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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di Appello Civile iscritto al n. 440/2022 R.G. concernente l'impugnativa della sentenza n. 912/2021 del 6.12.2021 resa dal Tribunale di
Patti, avente ad oggetto: sinistro stradale - lesione personale;
vertente tra
nato a [...] i 13.5.1970 (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Antonio Scillia;
C.F._1
(Appellante)
contro
c.f. (già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
quale incorporante), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
AL AN;
(Appellata)
(quale compagnia assicuratrice del Controparte_1 danneggiante) (Appellata contumace)
(Appellato contumace) Controparte_3 (Appellato contumace) CP_4
Conclusioni come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 Gennaio 2011, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di
[...]
ANAT LL, la (propria compagnia Controparte_5 assicuratrice), (conducente del veicolo antagonista) e Controparte_3
(proprietario del veicolo antagonista). CP_4
L'attore esponeva che in data 13.09.2008, verso le ore 13,00 mentre percorreva a velocità moderata l'Autostrada A 19 Palermo-Messina (direzione Marcia
Messina) a circa Km 103+900 a bordo della sua autovettura Volkswagen Polo tg. PO007827 (assicurata con , veniva violentemente tamponato CP_6 dall'autovettura Fiat Punto tg. CN792NR (di proprietà di e CP_4 condotta da , assicurata con . A seguito Controparte_3 CP_7 dell'urto, il veicolo dell'attore era stato proiettato fuori carreggiata, rotando più volte, e si era arrestato trasversalmente all'asse stradale.
L'attore deduceva di aver riportato lesioni personali e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non. Si costituiva contestando l'an Controparte_5
e il quantum debeatur e chiedeva prova rigorosa del fatto.
Integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_8
(assicuratore del responsabile), escussi i testi e svolte CTU, il Tribunale di Patti, con sentenza n.912/2021, riteneva che il danneggiato non avesse fornito una prova adeguata sulla dinamica del sinistro e rigettava le domande attoree, con condanna alle spese di lite.
pag. 2/10 Avverso la superiore statuizione, con atto regolarmente notificato in data
4.6.2022, proponeva gravame , affidando Parte_1
l'impugnativa ai seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 111 COST. e ART. 115 C.P.C. - PRINCIPIO DI
NON CONTESTAZIONE: La dinamica non era stata contestata in modo specifico da L'appellata aveva anzi riconosciuto la compatibilità CP_2 della dinamica nelle relazioni dei propri CTP (Dott. e ) e Per_1 Per_2 Per_3 aveva corrisposto un acconto di € 1.200,00 per il danno al veicolo.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. E ART. 2697 C.C. - VIZIO DI
TRAVISAMENTO DELLA PROVA: Errore manifesto del Giudice nel ritenere non prodotto il rapporto delle Forze dell'Ordine. L'appellante ribadiva che il
Prontuario n. 80 del 13.09.2008 della Polizia Stradale era stato ritualmente prodotto.
3. ERRATA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE: Il teste aveva confermato la dinamica, riconoscendo il rapporto. Testimone_1
Riguardo a (teste trasportata), l'appellante deduceva Testimone_2
l'erronea applicazione dell'art. 246 c.p.c., poiché l'eccezione di incapacità, sebbene sollevata, non fu riproposta dopo l'assunzione, sanando così la nullità.
4. RICHIESTA DI RINNOVO DELLE OPERAZIONI PERITALI EX ART 196
C.P.C.: Si chiedeva la nomina di un nuovo CTU Medico-Legale per l'insufficienza, incoerenza e illogicità dei risultati del Dott. (6% IP) in Per_4 palese divergenza con il CTP di parte (15% IP).
5. ERRATA LIQUIDAZIONE DEI DANNI e SPESE: Contestata la mancata liquidazione dei danni e l'errata regolamentazione delle spese di lite, poste a carico dell'attore.
pag. 3/10 Si costituiva in giudizio la , incorporante Controparte_1 [...]
, contestando e contrastando il gravame, chiedendo la Controparte_5 conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge, per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. I primi due motivi di gravame, relativi al mancato accertamento della dinamica del sinistro e al vizio di travisamento della prova, sono fondati e devono essere accolti.
