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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22488/2024 promossa da:
Parte_1 nata in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sui figli minori Controparte_1 Persona_1 nato in [...] in data [...] e nato in ARGENTINA in [...] Persona_2
04/12/20008
Parte_2 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sul figlio minore Controparte_2 CP_3
nato in [...] in data [...]
[...]
Parte_3 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sui figli minori nata in Controparte_4 Controparte_3
ARGENTINA in data 26/07/2010 e nato in ARGENTINA in [...] Controparte_5
12/09/2008
Parte_4 nata in [...] in data [...]
Parte_5 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulla figlia minore Controparte_6 Persona_3
nata in [...] in data [...]
[...]
CAMILO Parte_6 nato in [...] in data [...]
Parte_7 nato in [...] in data [...]
Parte_8 nato in [...] in data [...]
Parte_9 nato in [...] in data [...]
Parte_10 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulle figlie minori Controparte_7 Persona_4
nata in [...] in data [...] e
[...] Parte_11 nata in [...] in data [...]
Parte_12 nata in [...] in data [...]
Parte_13 nato in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. CAMPESI GIUSEPPE Ricorrenti
CONTRO
in persona del pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_8 CP_9
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare che ai ricorrenti, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani per nascita;
conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità̀ ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminabile.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 13/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_8 discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a [...] Persona_5
(CN) in data 19/09/1875, il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la connazionale il 24/09/1898 e dalla loro unione Persona_6 nasceva in Argentina, il giorno 23/10/1902, la figlia (cfr. docc. 1- Persona_7
5); - che dall'unione tra e del 21/09/1929 Persona_7 Persona_8 nascevano in territorio argentino, due figli: in data 02/07/1930, Persona_9
e, in data 11/09/1931, (cfr. docc. 6, 7, 8 e 40);
[...] Parte_14
- che in data 21/09/1946 si sposava con il sig. Persona_9 [...]
e dalla loro unione nascevano in Argentina due figli: in data 04/09/1947, Parte_15
e, in data 24/07/1951, (cfr. docc. 9, 10, Parte_16 Parte_17
11 e 26);
- che il giorno 25/04/1970 contraeva matrimonio con Parte_16 [...]
e dal matrimonio nascevano in Argentina tre figli: in data 05/04/1971, Persona_10 [...]
in data 27/12/1974, il ricorrente e, in data Persona_11 Parte_18
22/02/1977, il ricorrente (cfr. docc. 12, 13, 17 e 22); Parte_3
- che dalla relazione tra e nascevano in Persona_11 Controparte_10 territorio argentino tre figli: in data 04/01/1998, il ricorrente Parte_9
in data 23/10/2000, e, in data 07/01/2002,
[...] Persona_12
(cfr. docc. 14-16); Persona_13
- che dal matrimonio tra il ricorrente e la sig.ra Parte_18 Controparte_2
del 02/02/2002 nascevano in Argentina tre figli: in data 21/02/2005,
[...] [...]
e e, in data 24/12/2007, il ricorrente Per_14 Persona_15 CP_3
rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 18-21);
[...]
- che il giorno 21/04/2007 il ricorrente si univa in Parte_3 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nascevano in Argentina Controparte_4 due figli, ricorrenti per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 12/09/2008, e, in data 26/07/2010, (cfr. docc. 23- Controparte_5 Controparte_3
25);
- che il 05/02/1969 si sposava con il sig. e dalla Parte_19 Controparte_11 loro unione nascevano in Argentina tre figli, ricorrenti nel presente giudizio: in data 01/09/1969, ; in data 23/02/1973, Parte_5 CP_4 Parte_1
e, in data 18/08/1977, (cfr. docc. 27, 28, 32 e
[...] Parte_20
36);
- che dall'unione tra il ricorrente e del Parte_5 Persona_16
10/03/2001 nasceva in Argentina, il 29/11/2002 il ricorrente (cfr. Parte_21 docc. 29 e 30);
- che dal secondo matrimonio tra il ricorrente e Parte_5 Persona_17
nasceva in territorio argentino, il giorno 02/06/2013,
[...] Persona_3
ricorrente per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. doc.
[...]
31);
- che dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_22 Controparte_1 del 19/06/2014 nascevano in Argentina due figli: in data 04/12/2008,
[...] [...]
e, in data 17/07/2012, ricorrenti in giudizio per il tramite Per_2 Persona_1 dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 33-35);
- che dall'unione tra il ricorrente e del Parte_20 Persona_18
13/11/2020 nascevano in territorio argentino due figlie: in data 18/03/2014,
[...]
e, in data 08/01/2018, , ricorrenti per il Persona_4 Parte_11 tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 37-39); - che in data 23/03/1963 contraeva matrimonio con il sig. Parte_14
e dal matrimonio nascevano in Argentina tre figli, anch'essi Persona_19 ricorrenti nel presente giudizio: in data 20/01/1964, in data Parte_7
22/07/1965, e, infine, in data 08/09/1967, Parte_8 Parte_12
(cfr. docc. 41, 42, 43, 47 e 48);
[...]
