a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;
b) cessazione dal servizio d'autorita' per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);
c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c) )) 2. In ogni caso la perdita del grado e' disposta con decreto del Ministro della difesa.