Articolo 1597 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1607Articolo 1609
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
23 maggio 2021
Art. 1597. Cause di perdita del grado (( 1. Il cappellano militare perde il grado per:
a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;
b) cessazione dal servizio d'autorita' per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);
c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c) )) 2. In ogni caso la perdita del grado e' disposta con decreto del Ministro della difesa.
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente