
c) per quanto concerne le spese straordinarie per il figlio, la Sig.ra e il Sig. contribuiranno Pt_1 CP_1 nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle suddette spese e convengono di adeguarsi – per quanto di pertinente – alle indicazioni contenute nel protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2014, stabilendo in particolare che: le spese straordinarie dovranno essere documentate e concordate e saranno al 50% a carico di ciascun genitore. In particolare, in merito alle spese straordinarie da concordarsi si precisa che – conformemente a quanto previsto nel predetto protocollo d'intesa – il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, è tenuto a manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della richiesta di pagamento. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie (obbligatoria o concordata) dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla maturazione del diritto”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio in riferimento all'interesse della prole, nulla osta a provvede in conformità alle condizioni riportate dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Orbetello (GR), in data 24.09.1994, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1994, n. 44, parte 2, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 24.06.25
LA PRESIDENTE EST. Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 301/2025, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Corain
E
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Corain
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 24.06.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di di accordo di negoziazione assistita in data 15.07.2019 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “la casa già coniugale, sita in Roma, Via Angiolo Cabrini, n. 22, di proprietà esclusiva del Sig. viene CP_1 concordatamente assegnata al Sig. con ciò ripetendo quanto già deciso dai Coniugi in sede CP_1 di separazione personale a seguito di negoziazione assistita (v. Doc. 2), avendo la Sig.ra Pt_1 provveduto all'acquisto di altra abitazione dove ella ha trasferito la propria residenza;
b) il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, risiederà Persona_1 prevalentemente presso la madre ma, in base alle sue esigenze e volontà, potrà alloggiare presso la casa della madre ovvero del padre, i quali provvederanno in egual misura al suo mantenimento;
c) per quanto concerne le spese straordinarie per il figlio, la Sig.ra e il Sig. contribuiranno Pt_1 CP_1 nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle suddette spese e convengono di adeguarsi – per quanto di pertinente – alle indicazioni contenute nel protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2014, stabilendo in particolare che: le spese straordinarie dovranno essere documentate e concordate e saranno al 50% a carico di ciascun genitore. In particolare, in merito alle spese straordinarie da concordarsi si precisa che – conformemente a quanto previsto nel predetto protocollo d'intesa – il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, è tenuto a manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della richiesta di pagamento. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie (obbligatoria o concordata) dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla maturazione del diritto”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio in riferimento all'interesse della prole, nulla osta a provvede in conformità alle condizioni riportate dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Orbetello (GR), in data 24.09.1994, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1994, n. 44, parte 2, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 24.06.25
LA PRESIDENTE EST. Dott.ssa Marta Ienzi