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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3775/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
23.06.2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliato in CASTELFRANCO VENETO, C.F._3
corso XXIV APRILE 13, presso l'Avv. LUCIANO GAZZOLA, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4
in CASTELFRANCO VENETO, piazza GIORGIONE 53, presso l'Avv. ROBERTO.
, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta Pt_4
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._5
CASTELFRANCO VENETO, via DEI CAROANI 9/A, presso l'Avv. PASQUALE
CONTALDI, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER GLI ATTORI
1 Voglia l'intestato Tribunale adito, rigettata ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
1. Per tutto quanto esposto in atti, revocarsi e, quindi, dichiararsi inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti del IG. del IG. e della IG.ra l'atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
“trasferimento immobiliare” stipulato in data 27.01.2023 a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
di Pieve del Grappa, Repertorio n. 2.096, Raccolta n. 1.670, con il quale la IG.ra Controparte_1
ha trasferito alla figlia, IG.ra , la proprietà dell'abitazione di residenza, sita a Castello Controparte_2
di EG (TV), Via Panevecco n. 2 e della pertinente area scoperta di mq. 477, il tutto così catastalmente individuato:
1. Cat. Fabb., Fg. 10, Part. 1239, Via Panevecco n. Controparte_3
2, P. T-1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 5,5, S.C., Totale mq. 128, Totale escluse a.s. mq. 110 – R.C.E.
312,46; 2. Comune Castello di EG (TV), Cat. Terreni, Fg. 10, Part. 1239, Ente Urbano, mq.
533; e, per l'effetto, disporre e ordinare la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
2. Per tutto quanto esposto in atti, accertarsi e dichiararsi che la IG.ra è debitrice nei Controparte_1
confronti del IG. del IG. e della IG.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
di risarcimento del danno, dell'importo di € 3.856,00, oltre 15 % spese generali, C.P.A. e I.V.A., o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto saldo effettivo.
IN OGNI CASO spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
PER Controparte_1
Il patrocinio della IG.ra , nell'interesse della stessa, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
argomentato, dedotto, richiesto e prodotto e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni, come tali non ammissibili, precisa le proprie conclusioni di merito ed istruttorie, rispettivamente, come in comparsa di costituzione e risposta di data 09.10.2023 e come da memoria, ex art. 171- Ter, n. 2), C.p.c., depositata in data 29.12.2023.
Tutte le suddette conclusioni vengono integralmente riprodotte nel presente atto come segue:
2 In via principale:
- respingersi le domande attoree in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
In via subordinata:
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revocatoria e di risarcimento dispiegata da controparte, accertarsi e liquidarsi il compenso dovuto al patrocinio degli attori per l'attività professionale stragiudiziale effettivamente prestata in favore di dei medesimi, qualora documentata, con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, ai sensi dell'art. 19 dell'anzidetto D.M. e, per l'effetto, condannarsi l'odierna convenuta al pagamento di quella minor somma che dovesse risultare conseguentemente dovuta agli attori.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale delle parti, nonché per testi, sulle circostanze sottese dai seguenti capitoli:
1. Vero che da settembre 2013 a luglio 2015, per tutta la durata del biennio post - Controparte_2
diploma di Perfezionamento in Disegno Animato e Fumetto presso Scuola del Libro di Urbino, ha abitato nel Comune di Fermignano (PU), sito nei pressi di Urbino, come risulta dai docc. 7) e 8) che si rammostrano;
2. Vero che, nel periodo 29 Maggio - 8 Giugno 2015, ha sostenuto gli esami finali del Controparte_2
Corso di perfezionamento anzidetto presso la scuola del libro di Urbino;
3. Vero che da luglio 2015 ad agosto 2016, si è trovata ad abitare fuori dalla propria Controparte_2
residenza anagrafica nei seguenti periodi: 15-24 ottobre;
07-12 novembre;
21-27 novembre;
13 febbraio
2016-09 luglio 2016; luglio 2106-agosto 2016;
4. Vero che, nel periodo 15-24 ottobre 2015, ha dimorato nei pressi di Urbino per Controparte_2
poter visitare la locale Università;
5. Vero che, nel periodo 07-12 novembre 2015, ha dimorato in Inghilterra per poter Controparte_2
visitare l'Università di Stop-Motion e Animazione di Stoke on Trent;
6. Vero che, nel periodo 21-27 novembre 2015, è stata impegnata in continue trasferte Controparte_2
a Bologna per poter visitare la locale Università;
3
7. Vero che, nel periodo dal 13.02.2016 al 09.07.2016, ha dimorato, quale ospite di Controparte_2
un'amica, nella Repubblica di San Marino, onde poter ricercare alloggi universitari e un'occupazione lavorativa nella zona di Pesaro-Urbino, dove è sita l'Università che aveva deciso di frequentare;
8. Vero che, nel periodo luglio-agosto 2016, trovandosi impegnata a finalizzare le Controparte_2
procedure necessarie, sia all'immatricolazione presso l'Università Carlo Bo di Urbino, sia alla richiesta all'ERSU -ora ERDIS-, ente locale per il diritto allo studio universitario, di una Borsa di Studio in qualità di studentessa fuori sede e, inoltre, anche per la necessità di reperire un alloggio ubicato quanto più nei pressi dell'istituto prescelto, ha dimorato prevalentemente fuori dalla propria residenza anagrafica di
Castello di EG (TV), come risulta dai docc. 13) e 14) che si rammostrano;
9. Vero che, nel periodo luglio 2015-agosto 2016, ha abitato solo sporadicamente e per Controparte_2
brevi periodi presso l'abitazione di Castello di EG dei propri genitori;
10. Vero che, tra luglio e agosto 2016, si è iscritta al Primo Anno del Corso di Lingue Controparte_2
e Culture Straniere presso la Facoltà di Lingue dell'Università di Urbino “Carlo Bo”, come da copia pagamento Iscrizione 1° Anno e Raccomandata A/R per invio documentazione originale di immatricolazione e copia Libretto Universitario Matricola che si rammostrano quali docc. 13) e 8);
11. Vero che, nell'anno accademico 2016 – 2017, si è aggiudicata una Borsa di Studio Controparte_2
che, come studentessa fuori sede, le garantiva un alloggio presso una delle strutture del campus Universitario
(a titolo gratuito, anche in merito alle utenze), una tessera con cui erano compresi 2 pasti al giorno presso le mense universitarie, e un contributo in denaro corrisposto sul proprio conto corrente, come da documenti nn. 14), 15), 16), 32) e 33) che si rammostrano;