Il Tribunale di Patti ha erroneamente basato la propria decisione di rigetto delle domande attoree sull'assunto che "Non è stato prodotto il rapporto redatto dalle
Forze dell'Ordine" e che non vi fossero altri elementi idonei a dimostrare la dinamica.
Tale statuizione integra un palese vizio di travisamento della prova, in quanto risulta dagli atti che il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Stradale di
ANAT LL (Prontuario n. 80 del 13.09.2008, composto da n. 24 pagine) è stato ritualmente prodotto in giudizio in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2, depositata in data 06.04.2012.
Nello specifico, il rapporto (Verbale di Accertamenti Urgenti, 13.09.2008, ore
13:40) stabilisce, nella sezione "DINAMICA", che il Sig. Controparte_3
(Veicolo "A") "per causa della velocità non moderata o ad un presumibile malessere o colpo di sonno" ha "collisione con la parte posteriore sinistra del veicolo "B" [VW Polo tg. PO007827] condotta dal Sig. Parte_1
, che percorreva l'A/20 con la stessa direzione di marcia". Il veicolo
[...] dell'attore veniva sbalzato fuori carreggiata.
Inoltre, il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere non probante la testimonianza di , Assistente Capo P.S. di ANAT Testimone_1
pag. 4/10 LL. Il teste, escusso all'udienza del 07.01.2013, ha riferito la dinamica del sinistro confermando in toto il rapporto dallo stesso redatto, presente in atti e riconosciuto dopo rituale esibizione in sede di escussione. Altresì in sede di sopraluogo sono state raccolte le dichiarazioni di il quale ha Controparte_3 affermato di aver tamponato il veicolo che lo precedeva a causa di un colpo di sonno.
Infine, merita accoglimento anche la censura relativa al principio di non contestazione (Motivo I), in quanto l'appellata non ha Controparte_9 fornito una ricostruzione alternativa della dinamica, limitandosi a generiche contestazioni, e ha implicitamente ammesso la propria responsabilità (o la responsabilità del proprio assicurato/veicolo) pagando un acconto di € 1.200,00 per il danno al veicolo (accettato il 26 Gennaio 2009).
In accoglimento dei motivi I e II, la sentenza di primo grado deve essere riformata integralmente nella parte relativa all'accertamento dell'an debeatur, dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_3 sinistro.
Relativamente all'asserita nullità della testimonianza di Testimone_2
(moglie e trasportata), dichiarata incapace ex art. 246 c.p.c. dal primo giudice, pur riconoscendosi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la vittima di un sinistro è incapace a testimoniare nel giudizio di risarcimento di un altro danneggiato, la censura dell'appellante sulla mancata riproposizione dell'eccezione di nullità dopo l'assunzione della prova è giuridicamente corretta e conforme al consolidato orientamento di legittimità.
Tuttavia, stante l'accertamento della dinamica e della responsabilità basato sulle risultanze del rapporto di Polizia Stradale e sulla testimonianza non generica del teste , l'utilizzabilità o meno della testimonianza di Tes_1
non è dirimente ai fini del decidere sull' an del sinistro. Testimone_2
II Sulla Richiesta di Rinnovo delle Operazioni Peritali e sul Quantum (Motivo III)
pag. 5/10 L'appellante ha richiesto il rinnovo della CTU medico-legale Dott. a Per_4 causa di insufficienza, incoerenza e illogicità dei risultati, data la forte divergenza tra il 6% di IP riconosciuto e il 15% sostenuto dal CTP di parte.
La richiesta di rinnovo delle operazioni peritali deve essere rigettata.
La Corte ritiene che le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado dal Dott. siano tecnicamente corrette, esaustive e Per_4 congruamente motivate, fornendo tutti gli elementi necessari per la liquidazione del danno.
L'accertata divergenza tra le risultanze del CTU (6% IP) e quelle del CTP di parte (15% IP) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per la rinnovazione dell'accertamento. Il Giudice, infatti, può legittimamente aderire alle conclusioni del proprio ausiliario qualora queste risultino, come nel caso di specie, sorrette da argomentazioni logiche e scientificamente ineccepibili, tali da superare le critiche del consulente di parte.
In particolare, per quanto concerne l'accertamento del nesso causale tra tutte le lesioni lamentate e il sinistro, la motivazione del CTU Dott. (che la Corte Per_4 ritiene di fare propria) ha correttamente escluso l'eziologia traumatica per quelle lesioni non oggettivamente riscontrate o documentate in sede immediata.
Riguardo specificamente alle lesioni dentarie, lamentate dall'attore, il CTU, dott.
nella sua relazione rileva: “Alcune considerazioni sulla documentazione Per_4 clinica agli atti vanno fatti.
1. Sembra strano come mai al Pronto Soccorso di S.
AT di M.llo non venga riscontrata alcuna perdita di elemento dentario. 2
Sembra strano come il Nostro non accusi la ferita sanguinante nella bocca al
Medico di Pronto Soccorso e non accusi la perdita dell'incisivo, sembra strano come tale evenienza dolorosa possa passare inosservata”. Il CTU ha dunque ritenuto tale esito inverosimile in base al meccanismo del trauma subito dal con una conclusione giuridicamente fondata sull'assenza di prova del Pt_1 nesso causale e sulla mancata segnalazione di tali lesioni al presidio ospedaliero al momento del primo soccorso. I referti iniziali del Pronto Soccorso
pag. 6/10 del 13.09.2008, pur attestando le lesioni (trauma cervicale, lussazione acromion claveare, fratture costali), non riportano l'evidenza oggettiva o la menzione delle lesioni dentarie, circostanza che ne mina irrimediabilmente la riconducibilità causale diretta al sinistro.
Il CTU dr ha quantificato i postumi invalidanti riportati dal Persona_5 danneggiato nell'occorso nella misura del 6%, ITT 30 giorni, ITP al 50% giorni
15, ITP al 25% giorni 10.
Si procede alla quantificazione applicando le tabelle aggiornate dal D.M.
18.7.2025 per le micropermanenti
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 8.450,94
Invalidità temporanea totale € 1.685,40
pag. 7/10 Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 140,45
Totale danno biologico temporaneo € 2.247,20
Danno morale (33,33%) € 3.565,69
TOTALE GENERALE: € 14.263,83
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe vigenti, pertanto la somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro 13.9.2008 sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata.
Congrue e adeguate le spese mediche sostenute e inerenti il sinistro de quo per un importo complessivo pari a euro 2.190,93. Su tale somma competono rivalutazione e interessi.
Non può essere riconosciuto, in capo al danneggiato, una cifra a titolo di personalizzazione del danno, stante la mancanza di prova.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
( Conforme Corte di Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084)
L'appellante ha chiesto € 14.055,00 per danno patrimoniale, asserendo di essere stato licenziato il 30.06.2009 in conseguenza delle lesioni (svolgeva pag. 8/10 attività di saldatore presso AL Natale). La prova fornita (redditi 2006) non è sufficiente a dimostrare la perdita reddituale effettiva e il nesso causale con l'invalidità. La Corte pertanto rigetta, la liquidazione di tale voce di danno.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese di lite anche per il procedimento di primo grado.
Le spese seguono soccombenza e liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Sentenza n. 912/2021 del Parte_1
Tribunale di Patti, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE i motivi di appello I, II e VI e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata sul punto dell'an debeatur:
2. DICHIARA che il sinistro del 13.09.2008 è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del signor , conducente del veicolo Fiat Controparte_3
Punto tg. CN792NR, di proprietà del signor . CP_4
3. DICHIARA l'obbligo solidale di (quale Controparte_1 incorporante e quale compagnia del responsabile), Controparte_2 di e di al risarcimento integrale di tutti Controparte_3 CP_4
i danni subiti da in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa;
