Art. 11. (Istituzione direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
Ai fini della attuazione di un ampio decentramento territoriale, sono istituite sedici direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle quali devono essere attribuite, nella misura massima possibile, sotto il profilo funzionale le attribuzioni ed i poteri delle direzioni centrali, che in conseguenza vengono contemporaneamente ridotte a dieci compresa la direzione centrale degli uffici locali e delle agenzie.
Le direzioni compartimentali hanno la circoscrizione e le sedi seguenti:
Piemonte-Val d'Aosta ...................... sede Torino
Lombardia ................................. " Milano
Veneto .................................... " Venezia
Friuli-Venezia Giulia ..................... " Trieste
Trentino-Alto Adige ....................... " Trento
Liguria ................................... " Genova
Emilia-Romagna ............................ " Bologna
Toscana ................................... " Firenze
Marche-Umbria ............................. " Ancona
Lazio ..................................... " Roma
Abruzzo-Molise ............................ " Pescara
Campania .................................. " Napoli
Puglia-Lucania ............................ " Bari
Calabria .................................. " Reggio Calabria
Sardegna .................................. " Cagliari
Sicilia ................................... " Palermo
((Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . Potenza
Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campobasso
Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perugia))
La istituzione delle direzioni compartimentali e la soppressione delle direzioni centrali saranno effettuate gradualmente, ma debbono avere inizio entro un anno ed essere completate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro un anno debbono essere emanate le norme per la nuova organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno assegnati alle direzioni compartimentali i compiti di gestione, attualmente svolti dagli uffici centrali che, in conseguenza rimarranno competenti esclusivamente in materia di normativa, coordinamento, propulsione e controllo dei servizi postali, di banco-posta e di telecomunicazioni.
L' articolo 2 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , e' soppresso.
Ai fini della attuazione di un ampio decentramento territoriale, sono istituite sedici direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle quali devono essere attribuite, nella misura massima possibile, sotto il profilo funzionale le attribuzioni ed i poteri delle direzioni centrali, che in conseguenza vengono contemporaneamente ridotte a dieci compresa la direzione centrale degli uffici locali e delle agenzie.
Le direzioni compartimentali hanno la circoscrizione e le sedi seguenti:
Piemonte-Val d'Aosta ...................... sede Torino
Lombardia ................................. " Milano
Veneto .................................... " Venezia
Friuli-Venezia Giulia ..................... " Trieste
Trentino-Alto Adige ....................... " Trento
Liguria ................................... " Genova
Emilia-Romagna ............................ " Bologna
Toscana ................................... " Firenze
Marche-Umbria ............................. " Ancona
Lazio ..................................... " Roma
Abruzzo-Molise ............................ " Pescara
Campania .................................. " Napoli
Puglia-Lucania ............................ " Bari
Calabria .................................. " Reggio Calabria
Sardegna .................................. " Cagliari
Sicilia ................................... " Palermo
((Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . Potenza
Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campobasso
Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perugia))
La istituzione delle direzioni compartimentali e la soppressione delle direzioni centrali saranno effettuate gradualmente, ma debbono avere inizio entro un anno ed essere completate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro un anno debbono essere emanate le norme per la nuova organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno assegnati alle direzioni compartimentali i compiti di gestione, attualmente svolti dagli uffici centrali che, in conseguenza rimarranno competenti esclusivamente in materia di normativa, coordinamento, propulsione e controllo dei servizi postali, di banco-posta e di telecomunicazioni.
L' articolo 2 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , e' soppresso.