12. Vero che da ottobre 2016 a luglio 2017, ha abitato a Urbino come risulta dai Controparte_2
documenti nn. 8), 13), 15), 16) che si rammostrano;
13. Vero che, nell'anno accademico 2017/18, ha frequentato il secondo Anno del Controparte_2
Corso di Lingue e Culture Straniere, presso la Facoltà di Lingue dell'Università Carlo Bo di Urbino, come da docc. 17) e 18) che si rammostrano;
14. Vero che, nell'anno accademico 2018/19, ha frequentato il terzo anno del Corso Controparte_2
di Lingue e Culture Straniere presso la Facoltà di Lingue dell'Università Carlo Bo di Urbino, come risulta dal docc. 19) e 20) che si rammostrano;
15. Vero che ha abitato a Urbino da ottobre 2017 a luglio 2018 e da ottobre a Controparte_2
dicembre 2018, come comprovato dai docc. nn. 17), 18), 19), 20), 22)- 24), che si rammostrano;
4 16. Vero che, nel periodo gennaio 2019 – maggio 2020, avvalendosi del programma Controparte_2
Erasmus, nell'ambito del proprio corso universitario, ha frequentato l'università “Lapin Yliopisto”
(Università della Lapponia), alloggiando presso la relativa struttura locale, come da docc. n. 9), 11) e 12) che si rammostrano;
17. Vero che da gennaio a maggio 2019, ha abitato in Finlandia;
Controparte_2
18. Vero che dal 13 al 27.06.2019, proseguendo il proprio corso universitario, ha Controparte_2
abitato a Urbino, così come dall'01.09.2019 a marzo 2020, come risulta dai documenti nn. 25)- 27) che si rammostrano;
19. Vero che il mantenimento, da parte di della residenza anagrafica presso la casa dei Controparte_2
genitori, pur abitando, di fatto, la stessa altrove, ha consentito alla medesima di giovarsi dei vantaggi riservati agli studenti fuori sede, costituiti essenzialmente da borse di studio comprendenti l'alloggio, il vitto
e un contributo in denaro;
20. Vero che le borse di studio ottenute da sono state dalla stessa ottenute e mantenute Controparte_2
per l'intera durata del triennio base del Corso di Lingue e Culture straniere frequentato presso l'Università di Urbino;
21. Vero che, nel marzo 2020, una volta rientrata in famiglia per la chiusura di ogni attività scolastica conseguente al lockdown nazionale, si dedicata esclusivamente alla propria attività Controparte_2
lavorativa, costituendo e avviando la ditta individuale, “Grafite Branding Studio”, Studio di Grafica e
Web Marketing creativo, con sede fiscale presso l'abitazione di propria residenza anagrafica;
22. Vero che, fin dai primi anni di frequentazione del proprio corso universitario, si era Controparte_2
accordata con la madre, odierna convenuta, per stabilire presso l'abitazione oggetto di causa, già di proprietà della stessa, previa opportuna ristrutturazione, la sede della propria attività imprenditoriale, così da poter destinare al mantenimento dei genitori le risorse economiche che, diversamente, avrebbe dovuto impiegare per procurarsi il godimento, tramite locazione, di una sede alternativa;
23. Vero che ha iniziato a sostenere economicamente i propri genitori fin da quando era Controparte_2
ancora studentessa presso l'Università di Urbino, anche elargendo ai medesimi parti dei contributi economici ottenuti tramite le borse di studio che si era aggiudicata;
24. Vero che i procuratori delle parti nel procedimento possessorio che le ha viste contrapposte e dal quale
è scaturito il debito dei coniugi hanno convenuto di appianare i contrasti insorti tra i rispettivi CP_2
clienti con un accordo verbale, da costoro autorizzato, in virtù del quale, mentre i sig.ri – Pt_1 Pt_3
5 rinunciavano a pretendere dai detti coniugi il pagamento delle spese di lite liquidate in proprio favore nell'ambito della fase cautelare e di merito dell'azione possessoria tra loro definitasi, i coniugi in CP_2
contraccambio, rinunciavano a introdurre l'azione di regolamento di confini che avrebbe delimitato, in sede petitoria, l'ampiezza della servitù di passaggio di cui usufruiscono tuttora i sig.ri medesimi, con Pt_1
conseguente apposizione di una recinzione a delimitazione della proprietà CP_1
Si indicano, quali testi, anche a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi dedotti da controparte,
i sig.ri:
e Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
e , ,
[...] Persona_2 Tes_11 Tes_12 Testimone_13 CP_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
coniugi e avv. Pasquale Contaldi, UR CO”. CP_12 CP_13 Controparte_14
PER Controparte_2
A) nel merito: per tutte le motivazioni esposte in atti, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, ivi compresa la domanda di risarcimento dei danni;
- spese e compensi di causa interamente rifusi con distrazione in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario. (non si riportano le istanze istruttorie, in quanto riportate – tardivamente - solo nell'atto depositato in data 02.12.24 oltre il termine di legge per la precisazione delle conclusioni)
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
espongono:
1) di essere creditori di dell'importo di euro 2.514,42 Controparte_1
ciascuno, in forza di tre atti di precetto notificati alla debitrice in data 12.04.2023;
2) che i predetti crediti trovano il proprio titolo nella condanna alla rifusione delle spese di lite pronunciata, nei confronti della già menzionata - e, in solido, CP_1
del di lei marito CO UR -, all'esito di due procedimenti giudiziali (azione possessoria e successivo giudizio di merito rubricati al n 7828/2015 R.G di questo
Tribunale), rispettivamente con ordinanza del 21.04.2016 e con sentenza n.
238/2019 del 04.02.2019;
6 3) che in data 27.01.2023, con atto di trasferimento immobiliare e costituzione di rendita vitalizia in proprio favore, ha trasferito alla figlia Controparte_1
convivente, , la proprietà dell'abitazione di residenza, sita Controparte_2
a Castello di EG (TV), Via Panevecco n. 2 e della pertinente area scoperta di mq. 477 (beni identificati catastalmente in atto di citazione, al quale integralmente di rinvia);
4) che con tale atto la debitrice si è spogliata dell'unico immobile di sua proprietà, senza, contestualmente, percepire alcunché dalla figlia convivente, così, depauperando il proprio patrimonio in pregiudizio dei suoi creditori.
Gli attori agiscono quindi in revocatoria, chiedendo che venga dichiarata nei propri confronti l'inefficacia dell'atto di disposizione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., con richiesta di accertare altresì la sussistenza, nei confronti della sola di un proprio credito di CP_1
natura risarcitoria, da maggiorare di rivalutazione ed interessi, corrispondente alle spese di attività di ricerca documentale e, in generale, anche legali stragiudiziali sostenute prima dell'instaurazione del procedimento.
resiste alla domanda attorea, eccependo in primo luogo che Controparte_1
l'atto dispositivo non sia stato sorretto dalla volontà di sottrarsi alle pretese creditorie.
Secondo la prospettazione, da un lato, esso rispondeva all'interesse da tempo manifestato dalla figlia - ormai prossima alla discussione della tesi di laurea - di ristrutturarlo al fine di stabilirvi la sede della propria attività professionale (già nel marzo dell'anno 2022, CP_2
aveva costituito la ditta
[...] Controparte_15
”, con sede fiscale presso l'abitazione di residenza della famiglia);
[...]
dall'altro, esso avrebbe consentito alla disponente ed al di lei marito CO UR, in precarie condizioni economiche, di avere per il futuro assicurati assistenza e sostegno da parte della figlia.
Evidenzia peraltro - a conferma che tale fosse la reale intenzione delle parti - che non si sarebbe altrimenti determinata a compiere un oneroso atto di trasferimento, con costi del tutto sproporzionati a fronte dell'esistenza di un debito complessivamente ammontante a soli 7.500,00 euro circa.
7 Contesta per questo la ricorrenza dell'eventus damni, evidenziando altresì che gli attori, pur costituendo nei due giudizi sopra menzionati un'unica parte processuale, abbiano intimato il pagamento delle spese con tre distinti atti di precetto, facendo così aumentare l'entità del debito, nonché la circostanza che essi non abbiano neppure tentato un recupero del credito complessivamente modesto mediante preliminare instaurazione di un'azione esecutiva mobiliare presso l'abitazione della debitrice, che “con ogni probabilità, avrebbe potuto condurre al recupero di quanto preteso”.
Contesta infine che la figlia fosse a conoscenza della condizione debitoria dei genitori ed avesse quindi consapevolezza che l'atto dispositivo potesse arrecare danno ai creditori: infatti, pur avendo sempre conservato residenza anagrafica presso la casa di famiglia, dall'anno 2014 e fino alla metà dell'anno 2020, per motivi di studio aveva sempre di fatto abitato a grande distanza e non era quindi al corrente delle pretese economiche avanzate dagli attori nei confronti della madre, anche perché quest'ultima non aveva
.intenzionalmente voluto coinvolgerla nelle controversie con i vicini.
Peraltro - rappresenta sempre la convenuta - del tutto inaspettata ed imprevedibile CP_1
fu la richiesta di rifusione delle spese di lite, perché nel febbraio 2019, dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il merito possessorio, sarebbe tra i procuratori delle parti intervenuto un accordo verbale, autorizzato dai rispettivi assistiti, in forza del quale gli odierni attori avrebbero rinunciato a pretendere il pagamento delle spese di lite e, in cambio, i coniugi – avrebbero rinunciato ad introdurre un'azione di CP_1 CP_2
regolamento di confini che avrebbe delimitato, in sede petitoria, l'ampiezza della servitù di passaggio in favore del fondo attoreo, con conseguente apposizione di una recinzione a delimitazione della proprietà CP_1
Confidando in tale accordo, a decorrere dal quale era intervenuto peraltro un significativo arco temporale, la si determinò a compiere l'atto dispositivo, senza alcuna CP_1
consapevolezza/intenzione di nuocere alle pretese creditorie che riteneva essere oramai definite.
si è anch'essa costituita, resistendo alla domanda attorea, Controparte_2
ripercorrendo sostanzialmente le stesse difese svolte dalla madre e, in particolare, insistendo nel prospettare di essere vissuta per anni lontana dalla casa di famiglia (e di
8 essere perciò all'oscuro della posizione debitoria dei genitori) e ribadendo che l'atto di disposizione in suo favore fu motivato esclusivamente da esigenze solidaristiche esistenti all'interno del nucleo familiare, ove entrambi i genitori erano privi di reddito.
***
Così sinteticamente riportati i termini del contenzioso, si procede a valutare se ricorrano i presupposti dell'azione revocatoria.
1. Sussistenza del credito e sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo
Il credito è certo, in quanto trova la propria fonte in titoli giudiziali orami definitivi, risalenti agli anni 2016 e 2019, ampiamente anteriori all'atto dispositivo, del gennaio 2023.
Le censure delle convenute in ordine alla scelta degli attori di procedere al relativo recupero con distinti atti di precetto, modalità tale da determinare un aumento complessivo del dovuto rispetto all'alternativa di agire congiuntamente, non hanno rilievo in questa sede, in quanto incidenti – appunto – solo sul quantum, ma non sull'esistenza dei crediti stessi.
Né vi è riscontro all'affermazione secondo cui, all'esito della causa di merito possessorio, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo, che avrebbe comportato l'estinzione del debito per spese di lite: quanto prospettato avrebbe dovuto essere provato per iscritto (art. 1967 c.c.), a fronte della contestazione specifica sollevata sul punto dagli attori.
2. Eventus damni
La modesta entità del credito complessivo vantato dagli attori è irrilevante.
Decisiva è la circostanza che, con l'atto dispositivo di cui si discute, Controparte_1
abbia disposto nell'unico bene immobile esistente nel proprio patrimonio (fatto non contestato).
Il pregiudizio derivante dall'atto è evidente ove si consideri che, per effetto di esso, i creditori sono stati privati della possibilità di aggredire esecutivamente i beni oggetto del contratto, che va qualificato come vitalizio alimentare.
Pur trattandosi di atto certamente a titolo oneroso, il contratto è di natura aleatoria, in quanto il corrispettivo della cessione immobiliare è costituito dall'assunzione dell'obbligo da parte della cessionaria dell'obbligo di prestare assistenza morale e materiale in favore della madre per tutta la durata della vita della medesima. In esso viene esplicitato che “l'alea
9 è rappresentata dall'incertezza della durata della vita della “vitaliziata” e anche dal quantum delle prestazioni in suo favore, che non risultano predeterminate ex ante, ma variano giorno per giorno in funzione dei bisogni della “vitaliziata” stessa”.
L'obbligo assunto comprende quindi prestazioni di facere e prestazioni economiche, queste ultime tuttavia di natura alimentare, certamente quindi non assoggettabili a pignoramento.
Pertanto, premesso che per consolidata giurisprudenza, ai fini della ricorrenza dell'eventus damni può rilevare anche una semplice variazione qualitativa del patrimonio nel debitore
(Cass. 16221/2019): “l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza
o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”), con il compimento dell'atto di cui si discute non solo la debitrice si è spogliata dell'intera componente immobiliare del proprio patrimonio, ma ad essa ha “sostituito” quale corrispettivo una prestazione per sa natura non assoggettabile ad esecuzione forzata.
Anche l'affermazione della convenuta secondo cui un eventuale tentativo di CP_1
pignoramento mobiliare avrebbe consentito/consentirebbe di soddisfare il credito è stata prospettata dalla disponente in termini del tutto generici ed è comunque irrilevante.
Sarebbe stato infatti onere della convenuta, che non l'ha assolto, dimostrare l'eventuale esistenza nel proprio patrimonio residuo di ulteriori cespiti ampiamente idonei a soddisfare le pretese dei creditori.
3. Consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore (art. 2901, comma 1, n. 2 c.c.) ed in capo alla terza cessionaria (art. 2901, comma 2, n. 2 c.c.)
