Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3340/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/03/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
ES AR IA
- attore
E
RU.CA. LAVORI EDILI STRADALI SRL
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3340/2022 r.g.a.c. tra
ES AR IA (c.f.: [...]), rappresentata e difesa dall' Avv. CUOMO DARIO;
-opponente
e
RU.CA. LAVORI EDILI STRADALI SRL (c.f.: 00666170634), rappresentata e difesa dall' Avv. RICCARDI ALFREDO;
- opposta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente rispetto ad ogni questione proposta va dichiarata cessata la materia del contendere.
Com' è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la ri- levanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno og- gettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950); in tema, si af- ferma che la situazione fattuale evincibile dagli atti di causa è sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo noto peraltro che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del con-
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tendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con pro- cura speciale, sono legittimati a comunicare i fatti per i quali è sopravvenuta l'estin- zione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Nella fattispecie, senz'altro appaiono sussistere i presupposti per tale pronun- cia, attesa la adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 15.7.2023 nonché, per quanto concerne le sole spese di lite, con ordinanza del
28.1.2025, secondo quanto rappresentato da entrambe le parti nelle note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza;
in particolare, parte opposta ha dato atto dell' avvenuto incameramento delle somme versate dall' oppo- nente nelle more, dichiarando espressamente di non avere null'altro a pretendere in relazione al presente giudizio.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Nessun' altra statuizione può essere adottata in relazione alle ulteriori richieste formulate da parte opponente nelle note di trattazione scritta (relativamente alla can- cellazione del pignoramento immobiliare e della ipoteca volontaria), esulando tali ri- chieste dal thema decidendum del presente giudizio (così come delineato negli atti in- troduttivi: v. conclusioni dell' atto di citazione in opposizione).
Nulla va disposto per le spese di lite, già liquidate in forza della proposta con- ciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo oppo- sto;
- nulla per le spese.
Nola, 18 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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