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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/07/2024, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3500/2023 R.G. su domanda congiunta avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio azionato da nata ad [...] il Parte_1
14.08.1984, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti C.F._1
Pasquale Penna e Agostino Tordiglione ed elettivamente domiciliata in RA LA (Av) alla via
Passo San Bernardino n. 124 e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Mariano Pecorari ed elettivamente C.F._2 domiciliato in ST NI (Av) alla via Trento n. 1;
RICORRENTI
Con parere reso dal P.M. in data 11.07.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2023 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.03.2006 in NT (Av) confermando le condizioni stabilite nel decreto di omologa di separazione e riportate nel ricorso. In particolare i ricorrenti, dopo aver premesso che dalla loro unione sono nate tre figlie, hanno esposto che in seguito al decreto di omologazione reso dal Tribunale non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza.
Con provvedimento del 9.2.2024 il giudice delegato ha invitato le parti ad integrare il ricorso e alla successiva udienza del 8.7.2024 le parti hanno allegato al verbale le condizioni integrative. La causa è stata, quindi, assegnata alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
1/2 Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come integrati all'udienza del 8.7.2024 che non risultano in contrasto con l'interesse dei figli o con norme imperative.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2 il 18.03.2006 alle condizioni di cui al ricorso ed integrate all'udienza del 8.7.2024;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 15.7.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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