“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l'atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all'insorgere del credito, ma è sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da
10 ogni elemento fraudolento;
la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni” (Cass. 20813/04).
Esclusa quindi la necessità che l'atto compiuto sia sorretto, sotto il profilo soggettivo, da dolosa preordinazione dell'atto al fine di arrecare danno alle ragioni creditorie, la prospettazione secondo cui l'intenzione di compiere l'atto di cui si discute fosse da tempo maturata all'interno della famiglia e quella delle finalità di natura personale allo stesso sottese (consentire alla figlia di disporre di un locale ove svolgere la propria attività professionale) sono irrilevanti.
La c.d. scientia damni in capo a si ricava dal fatto che essa fosse Controparte_1
pienamente consapevole dell'esistenza del debito nei confronti degli attori, essendo stata parte dei procedimenti giudiziali all'esito dei quali venne pronunciata nei suoi confronti la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Non solo.
Ella in data 12.01.23, come meglio si dirà infra, era stata destinataria di una diffida ad adempiere da parte dei creditori.
Quanto all'elemento soggettivo riferibile alla figlia, va rammentato che “la prova della
"participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”. (Cass. 1286/19)
Nel caso in esame, il vincolo parentale va considerato unitamente ad altre circostanze.
Le parti convenute hanno infatti inteso valorizzare che, al momento dell'adozione dei provvedimenti giudiziari contenenti la condanna alle spese (2015 e 2019), la figlia, pur anagraficamente residente con i genitori, dimorasse di fatto ad Urbino, ove studiava.
L'esistenza del solo vincolo parentale non sarebbe stata in questo caso di per sé sola dirimente, ben potendo la figlia, di fatto non convivente, essere stata allora tenuta all'oscuro dai genitori dell'intervenuta condanna.
Vanno però considerate le seguenti circostanze:
11 1) sotto il profilo temporale, in data 12/01/23 i coniugi ricevettero CP_16
(doc. 7 attoreo) dal legale di parte attrice una diffida ad adempiere, ove si faceva espressa menzione non solo del credito di cui veniva chiesto il pagamento, ma anche del titolo da cui era sorto: a quella data la figlia era oramai da tempo rientrata da Urbino e nuovamente convivente con i genitori;
2) vi fu brevissima distanza temporale tra il ricevimento della diffida ad adempiere
(12/01/23) ed il compimento dell'atto (27/01/23), senza che lo stesso fosse stato preceduto da attività preparatoria anteriore al ricevimento della raccomandata, per esempio contatti con il Notaio, acquisizione della planimetria catastale, sopralluogo del tecnico per il rilascio dell'APE, attività queste ultime avvenute invece in data
20/01/23;
3) la natura “anomala” dell'atto compiuto, privo di una apprezzabile ragione economica/assistenziale. Ad un tale negozio, infatti, di regola fanno ricorso persone che versano in una condizione di bisogno di cure ed assistenza, morale ed economica (la all'epoca aveva invece solo 63 anni e dichiarava nell'atto che CP_1
il proprio stato di salute era “buono”) e coinvolgono quale obbligato ad erogare la prestazione un soggetto munito di adeguati mezzi economici. Tale condizione non sussisteva in capo alla figlia che all'epoca non aveva ancora concluso gli studi universitari e che era priva, per quanto consta, di fonti di reddito (non essendo a tal fine sufficiente la prova della sola apertura di una partita IVA) e pertanto si trovava in una condizione di incapacità di onorare le obbligazioni assunte contrattualmente.
Nel complesso, tali circostanze, valutate unitamente allo stretto vincolo parentale portano a ritenere che la consapevolezza del danno arrecato ai creditori sussistesse anche in capo a Controparte_2
L'azione revocatoria merita quindi accoglimento.
***
Va invece respinta la domanda diretta nei confronti della sola di Controparte_1
accertamento di un suo debito nei confronti degli attori, a titolo di risarcimento del danno, per rifusione delle spese legali stragiudiziali e di esborsi resisi necessari per le indagini
12 patrimoniali e le acquisizioni documentali effettuate per poter introdurre il presente giudizio.
Un obbligo risarcitorio sorge infatti solo a fronte di un atto illecito, ove invece il compimento di un atto revocabile non riveste tale natura.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti circoscritto la fondatezza di una pretesa risarcitoria alla ricorrenza di stringenti condizioni: “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale;
3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma;
4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. 4721/2019).
Trattasi quindi di condotte che attengono al compimento (peraltro da parte del terzo) di atti successivi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di revocatoria, diretti a vanificarne gli effetti.
Né sono conferenti i richiami alla giurisprudenza di legittimità operati da parte attrice, in quanto tali pronunce si collocano nel contesto di azioni di natura risarcitoria, da fatto illecito, ed attengono esclusivamente alla individuazione delle voci di danno risarcibili.
***
L'accoglimento solo parziale delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4.
Per la rimanente quota dei 3/4 esse seguono la prevalente soccombenza delle convenute in punto revocatoria.
Liquidazione come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, assumendo come valore della causa lo scaglione corrispondente all'entità del credito oggetto di causa da 5.201,00 a
26.000,00 euro (art. 5 D.M. 55/2014: entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), ai valori medi per ciascuna fase processuale e quale parametro per la quantificazione corretta del contributo unificato.
P.Q.M.
13 definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara l'inefficacia nei confronti di , Parte_1 [...]
e , ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico Parte_2 Parte_3
di “trasferimento immobiliare” stipulato in data 27.01.2023 a rogito del Notaio Dott.ssa di Pieve del Grappa, Repertorio n. 2.096, Raccolta n. 1.670, con il quale Persona_1
la IG.ra ha trasferito alla figlia, IG.ra la proprietà Controparte_1 Controparte_2
dell'abitazione di residenza, sita a Castello di EG (TV), Via Panevecco n. 2 e della pertinente area scoperta di mq. 477, il tutto così catastalmente individuato:
1. Cat. Fabb., Fg. 10, Part. 1239, Via Panevecco n. Controparte_3
2, P. T-1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 5,5, S.C., Totale mq. 128, Totale escluse a.s. mq. 110
– R.C.E. 312,46;
2. Comune Castello di EG (TV), Cat. Terreni, Fg. 10, Part. 1239, Ente Urbano, mq. 533;
• rigetta la domanda di accertamento della sussistenza di un credito risarcitorio degli attori nei confronti di;
Controparte_1
• ordina al Conservatore dei RR.II. di Treviso di provvedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 2655 c.c., nonché a tutti gli adempimenti di legge;
• compensa nella misura di 1/4 le spese di lite tra gli attori e le convenute
[...]
e e condanna queste ultime, in solido, alla CP_1 Controparte_2
rifusione in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
della rimanente quota dei 3/4, che liquida – già operata la Parte_3
compensazione – in euro 207,83 per anticipazioni ed euro 3.807,75 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3775/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
23.06.2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliato in CASTELFRANCO VENETO, C.F._3
corso XXIV APRILE 13, presso l'Avv. LUCIANO GAZZOLA, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4
in CASTELFRANCO VENETO, piazza GIORGIONE 53, presso l'Avv. ROBERTO.
, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta Pt_4
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._5
CASTELFRANCO VENETO, via DEI CAROANI 9/A, presso l'Avv. PASQUALE
CONTALDI, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER GLI ATTORI
1 Voglia l'intestato Tribunale adito, rigettata ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
1. Per tutto quanto esposto in atti, revocarsi e, quindi, dichiararsi inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti del IG. del IG. e della IG.ra l'atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
“trasferimento immobiliare” stipulato in data 27.01.2023 a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
di Pieve del Grappa, Repertorio n. 2.096, Raccolta n. 1.670, con il quale la IG.ra Controparte_1
ha trasferito alla figlia, IG.ra , la proprietà dell'abitazione di residenza, sita a Castello Controparte_2
di EG (TV), Via Panevecco n. 2 e della pertinente area scoperta di mq. 477, il tutto così catastalmente individuato:
1. Cat. Fabb., Fg. 10, Part. 1239, Via Panevecco n. Controparte_3
2, P. T-1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 5,5, S.C., Totale mq. 128, Totale escluse a.s. mq. 110 – R.C.E.
312,46; 2. Comune Castello di EG (TV), Cat. Terreni, Fg. 10, Part. 1239, Ente Urbano, mq.
533; e, per l'effetto, disporre e ordinare la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
2. Per tutto quanto esposto in atti, accertarsi e dichiararsi che la IG.ra è debitrice nei Controparte_1
confronti del IG. del IG. e della IG.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
di risarcimento del danno, dell'importo di € 3.856,00, oltre 15 % spese generali, C.P.A. e I.V.A., o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto saldo effettivo.
IN OGNI CASO spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
PER Controparte_1
Il patrocinio della IG.ra , nell'interesse della stessa, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
argomentato, dedotto, richiesto e prodotto e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni, come tali non ammissibili, precisa le proprie conclusioni di merito ed istruttorie, rispettivamente, come in comparsa di costituzione e risposta di data 09.10.2023 e come da memoria, ex art. 171- Ter, n. 2), C.p.c., depositata in data 29.12.2023.
Tutte le suddette conclusioni vengono integralmente riprodotte nel presente atto come segue:
2 In via principale:
- respingersi le domande attoree in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
In via subordinata:
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revocatoria e di risarcimento dispiegata da controparte, accertarsi e liquidarsi il compenso dovuto al patrocinio degli attori per l'attività professionale stragiudiziale effettivamente prestata in favore di dei medesimi, qualora documentata, con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, ai sensi dell'art. 19 dell'anzidetto D.M. e, per l'effetto, condannarsi l'odierna convenuta al pagamento di quella minor somma che dovesse risultare conseguentemente dovuta agli attori.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale delle parti, nonché per testi, sulle circostanze sottese dai seguenti capitoli:
1. Vero che da settembre 2013 a luglio 2015, per tutta la durata del biennio post - Controparte_2
diploma di Perfezionamento in Disegno Animato e Fumetto presso Scuola del Libro di Urbino, ha abitato nel Comune di Fermignano (PU), sito nei pressi di Urbino, come risulta dai docc. 7) e 8) che si rammostrano;
2. Vero che, nel periodo 29 Maggio - 8 Giugno 2015, ha sostenuto gli esami finali del Controparte_2
Corso di perfezionamento anzidetto presso la scuola del libro di Urbino;
3. Vero che da luglio 2015 ad agosto 2016, si è trovata ad abitare fuori dalla propria Controparte_2
residenza anagrafica nei seguenti periodi: 15-24 ottobre;
07-12 novembre;
21-27 novembre;
13 febbraio
2016-09 luglio 2016; luglio 2106-agosto 2016;
4. Vero che, nel periodo 15-24 ottobre 2015, ha dimorato nei pressi di Urbino per Controparte_2
poter visitare la locale Università;
5. Vero che, nel periodo 07-12 novembre 2015, ha dimorato in Inghilterra per poter Controparte_2
visitare l'Università di Stop-Motion e Animazione di Stoke on Trent;
6. Vero che, nel periodo 21-27 novembre 2015, è stata impegnata in continue trasferte Controparte_2
a Bologna per poter visitare la locale Università;
3
7. Vero che, nel periodo dal 13.02.2016 al 09.07.2016, ha dimorato, quale ospite di Controparte_2
un'amica, nella Repubblica di San Marino, onde poter ricercare alloggi universitari e un'occupazione lavorativa nella zona di Pesaro-Urbino, dove è sita l'Università che aveva deciso di frequentare;
8. Vero che, nel periodo luglio-agosto 2016, trovandosi impegnata a finalizzare le Controparte_2
procedure necessarie, sia all'immatricolazione presso l'Università Carlo Bo di Urbino, sia alla richiesta all'ERSU -ora ERDIS-, ente locale per il diritto allo studio universitario, di una Borsa di Studio in qualità di studentessa fuori sede e, inoltre, anche per la necessità di reperire un alloggio ubicato quanto più nei pressi dell'istituto prescelto, ha dimorato prevalentemente fuori dalla propria residenza anagrafica di
Castello di EG (TV), come risulta dai docc. 13) e 14) che si rammostrano;
9. Vero che, nel periodo luglio 2015-agosto 2016, ha abitato solo sporadicamente e per Controparte_2
brevi periodi presso l'abitazione di Castello di EG dei propri genitori;
10. Vero che, tra luglio e agosto 2016, si è iscritta al Primo Anno del Corso di Lingue Controparte_2
e Culture Straniere presso la Facoltà di Lingue dell'Università di Urbino “Carlo Bo”, come da copia pagamento Iscrizione 1° Anno e Raccomandata A/R per invio documentazione originale di immatricolazione e copia Libretto Universitario Matricola che si rammostrano quali docc. 13) e 8);
11. Vero che, nell'anno accademico 2016 – 2017, si è aggiudicata una Borsa di Studio Controparte_2
che, come studentessa fuori sede, le garantiva un alloggio presso una delle strutture del campus Universitario
(a titolo gratuito, anche in merito alle utenze), una tessera con cui erano compresi 2 pasti al giorno presso le mense universitarie, e un contributo in denaro corrisposto sul proprio conto corrente, come da documenti nn. 14), 15), 16), 32) e 33) che si rammostrano;
12. Vero che da ottobre 2016 a luglio 2017, ha abitato a Urbino come risulta dai Controparte_2
documenti nn. 8), 13), 15), 16) che si rammostrano;
13. Vero che, nell'anno accademico 2017/18, ha frequentato il secondo Anno del Controparte_2
Corso di Lingue e Culture Straniere, presso la Facoltà di Lingue dell'Università Carlo Bo di Urbino, come da docc. 17) e 18) che si rammostrano;
14. Vero che, nell'anno accademico 2018/19, ha frequentato il terzo anno del Corso Controparte_2
di Lingue e Culture Straniere presso la Facoltà di Lingue dell'Università Carlo Bo di Urbino, come risulta dal docc. 19) e 20) che si rammostrano;
15. Vero che ha abitato a Urbino da ottobre 2017 a luglio 2018 e da ottobre a Controparte_2
dicembre 2018, come comprovato dai docc. nn. 17), 18), 19), 20), 22)- 24), che si rammostrano;
4 16. Vero che, nel periodo gennaio 2019 – maggio 2020, avvalendosi del programma Controparte_2
Erasmus, nell'ambito del proprio corso universitario, ha frequentato l'università “Lapin Yliopisto”
(Università della Lapponia), alloggiando presso la relativa struttura locale, come da docc. n. 9), 11) e 12) che si rammostrano;
17. Vero che da gennaio a maggio 2019, ha abitato in Finlandia;
Controparte_2
18. Vero che dal 13 al 27.06.2019, proseguendo il proprio corso universitario, ha Controparte_2
abitato a Urbino, così come dall'01.09.2019 a marzo 2020, come risulta dai documenti nn. 25)- 27) che si rammostrano;
19. Vero che il mantenimento, da parte di della residenza anagrafica presso la casa dei Controparte_2
genitori, pur abitando, di fatto, la stessa altrove, ha consentito alla medesima di giovarsi dei vantaggi riservati agli studenti fuori sede, costituiti essenzialmente da borse di studio comprendenti l'alloggio, il vitto
e un contributo in denaro;
20. Vero che le borse di studio ottenute da sono state dalla stessa ottenute e mantenute Controparte_2
per l'intera durata del triennio base del Corso di Lingue e Culture straniere frequentato presso l'Università di Urbino;
21. Vero che, nel marzo 2020, una volta rientrata in famiglia per la chiusura di ogni attività scolastica conseguente al lockdown nazionale, si dedicata esclusivamente alla propria attività Controparte_2
lavorativa, costituendo e avviando la ditta individuale, “Grafite Branding Studio”, Studio di Grafica e
Web Marketing creativo, con sede fiscale presso l'abitazione di propria residenza anagrafica;
22. Vero che, fin dai primi anni di frequentazione del proprio corso universitario, si era Controparte_2
accordata con la madre, odierna convenuta, per stabilire presso l'abitazione oggetto di causa, già di proprietà della stessa, previa opportuna ristrutturazione, la sede della propria attività imprenditoriale, così da poter destinare al mantenimento dei genitori le risorse economiche che, diversamente, avrebbe dovuto impiegare per procurarsi il godimento, tramite locazione, di una sede alternativa;
23. Vero che ha iniziato a sostenere economicamente i propri genitori fin da quando era Controparte_2
ancora studentessa presso l'Università di Urbino, anche elargendo ai medesimi parti dei contributi economici ottenuti tramite le borse di studio che si era aggiudicata;
24. Vero che i procuratori delle parti nel procedimento possessorio che le ha viste contrapposte e dal quale
è scaturito il debito dei coniugi hanno convenuto di appianare i contrasti insorti tra i rispettivi CP_2
clienti con un accordo verbale, da costoro autorizzato, in virtù del quale, mentre i sig.ri – Pt_1 Pt_3
5 rinunciavano a pretendere dai detti coniugi il pagamento delle spese di lite liquidate in proprio favore nell'ambito della fase cautelare e di merito dell'azione possessoria tra loro definitasi, i coniugi in CP_2
contraccambio, rinunciavano a introdurre l'azione di regolamento di confini che avrebbe delimitato, in sede petitoria, l'ampiezza della servitù di passaggio di cui usufruiscono tuttora i sig.ri medesimi, con Pt_1
conseguente apposizione di una recinzione a delimitazione della proprietà CP_1
Si indicano, quali testi, anche a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi dedotti da controparte,
i sig.ri:
e Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
e , ,
[...] Persona_2 Tes_11 Tes_12 Testimone_13 CP_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
coniugi e avv. Pasquale Contaldi, UR CO”. CP_12 CP_13 Controparte_14
PER Controparte_2
A) nel merito: per tutte le motivazioni esposte in atti, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, ivi compresa la domanda di risarcimento dei danni;
- spese e compensi di causa interamente rifusi con distrazione in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario. (non si riportano le istanze istruttorie, in quanto riportate – tardivamente - solo nell'atto depositato in data 02.12.24 oltre il termine di legge per la precisazione delle conclusioni)
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
espongono:
1) di essere creditori di dell'importo di euro 2.514,42 Controparte_1
ciascuno, in forza di tre atti di precetto notificati alla debitrice in data 12.04.2023;
2) che i predetti crediti trovano il proprio titolo nella condanna alla rifusione delle spese di lite pronunciata, nei confronti della già menzionata - e, in solido, CP_1
del di lei marito CO UR -, all'esito di due procedimenti giudiziali (azione possessoria e successivo giudizio di merito rubricati al n 7828/2015 R.G di questo
Tribunale), rispettivamente con ordinanza del 21.04.2016 e con sentenza n.
238/2019 del 04.02.2019;
6 3) che in data 27.01.2023, con atto di trasferimento immobiliare e costituzione di rendita vitalizia in proprio favore, ha trasferito alla figlia Controparte_1
convivente, , la proprietà dell'abitazione di residenza, sita Controparte_2
a Castello di EG (TV), Via Panevecco n. 2 e della pertinente area scoperta di mq. 477 (beni identificati catastalmente in atto di citazione, al quale integralmente di rinvia);
4) che con tale atto la debitrice si è spogliata dell'unico immobile di sua proprietà, senza, contestualmente, percepire alcunché dalla figlia convivente, così, depauperando il proprio patrimonio in pregiudizio dei suoi creditori.
Gli attori agiscono quindi in revocatoria, chiedendo che venga dichiarata nei propri confronti l'inefficacia dell'atto di disposizione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., con richiesta di accertare altresì la sussistenza, nei confronti della sola di un proprio credito di CP_1
natura risarcitoria, da maggiorare di rivalutazione ed interessi, corrispondente alle spese di attività di ricerca documentale e, in generale, anche legali stragiudiziali sostenute prima dell'instaurazione del procedimento.
resiste alla domanda attorea, eccependo in primo luogo che Controparte_1
l'atto dispositivo non sia stato sorretto dalla volontà di sottrarsi alle pretese creditorie.
Secondo la prospettazione, da un lato, esso rispondeva all'interesse da tempo manifestato dalla figlia - ormai prossima alla discussione della tesi di laurea - di ristrutturarlo al fine di stabilirvi la sede della propria attività professionale (già nel marzo dell'anno 2022, CP_2
aveva costituito la ditta
[...] Controparte_15
”, con sede fiscale presso l'abitazione di residenza della famiglia);
[...]
dall'altro, esso avrebbe consentito alla disponente ed al di lei marito CO UR, in precarie condizioni economiche, di avere per il futuro assicurati assistenza e sostegno da parte della figlia.
Evidenzia peraltro - a conferma che tale fosse la reale intenzione delle parti - che non si sarebbe altrimenti determinata a compiere un oneroso atto di trasferimento, con costi del tutto sproporzionati a fronte dell'esistenza di un debito complessivamente ammontante a soli 7.500,00 euro circa.
7 Contesta per questo la ricorrenza dell'eventus damni, evidenziando altresì che gli attori, pur costituendo nei due giudizi sopra menzionati un'unica parte processuale, abbiano intimato il pagamento delle spese con tre distinti atti di precetto, facendo così aumentare l'entità del debito, nonché la circostanza che essi non abbiano neppure tentato un recupero del credito complessivamente modesto mediante preliminare instaurazione di un'azione esecutiva mobiliare presso l'abitazione della debitrice, che “con ogni probabilità, avrebbe potuto condurre al recupero di quanto preteso”.
Contesta infine che la figlia fosse a conoscenza della condizione debitoria dei genitori ed avesse quindi consapevolezza che l'atto dispositivo potesse arrecare danno ai creditori: infatti, pur avendo sempre conservato residenza anagrafica presso la casa di famiglia, dall'anno 2014 e fino alla metà dell'anno 2020, per motivi di studio aveva sempre di fatto abitato a grande distanza e non era quindi al corrente delle pretese economiche avanzate dagli attori nei confronti della madre, anche perché quest'ultima non aveva
.intenzionalmente voluto coinvolgerla nelle controversie con i vicini.
Peraltro - rappresenta sempre la convenuta - del tutto inaspettata ed imprevedibile CP_1
fu la richiesta di rifusione delle spese di lite, perché nel febbraio 2019, dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il merito possessorio, sarebbe tra i procuratori delle parti intervenuto un accordo verbale, autorizzato dai rispettivi assistiti, in forza del quale gli odierni attori avrebbero rinunciato a pretendere il pagamento delle spese di lite e, in cambio, i coniugi – avrebbero rinunciato ad introdurre un'azione di CP_1 CP_2
regolamento di confini che avrebbe delimitato, in sede petitoria, l'ampiezza della servitù di passaggio in favore del fondo attoreo, con conseguente apposizione di una recinzione a delimitazione della proprietà CP_1
Confidando in tale accordo, a decorrere dal quale era intervenuto peraltro un significativo arco temporale, la si determinò a compiere l'atto dispositivo, senza alcuna CP_1
consapevolezza/intenzione di nuocere alle pretese creditorie che riteneva essere oramai definite.
si è anch'essa costituita, resistendo alla domanda attorea, Controparte_2
ripercorrendo sostanzialmente le stesse difese svolte dalla madre e, in particolare, insistendo nel prospettare di essere vissuta per anni lontana dalla casa di famiglia (e di
8 essere perciò all'oscuro della posizione debitoria dei genitori) e ribadendo che l'atto di disposizione in suo favore fu motivato esclusivamente da esigenze solidaristiche esistenti all'interno del nucleo familiare, ove entrambi i genitori erano privi di reddito.
***
Così sinteticamente riportati i termini del contenzioso, si procede a valutare se ricorrano i presupposti dell'azione revocatoria.
1. Sussistenza del credito e sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo
Il credito è certo, in quanto trova la propria fonte in titoli giudiziali orami definitivi, risalenti agli anni 2016 e 2019, ampiamente anteriori all'atto dispositivo, del gennaio 2023.
Le censure delle convenute in ordine alla scelta degli attori di procedere al relativo recupero con distinti atti di precetto, modalità tale da determinare un aumento complessivo del dovuto rispetto all'alternativa di agire congiuntamente, non hanno rilievo in questa sede, in quanto incidenti – appunto – solo sul quantum, ma non sull'esistenza dei crediti stessi.
Né vi è riscontro all'affermazione secondo cui, all'esito della causa di merito possessorio, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo, che avrebbe comportato l'estinzione del debito per spese di lite: quanto prospettato avrebbe dovuto essere provato per iscritto (art. 1967 c.c.), a fronte della contestazione specifica sollevata sul punto dagli attori.
2. Eventus damni
La modesta entità del credito complessivo vantato dagli attori è irrilevante.
Decisiva è la circostanza che, con l'atto dispositivo di cui si discute, Controparte_1
abbia disposto nell'unico bene immobile esistente nel proprio patrimonio (fatto non contestato).
Il pregiudizio derivante dall'atto è evidente ove si consideri che, per effetto di esso, i creditori sono stati privati della possibilità di aggredire esecutivamente i beni oggetto del contratto, che va qualificato come vitalizio alimentare.
Pur trattandosi di atto certamente a titolo oneroso, il contratto è di natura aleatoria, in quanto il corrispettivo della cessione immobiliare è costituito dall'assunzione dell'obbligo da parte della cessionaria dell'obbligo di prestare assistenza morale e materiale in favore della madre per tutta la durata della vita della medesima. In esso viene esplicitato che “l'alea
9 è rappresentata dall'incertezza della durata della vita della “vitaliziata” e anche dal quantum delle prestazioni in suo favore, che non risultano predeterminate ex ante, ma variano giorno per giorno in funzione dei bisogni della “vitaliziata” stessa”.
L'obbligo assunto comprende quindi prestazioni di facere e prestazioni economiche, queste ultime tuttavia di natura alimentare, certamente quindi non assoggettabili a pignoramento.
Pertanto, premesso che per consolidata giurisprudenza, ai fini della ricorrenza dell'eventus damni può rilevare anche una semplice variazione qualitativa del patrimonio nel debitore
(Cass. 16221/2019): “l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza
o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”), con il compimento dell'atto di cui si discute non solo la debitrice si è spogliata dell'intera componente immobiliare del proprio patrimonio, ma ad essa ha “sostituito” quale corrispettivo una prestazione per sa natura non assoggettabile ad esecuzione forzata.
Anche l'affermazione della convenuta secondo cui un eventuale tentativo di CP_1
pignoramento mobiliare avrebbe consentito/consentirebbe di soddisfare il credito è stata prospettata dalla disponente in termini del tutto generici ed è comunque irrilevante.
Sarebbe stato infatti onere della convenuta, che non l'ha assolto, dimostrare l'eventuale esistenza nel proprio patrimonio residuo di ulteriori cespiti ampiamente idonei a soddisfare le pretese dei creditori.
3. Consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore (art. 2901, comma 1, n. 2 c.c.) ed in capo alla terza cessionaria (art. 2901, comma 2, n. 2 c.c.)
“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l'atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all'insorgere del credito, ma è sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da
10 ogni elemento fraudolento;
la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni” (Cass. 20813/04).
Esclusa quindi la necessità che l'atto compiuto sia sorretto, sotto il profilo soggettivo, da dolosa preordinazione dell'atto al fine di arrecare danno alle ragioni creditorie, la prospettazione secondo cui l'intenzione di compiere l'atto di cui si discute fosse da tempo maturata all'interno della famiglia e quella delle finalità di natura personale allo stesso sottese (consentire alla figlia di disporre di un locale ove svolgere la propria attività professionale) sono irrilevanti.
La c.d. scientia damni in capo a si ricava dal fatto che essa fosse Controparte_1
pienamente consapevole dell'esistenza del debito nei confronti degli attori, essendo stata parte dei procedimenti giudiziali all'esito dei quali venne pronunciata nei suoi confronti la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Non solo.
Ella in data 12.01.23, come meglio si dirà infra, era stata destinataria di una diffida ad adempiere da parte dei creditori.
Quanto all'elemento soggettivo riferibile alla figlia, va rammentato che “la prova della
"participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”. (Cass. 1286/19)
Nel caso in esame, il vincolo parentale va considerato unitamente ad altre circostanze.
Le parti convenute hanno infatti inteso valorizzare che, al momento dell'adozione dei provvedimenti giudiziari contenenti la condanna alle spese (2015 e 2019), la figlia, pur anagraficamente residente con i genitori, dimorasse di fatto ad Urbino, ove studiava.
L'esistenza del solo vincolo parentale non sarebbe stata in questo caso di per sé sola dirimente, ben potendo la figlia, di fatto non convivente, essere stata allora tenuta all'oscuro dai genitori dell'intervenuta condanna.
Vanno però considerate le seguenti circostanze:
11 1) sotto il profilo temporale, in data 12/01/23 i coniugi ricevettero CP_16
(doc. 7 attoreo) dal legale di parte attrice una diffida ad adempiere, ove si faceva espressa menzione non solo del credito di cui veniva chiesto il pagamento, ma anche del titolo da cui era sorto: a quella data la figlia era oramai da tempo rientrata da Urbino e nuovamente convivente con i genitori;
2) vi fu brevissima distanza temporale tra il ricevimento della diffida ad adempiere
(12/01/23) ed il compimento dell'atto (27/01/23), senza che lo stesso fosse stato preceduto da attività preparatoria anteriore al ricevimento della raccomandata, per esempio contatti con il Notaio, acquisizione della planimetria catastale, sopralluogo del tecnico per il rilascio dell'APE, attività queste ultime avvenute invece in data
20/01/23;
3) la natura “anomala” dell'atto compiuto, privo di una apprezzabile ragione economica/assistenziale. Ad un tale negozio, infatti, di regola fanno ricorso persone che versano in una condizione di bisogno di cure ed assistenza, morale ed economica (la all'epoca aveva invece solo 63 anni e dichiarava nell'atto che CP_1
il proprio stato di salute era “buono”) e coinvolgono quale obbligato ad erogare la prestazione un soggetto munito di adeguati mezzi economici. Tale condizione non sussisteva in capo alla figlia che all'epoca non aveva ancora concluso gli studi universitari e che era priva, per quanto consta, di fonti di reddito (non essendo a tal fine sufficiente la prova della sola apertura di una partita IVA) e pertanto si trovava in una condizione di incapacità di onorare le obbligazioni assunte contrattualmente.
Nel complesso, tali circostanze, valutate unitamente allo stretto vincolo parentale portano a ritenere che la consapevolezza del danno arrecato ai creditori sussistesse anche in capo a Controparte_2
L'azione revocatoria merita quindi accoglimento.
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Va invece respinta la domanda diretta nei confronti della sola di Controparte_1
accertamento di un suo debito nei confronti degli attori, a titolo di risarcimento del danno, per rifusione delle spese legali stragiudiziali e di esborsi resisi necessari per le indagini
12 patrimoniali e le acquisizioni documentali effettuate per poter introdurre il presente giudizio.
Un obbligo risarcitorio sorge infatti solo a fronte di un atto illecito, ove invece il compimento di un atto revocabile non riveste tale natura.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti circoscritto la fondatezza di una pretesa risarcitoria alla ricorrenza di stringenti condizioni: “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale;
3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma;
4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. 4721/2019).
Trattasi quindi di condotte che attengono al compimento (peraltro da parte del terzo) di atti successivi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di revocatoria, diretti a vanificarne gli effetti.
Né sono conferenti i richiami alla giurisprudenza di legittimità operati da parte attrice, in quanto tali pronunce si collocano nel contesto di azioni di natura risarcitoria, da fatto illecito, ed attengono esclusivamente alla individuazione delle voci di danno risarcibili.
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L'accoglimento solo parziale delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4.
Per la rimanente quota dei 3/4 esse seguono la prevalente soccombenza delle convenute in punto revocatoria.
Liquidazione come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, assumendo come valore della causa lo scaglione corrispondente all'entità del credito oggetto di causa da 5.201,00 a
26.000,00 euro (art. 5 D.M. 55/2014: entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), ai valori medi per ciascuna fase processuale e quale parametro per la quantificazione corretta del contributo unificato.
P.Q.M.
13 definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara l'inefficacia nei confronti di , Parte_1 [...]
e , ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico Parte_2 Parte_3
di “trasferimento immobiliare” stipulato in data 27.01.2023 a rogito del Notaio Dott.ssa di Pieve del Grappa, Repertorio n. 2.096, Raccolta n. 1.670, con il quale Persona_1
la IG.ra ha trasferito alla figlia, IG.ra la proprietà Controparte_1 Controparte_2
dell'abitazione di residenza, sita a Castello di EG (TV), Via Panevecco n. 2 e della pertinente area scoperta di mq. 477, il tutto così catastalmente individuato:
1. Cat. Fabb., Fg. 10, Part. 1239, Via Panevecco n. Controparte_3
2, P. T-1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 5,5, S.C., Totale mq. 128, Totale escluse a.s. mq. 110
– R.C.E. 312,46;
2. Comune Castello di EG (TV), Cat. Terreni, Fg. 10, Part. 1239, Ente Urbano, mq. 533;
• rigetta la domanda di accertamento della sussistenza di un credito risarcitorio degli attori nei confronti di;
Controparte_1
• ordina al Conservatore dei RR.II. di Treviso di provvedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 2655 c.c., nonché a tutti gli adempimenti di legge;
• compensa nella misura di 1/4 le spese di lite tra gli attori e le convenute
[...]
e e condanna queste ultime, in solido, alla CP_1 Controparte_2
rifusione in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
della rimanente quota dei 3/4, che liquida – già operata la Parte_3
compensazione – in euro 207,83 per anticipazioni ed euro 3.807,75 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
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