- che il giorno 09/03/1990 il ricorrente si sposava con la sig.ra Parte_7 [...]
e dal matrimonio nascevano in Argentina due figli, ricorrenti: in data Controparte_12
22/05/1991, e, in data 07/02/1997, (cfr. docc. Parte_13 Persona_20
44-46);
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_5
e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 4).
Il si è costituito in giudizio e ha domandato disporsi la sospensione del Controparte_8 procedimento in corso, stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3 bis della legge 91/92, così come modificato dal D.L. 36/25. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. L'udienza del 13.11.25 si è svolta con la modalità della trattazione scritta;
all'esito del deposito delle note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
2. Motivi della decisione Deve essere respinta l'eccezione sollevata dal di sospendere il giudizio posto che la CP_8 questione di legittimità costituzionale non riguarda la presente controversia, introdotta in data antecedente alla introduzione delle nuove norme. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per dall'avo nato a Revello in [...] Persona_5
19/09/1875 (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso la sig.ra (figlia di e , Persona_7 Persona_5 Persona_6 poi tramite le sig.re e Persona_9 Parte_14 La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino Persona_5 italiano, in quanto nato in [...] nel 1875 e successivamente trasferitosi e coniugatosi in Argentina e dalla circostanza che la figlia di tale antenato era madre a sua volta di Persona_7
e La figlia dell'avo Persona_9 Parte_14 Parte_14 [...] avrebbe perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di Persona_7 matrimonio con cittadino straniero e non avrebbe in ogni caso potuto trasmetterla in quanto donna. Inoltre, non è chiaro nella fattispecie se la legge argentina all'epoca vigente determinasse l'acquisto della cittadinanza argentina per effetto del matrimonio con un cittadino argentino e, per questa via, non risulta accertato se l'ascendente dei ricorrenti nata in [...] Persona_7
23/10/1902 abbia perso la cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con il cittadino argentino del 1929 e in virtù dell'applicazione della legge 555 del 1912 che determinava tale conseguenza per la donna che sposandosi acquistasse altra cittadinanza. Ciò che, in ogni caso, appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente travolto questo effetto con efficacia retroattiva. In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. Persona_5 abbiano diritto alla cittadinanza italiana. Orbene, è documentato che nato a [...] e cittadino italiano, una volta Persona_5 trasferitosi in Argentina, ha sposato nata anch'ella in Italia da genitori italiani e Persona_6 insieme hanno avuto una figlia, nata in [...] il [...], la quale, Persona_7 sposatasi con argentino, dava poi alla luce, il 02/07/1930, Persona_8 [...]
e il giorno 11/09/1931, Persona_9 Parte_14
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 4 si evince che non si Persona_5 trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati. La figlia di nasceva, come si è detto, il 23/10/1902, Persona_5 Persona_7 ossia ben prima della entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912. Ella, sposando un argentino, avrebbe perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912. È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste non consente la tempestiva evasione delle domande in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nata in ARGENTINA in data [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sui figli minori Controparte_1 Persona_1 nato in [...] in data [...] e , nato in [...] in Persona_2 data 04/12/20008; , nato in ARGENTINA in [...] Parte_2
27/12/1974, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a
[...]
, sul figlio minore , nato in [...] in Controparte_2 Controparte_3 data 24/12/2007; , nato in ARGENTINA in [...] Parte_3
22/02/1977, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a
[...]
, sui figli minori , nata in [...] in data [...] e CP_4 Controparte_3
, nato in [...] in data [...]; , Controparte_5 Parte_4 nata in [...] in data [...]; , nato in Parte_5
ARGENTINA in data 01/09/1969, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulla figlia minore Controparte_6 Persona_3
, nata in [...] in data [...]; nato in
[...] Parte_21
ARGENTINA in data 29/11/2002; , nato in ARGENTINA in [...] Parte_7
20/01/1964; , nato in [...] in data [...]; Parte_8
nato in [...] in data [...]; Parte_9 Parte_9 [...]
, nato in ARGENTINA in data [...], in [...] e in qualità Parte_10 di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulle figlie minori Controparte_7
, nata in [...] in data [...] e Persona_4 [...] , nata in [...] in data [...]; , Parte_11 Parte_12 nata in [...] in data [...] e , nato in [...] Parte_13 in data 22/05/1991, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22488/2024 promossa da:
Parte_1 nata in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sui figli minori Controparte_1 Persona_1 nato in [...] in data [...] e nato in ARGENTINA in [...] Persona_2
04/12/20008
Parte_2 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sul figlio minore Controparte_2 CP_3
nato in [...] in data [...]