4. CONDANNA e Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_4 [...]
, della complessiva somma di euro 14.263,83 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale, con gli interessi come in parte motiva e al pagamento della somma di euro 2.190,93 per spese mediche sostenute, con rivalutazione interessi dalla data del sinistro pag. 9/10 sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi;
5. CONDANNA gli appellati Controparte_1 CP_3
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese
[...] CP_4 di lite in favore dell'appellante relative ad entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 5.000,00 quanto al primo grado e in euro 4.000,00 quanto al secondo, oltre le spese non imponibili documentare per euro 1.544,00, rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA. Pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese delle CTU, come da decreti di liquidazione in atti
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina del
13.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di Appello Civile iscritto al n. 440/2022 R.G. concernente l'impugnativa della sentenza n. 912/2021 del 6.12.2021 resa dal Tribunale di
Patti, avente ad oggetto: sinistro stradale - lesione personale;
vertente tra
nato a [...] i 13.5.1970 (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Antonio Scillia;
C.F._1
(Appellante)
contro
c.f. (già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
quale incorporante), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
AL AN;
(Appellata)
(quale compagnia assicuratrice del Controparte_1 danneggiante) (Appellata contumace)
(Appellato contumace) Controparte_3 (Appellato contumace) CP_4
Conclusioni come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 Gennaio 2011, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di
[...]
ANAT LL, la (propria compagnia Controparte_5 assicuratrice), (conducente del veicolo antagonista) e Controparte_3
(proprietario del veicolo antagonista). CP_4
L'attore esponeva che in data 13.09.2008, verso le ore 13,00 mentre percorreva a velocità moderata l'Autostrada A 19 Palermo-Messina (direzione Marcia
Messina) a circa Km 103+900 a bordo della sua autovettura Volkswagen Polo tg. PO007827 (assicurata con , veniva violentemente tamponato CP_6 dall'autovettura Fiat Punto tg. CN792NR (di proprietà di e CP_4 condotta da , assicurata con . A seguito Controparte_3 CP_7 dell'urto, il veicolo dell'attore era stato proiettato fuori carreggiata, rotando più volte, e si era arrestato trasversalmente all'asse stradale.
L'attore deduceva di aver riportato lesioni personali e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non. Si costituiva contestando l'an Controparte_5
e il quantum debeatur e chiedeva prova rigorosa del fatto.
Integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_8
(assicuratore del responsabile), escussi i testi e svolte CTU, il Tribunale di Patti, con sentenza n.912/2021, riteneva che il danneggiato non avesse fornito una prova adeguata sulla dinamica del sinistro e rigettava le domande attoree, con condanna alle spese di lite.
pag. 2/10 Avverso la superiore statuizione, con atto regolarmente notificato in data
4.6.2022, proponeva gravame , affidando Parte_1
l'impugnativa ai seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 111 COST. e ART. 115 C.P.C. - PRINCIPIO DI
NON CONTESTAZIONE: La dinamica non era stata contestata in modo specifico da L'appellata aveva anzi riconosciuto la compatibilità CP_2 della dinamica nelle relazioni dei propri CTP (Dott. e ) e Per_1 Per_2 Per_3 aveva corrisposto un acconto di € 1.200,00 per il danno al veicolo.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. E ART. 2697 C.C. - VIZIO DI
TRAVISAMENTO DELLA PROVA: Errore manifesto del Giudice nel ritenere non prodotto il rapporto delle Forze dell'Ordine. L'appellante ribadiva che il
Prontuario n. 80 del 13.09.2008 della Polizia Stradale era stato ritualmente prodotto.
3. ERRATA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE: Il teste aveva confermato la dinamica, riconoscendo il rapporto. Testimone_1
Riguardo a (teste trasportata), l'appellante deduceva Testimone_2
l'erronea applicazione dell'art. 246 c.p.c., poiché l'eccezione di incapacità, sebbene sollevata, non fu riproposta dopo l'assunzione, sanando così la nullità.
4. RICHIESTA DI RINNOVO DELLE OPERAZIONI PERITALI EX ART 196
C.P.C.: Si chiedeva la nomina di un nuovo CTU Medico-Legale per l'insufficienza, incoerenza e illogicità dei risultati del Dott. (6% IP) in Per_4 palese divergenza con il CTP di parte (15% IP).
5. ERRATA LIQUIDAZIONE DEI DANNI e SPESE: Contestata la mancata liquidazione dei danni e l'errata regolamentazione delle spese di lite, poste a carico dell'attore.
pag. 3/10 Si costituiva in giudizio la , incorporante Controparte_1 [...]
, contestando e contrastando il gravame, chiedendo la Controparte_5 conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge, per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. I primi due motivi di gravame, relativi al mancato accertamento della dinamica del sinistro e al vizio di travisamento della prova, sono fondati e devono essere accolti.
Il Tribunale di Patti ha erroneamente basato la propria decisione di rigetto delle domande attoree sull'assunto che "Non è stato prodotto il rapporto redatto dalle
Forze dell'Ordine" e che non vi fossero altri elementi idonei a dimostrare la dinamica.
Tale statuizione integra un palese vizio di travisamento della prova, in quanto risulta dagli atti che il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Stradale di
ANAT LL (Prontuario n. 80 del 13.09.2008, composto da n. 24 pagine) è stato ritualmente prodotto in giudizio in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2, depositata in data 06.04.2012.
Nello specifico, il rapporto (Verbale di Accertamenti Urgenti, 13.09.2008, ore
13:40) stabilisce, nella sezione "DINAMICA", che il Sig. Controparte_3
(Veicolo "A") "per causa della velocità non moderata o ad un presumibile malessere o colpo di sonno" ha "collisione con la parte posteriore sinistra del veicolo "B" [VW Polo tg. PO007827] condotta dal Sig. Parte_1
, che percorreva l'A/20 con la stessa direzione di marcia". Il veicolo
[...] dell'attore veniva sbalzato fuori carreggiata.
Inoltre, il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere non probante la testimonianza di , Assistente Capo P.S. di ANAT Testimone_1
pag. 4/10 LL. Il teste, escusso all'udienza del 07.01.2013, ha riferito la dinamica del sinistro confermando in toto il rapporto dallo stesso redatto, presente in atti e riconosciuto dopo rituale esibizione in sede di escussione. Altresì in sede di sopraluogo sono state raccolte le dichiarazioni di il quale ha Controparte_3 affermato di aver tamponato il veicolo che lo precedeva a causa di un colpo di sonno.
Infine, merita accoglimento anche la censura relativa al principio di non contestazione (Motivo I), in quanto l'appellata non ha Controparte_9 fornito una ricostruzione alternativa della dinamica, limitandosi a generiche contestazioni, e ha implicitamente ammesso la propria responsabilità (o la responsabilità del proprio assicurato/veicolo) pagando un acconto di € 1.200,00 per il danno al veicolo (accettato il 26 Gennaio 2009).
In accoglimento dei motivi I e II, la sentenza di primo grado deve essere riformata integralmente nella parte relativa all'accertamento dell'an debeatur, dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_3 sinistro.
Relativamente all'asserita nullità della testimonianza di Testimone_2
(moglie e trasportata), dichiarata incapace ex art. 246 c.p.c. dal primo giudice, pur riconoscendosi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la vittima di un sinistro è incapace a testimoniare nel giudizio di risarcimento di un altro danneggiato, la censura dell'appellante sulla mancata riproposizione dell'eccezione di nullità dopo l'assunzione della prova è giuridicamente corretta e conforme al consolidato orientamento di legittimità.
Tuttavia, stante l'accertamento della dinamica e della responsabilità basato sulle risultanze del rapporto di Polizia Stradale e sulla testimonianza non generica del teste , l'utilizzabilità o meno della testimonianza di Tes_1
non è dirimente ai fini del decidere sull' an del sinistro. Testimone_2
II Sulla Richiesta di Rinnovo delle Operazioni Peritali e sul Quantum (Motivo III)
pag. 5/10 L'appellante ha richiesto il rinnovo della CTU medico-legale Dott. a Per_4 causa di insufficienza, incoerenza e illogicità dei risultati, data la forte divergenza tra il 6% di IP riconosciuto e il 15% sostenuto dal CTP di parte.
La richiesta di rinnovo delle operazioni peritali deve essere rigettata.
La Corte ritiene che le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado dal Dott. siano tecnicamente corrette, esaustive e Per_4 congruamente motivate, fornendo tutti gli elementi necessari per la liquidazione del danno.
L'accertata divergenza tra le risultanze del CTU (6% IP) e quelle del CTP di parte (15% IP) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per la rinnovazione dell'accertamento. Il Giudice, infatti, può legittimamente aderire alle conclusioni del proprio ausiliario qualora queste risultino, come nel caso di specie, sorrette da argomentazioni logiche e scientificamente ineccepibili, tali da superare le critiche del consulente di parte.
In particolare, per quanto concerne l'accertamento del nesso causale tra tutte le lesioni lamentate e il sinistro, la motivazione del CTU Dott. (che la Corte Per_4 ritiene di fare propria) ha correttamente escluso l'eziologia traumatica per quelle lesioni non oggettivamente riscontrate o documentate in sede immediata.
Riguardo specificamente alle lesioni dentarie, lamentate dall'attore, il CTU, dott.
nella sua relazione rileva: “Alcune considerazioni sulla documentazione Per_4 clinica agli atti vanno fatti.
1. Sembra strano come mai al Pronto Soccorso di S.
AT di M.llo non venga riscontrata alcuna perdita di elemento dentario. 2
Sembra strano come il Nostro non accusi la ferita sanguinante nella bocca al
Medico di Pronto Soccorso e non accusi la perdita dell'incisivo, sembra strano come tale evenienza dolorosa possa passare inosservata”. Il CTU ha dunque ritenuto tale esito inverosimile in base al meccanismo del trauma subito dal con una conclusione giuridicamente fondata sull'assenza di prova del Pt_1 nesso causale e sulla mancata segnalazione di tali lesioni al presidio ospedaliero al momento del primo soccorso. I referti iniziali del Pronto Soccorso
pag. 6/10 del 13.09.2008, pur attestando le lesioni (trauma cervicale, lussazione acromion claveare, fratture costali), non riportano l'evidenza oggettiva o la menzione delle lesioni dentarie, circostanza che ne mina irrimediabilmente la riconducibilità causale diretta al sinistro.
Il CTU dr ha quantificato i postumi invalidanti riportati dal Persona_5 danneggiato nell'occorso nella misura del 6%, ITT 30 giorni, ITP al 50% giorni
15, ITP al 25% giorni 10.
Si procede alla quantificazione applicando le tabelle aggiornate dal D.M.
18.7.2025 per le micropermanenti
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 8.450,94
Invalidità temporanea totale € 1.685,40
pag. 7/10 Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 140,45
Totale danno biologico temporaneo € 2.247,20
Danno morale (33,33%) € 3.565,69
TOTALE GENERALE: € 14.263,83
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe vigenti, pertanto la somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro 13.9.2008 sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata.
Congrue e adeguate le spese mediche sostenute e inerenti il sinistro de quo per un importo complessivo pari a euro 2.190,93. Su tale somma competono rivalutazione e interessi.
Non può essere riconosciuto, in capo al danneggiato, una cifra a titolo di personalizzazione del danno, stante la mancanza di prova.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
( Conforme Corte di Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084)
L'appellante ha chiesto € 14.055,00 per danno patrimoniale, asserendo di essere stato licenziato il 30.06.2009 in conseguenza delle lesioni (svolgeva pag. 8/10 attività di saldatore presso AL Natale). La prova fornita (redditi 2006) non è sufficiente a dimostrare la perdita reddituale effettiva e il nesso causale con l'invalidità. La Corte pertanto rigetta, la liquidazione di tale voce di danno.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese di lite anche per il procedimento di primo grado.
Le spese seguono soccombenza e liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Sentenza n. 912/2021 del Parte_1
Tribunale di Patti, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE i motivi di appello I, II e VI e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata sul punto dell'an debeatur:
2. DICHIARA che il sinistro del 13.09.2008 è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del signor , conducente del veicolo Fiat Controparte_3
Punto tg. CN792NR, di proprietà del signor . CP_4
3. DICHIARA l'obbligo solidale di (quale Controparte_1 incorporante e quale compagnia del responsabile), Controparte_2 di e di al risarcimento integrale di tutti Controparte_3 CP_4
i danni subiti da in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa;
4. CONDANNA e Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_4 [...]
, della complessiva somma di euro 14.263,83 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale, con gli interessi come in parte motiva e al pagamento della somma di euro 2.190,93 per spese mediche sostenute, con rivalutazione interessi dalla data del sinistro pag. 9/10 sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi;
5. CONDANNA gli appellati Controparte_1 CP_3
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese
[...] CP_4 di lite in favore dell'appellante relative ad entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 5.000,00 quanto al primo grado e in euro 4.000,00 quanto al secondo, oltre le spese non imponibili documentare per euro 1.544,00, rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA. Pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese delle CTU, come da decreti di liquidazione in atti
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina del
13.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
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