[...]
Parte_3 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sui figli minori nata in Controparte_4 Controparte_3
ARGENTINA in data 26/07/2010 e nato in ARGENTINA in [...] Controparte_5
12/09/2008
Parte_4 nata in [...] in data [...]
Parte_5 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulla figlia minore Controparte_6 Persona_3
nata in [...] in data [...]
[...]
CAMILO Parte_6 nato in [...] in data [...]
Parte_7 nato in [...] in data [...]
Parte_8 nato in [...] in data [...]
Parte_9 nato in [...] in data [...]
Parte_10 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulle figlie minori Controparte_7 Persona_4
nata in [...] in data [...] e
[...] Parte_11 nata in [...] in data [...]
Parte_12 nata in [...] in data [...]
Parte_13 nato in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. CAMPESI GIUSEPPE Ricorrenti
CONTRO
in persona del pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_8 CP_9
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare che ai ricorrenti, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani per nascita;
conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità̀ ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminabile.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 13/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_8 discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a [...] Persona_5
(CN) in data 19/09/1875, il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la connazionale il 24/09/1898 e dalla loro unione Persona_6 nasceva in Argentina, il giorno 23/10/1902, la figlia (cfr. docc. 1- Persona_7
5); - che dall'unione tra e del 21/09/1929 Persona_7 Persona_8 nascevano in territorio argentino, due figli: in data 02/07/1930, Persona_9
e, in data 11/09/1931, (cfr. docc. 6, 7, 8 e 40);
[...] Parte_14
- che in data 21/09/1946 si sposava con il sig. Persona_9 [...]
e dalla loro unione nascevano in Argentina due figli: in data 04/09/1947, Parte_15
e, in data 24/07/1951, (cfr. docc. 9, 10, Parte_16 Parte_17
11 e 26);
- che il giorno 25/04/1970 contraeva matrimonio con Parte_16 [...]
e dal matrimonio nascevano in Argentina tre figli: in data 05/04/1971, Persona_10 [...]
in data 27/12/1974, il ricorrente e, in data Persona_11 Parte_18
22/02/1977, il ricorrente (cfr. docc. 12, 13, 17 e 22); Parte_3
- che dalla relazione tra e nascevano in Persona_11 Controparte_10 territorio argentino tre figli: in data 04/01/1998, il ricorrente Parte_9
in data 23/10/2000, e, in data 07/01/2002,
[...] Persona_12
(cfr. docc. 14-16); Persona_13
- che dal matrimonio tra il ricorrente e la sig.ra Parte_18 Controparte_2
del 02/02/2002 nascevano in Argentina tre figli: in data 21/02/2005,
[...] [...]
e e, in data 24/12/2007, il ricorrente Per_14 Persona_15 CP_3
rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 18-21);
[...]
- che il giorno 21/04/2007 il ricorrente si univa in Parte_3 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nascevano in Argentina Controparte_4 due figli, ricorrenti per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 12/09/2008, e, in data 26/07/2010, (cfr. docc. 23- Controparte_5 Controparte_3
25);
- che il 05/02/1969 si sposava con il sig. e dalla Parte_19 Controparte_11 loro unione nascevano in Argentina tre figli, ricorrenti nel presente giudizio: in data 01/09/1969, ; in data 23/02/1973, Parte_5 CP_4 Parte_1
e, in data 18/08/1977, (cfr. docc. 27, 28, 32 e
[...] Parte_20
36);
- che dall'unione tra il ricorrente e del Parte_5 Persona_16
10/03/2001 nasceva in Argentina, il 29/11/2002 il ricorrente (cfr. Parte_21 docc. 29 e 30);
- che dal secondo matrimonio tra il ricorrente e Parte_5 Persona_17
nasceva in territorio argentino, il giorno 02/06/2013,
[...] Persona_3
ricorrente per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. doc.
[...]
31);
- che dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_22 Controparte_1 del 19/06/2014 nascevano in Argentina due figli: in data 04/12/2008,
[...] [...]
e, in data 17/07/2012, ricorrenti in giudizio per il tramite Per_2 Persona_1 dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 33-35);
- che dall'unione tra il ricorrente e del Parte_20 Persona_18
13/11/2020 nascevano in territorio argentino due figlie: in data 18/03/2014,
[...]
e, in data 08/01/2018, , ricorrenti per il Persona_4 Parte_11 tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 37-39); - che in data 23/03/1963 contraeva matrimonio con il sig. Parte_14
e dal matrimonio nascevano in Argentina tre figli, anch'essi Persona_19 ricorrenti nel presente giudizio: in data 20/01/1964, in data Parte_7
22/07/1965, e, infine, in data 08/09/1967, Parte_8 Parte_12
(cfr. docc. 41, 42, 43, 47 e 48);
[...]
- che il giorno 09/03/1990 il ricorrente si sposava con la sig.ra Parte_7 [...]
e dal matrimonio nascevano in Argentina due figli, ricorrenti: in data Controparte_12
22/05/1991, e, in data 07/02/1997, (cfr. docc. Parte_13 Persona_20
44-46);
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_5
e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 4).
Il si è costituito in giudizio e ha domandato disporsi la sospensione del Controparte_8 procedimento in corso, stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3 bis della legge 91/92, così come modificato dal D.L. 36/25. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. L'udienza del 13.11.25 si è svolta con la modalità della trattazione scritta;
all'esito del deposito delle note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
2. Motivi della decisione Deve essere respinta l'eccezione sollevata dal di sospendere il giudizio posto che la CP_8 questione di legittimità costituzionale non riguarda la presente controversia, introdotta in data antecedente alla introduzione delle nuove norme. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per dall'avo nato a Revello in [...] Persona_5
19/09/1875 (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso la sig.ra (figlia di e , Persona_7 Persona_5 Persona_6 poi tramite le sig.re e Persona_9 Parte_14 La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino Persona_5 italiano, in quanto nato in [...] nel 1875 e successivamente trasferitosi e coniugatosi in Argentina e dalla circostanza che la figlia di tale antenato era madre a sua volta di Persona_7
e La figlia dell'avo Persona_9 Parte_14 Parte_14 [...] avrebbe perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di Persona_7 matrimonio con cittadino straniero e non avrebbe in ogni caso potuto trasmetterla in quanto donna. Inoltre, non è chiaro nella fattispecie se la legge argentina all'epoca vigente determinasse l'acquisto della cittadinanza argentina per effetto del matrimonio con un cittadino argentino e, per questa via, non risulta accertato se l'ascendente dei ricorrenti nata in [...] Persona_7
23/10/1902 abbia perso la cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con il cittadino argentino del 1929 e in virtù dell'applicazione della legge 555 del 1912 che determinava tale conseguenza per la donna che sposandosi acquistasse altra cittadinanza. Ciò che, in ogni caso, appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente travolto questo effetto con efficacia retroattiva. In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. Persona_5 abbiano diritto alla cittadinanza italiana. Orbene, è documentato che nato a [...] e cittadino italiano, una volta Persona_5 trasferitosi in Argentina, ha sposato nata anch'ella in Italia da genitori italiani e Persona_6 insieme hanno avuto una figlia, nata in [...] il [...], la quale, Persona_7 sposatasi con argentino, dava poi alla luce, il 02/07/1930, Persona_8 [...]
e il giorno 11/09/1931, Persona_9 Parte_14
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 4 si evince che non si Persona_5 trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati. La figlia di nasceva, come si è detto, il 23/10/1902, Persona_5 Persona_7 ossia ben prima della entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912. Ella, sposando un argentino, avrebbe perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912. È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste non consente la tempestiva evasione delle domande in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nata in ARGENTINA in data [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sui figli minori Controparte_1 Persona_1 nato in [...] in data [...] e , nato in [...] in Persona_2 data 04/12/20008; , nato in ARGENTINA in [...] Parte_2
27/12/1974, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a
[...]
, sul figlio minore , nato in [...] in Controparte_2 Controparte_3 data 24/12/2007; , nato in ARGENTINA in [...] Parte_3
22/02/1977, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a
[...]
, sui figli minori , nata in [...] in data [...] e CP_4 Controparte_3
, nato in [...] in data [...]; , Controparte_5 Parte_4 nata in [...] in data [...]; , nato in Parte_5
ARGENTINA in data 01/09/1969, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulla figlia minore Controparte_6 Persona_3
, nata in [...] in data [...]; nato in
[...] Parte_21
ARGENTINA in data 29/11/2002; , nato in ARGENTINA in [...] Parte_7
20/01/1964; , nato in [...] in data [...]; Parte_8
nato in [...] in data [...]; Parte_9 Parte_9 [...]
, nato in ARGENTINA in data [...], in [...] e in qualità Parte_10 di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulle figlie minori Controparte_7
, nata in [...] in data [...] e Persona_4 [...] , nata in [...] in data [...]; , Parte_11 Parte_12 nata in [...] in data [...] e , nato in [...] Parte_13 in data 22/05/1991, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno