TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3404/2022 promossa da:
DA
(P.IVA: ), residente in Parte_1 P.IVA_1
N.Panagiotou 58, Kilkis, 61100 - Grecia, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Patrizia Massa del foro di Treviso con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Treviso Via Castelfranco Veneto n. 4, come da procura allegata in atti;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(CF: ), con sede legale in Venezia
[...] P.IVA_2
(VE), Castello 3422, Campo dei Greci, 30122, in persona del rappresentante legale ed Arcivescovo Metropolita sig. rappresentata e difesa in Controparte_2 giudizio dagli avv.ti Nicola Compagno, Carlo Fiorente e Alessandro DI
, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Carlo Fiorente e Alessandro
pagina 1 di 10 DI in Treviso (TV), Viale G.G. Felissent n. 86/I, come da procura allegata in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“ In via principale: rigettate le domande tutte formulate dalla convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare che l'ing.
[...] ha svolto attività professionale su incarico della convenuta e per Parte_1
l'effetto condannarla al pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare che la convenuta con la pubblicazione sul proprio sito web ha posto in essere una condotta lesiva dei diritti d'autore dell'ing. integrando altresì Parte_1 un illecito civile ex art. 2043 cc. – inibirsi in via definitiva alla convenuta la prosecuzione degli atti illeciti nei termini più idonei ad assicurare la tutela dei diritti dell'attrice; – fissarsi a carico della convenuta una penale non inferiore a
Euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo nella esecuzione dell'emananda sentenza;
– ordinarsi la pubblicazione dell'estratto dell'emananda sentenza di accoglimento, a spese della convenuta, su due quotidiani a diffusione nazionale “Corriere della Sera” e il “Sole24Ore” e locale
“Tribuna”, per una volta e con caratteri di dimensione doppia di quella normale, in uno spazio non inferiore a sedici moduli;
– con vittoria di onorari, diritti e spese;
”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
“In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa. In subordine, nel merito: Rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali.”
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 essere ingegnere civile iscritto all'albo degli ingegneri in Grecia, deduceva di essere stato incaricato nell'aprile 2016 dalla di Controparte_1 progettare l'intero complesso del nuovo monastero di Santa Barbara in Montaner di
Sarmede, costituito da due edifici, ossia il monastero e la chiesa e di aver presentato già nel corso del 2017 il progetto preliminare al Metropolita della Sacra
Arcidiocesi D'Italia e Malta e al Padre Rettore del Monastero. Deduceva che detto progetto preliminare veniva altresì approvato da Parte_2 nell'agosto del 2017 e di aver così provveduto a realizzare una
[...] versione definitiva del progetto. Deduceva che nel corso dell'ottobre 2017 la convenuta chiedeva all'attore di provvedere, per motivi di natura economica, alla riprogettazione degli elaborati definitivi con riduzione delle dimensioni degli edifici e di aver quindi provveduto nel corso del 2018, tra luglio ed ottobre, a realizzare i progetti preliminari con i richiesti ridimensionamenti, la cui versione definitiva, firmata digitalmente, veniva poi inviata a mezzo pec nell'ottobre 2018 alla convenuta, per poi essere nuovamente approvata da Parte_3
e dal Padre , ed infine depositata dalla Parte_4 Persona_1 convenuta presso il Comune di Sarmede per l'ottenimento dei permessi di costruire. Deduceva di essere stato altresì incaricato nella primavera del 2019 di coadiuvare l'arch. deputato alla predisposizione degli spazi interni, Persona_2 nell'iter amministrativo per l'ottenimento dei permessi di costruire e di aver tuttavia appreso nel settembre 2019, dal sito di parte attrice, che quanto da lui progettato, realizzato e firmato digitalmente veniva presentato con copyright di una società costruttrice, rappresentata dal geom. , alla quale era stato nel CP_3 frattempo affidato l'incarico di realizzare quanto progettato dall'attore. Deduceva inoltre che parte convenuta aveva omesso di corrispondergli il compenso per l'attività professionale svolta.
Tanto premesso l'attore lamentava la violazione da parte della convenuta del diritto d'autore dallo stesso vantato sui propri progetti per aver la stessa non solo pagina 3 di 10 pubblicato i disegni progettuali senza indicazione dell'autore del progetto, ma altresì per averli arbitrariamente attribuiti ad un terzo con apposizione di copyright.
Lamentava inoltre l'omesso pagamento della propria prestazione professionale.
Concludeva chiedendo sia la condanna di parte convenuta al pagamento del compenso professionale per l'incarico svolto, sia pronuncia volta ad inibire alla convenuta la prosecuzione di atti illeciti lesivi dei propri diritti, con previsione di una penale e ordine di pubblicazione dell'emanando provvedimento.
Si costituiva in giudizio la deducendo che a seguito Controparte_1 dell'incendio che il 14/12/2013 aveva distrutto la Chiesa e l'antistante Monastero della comunità RT del Comune di Sarmede, i fedeli avevano avviato una campagna di raccolti fondi al fine di reperire le risorse necessarie alla ricostruzione di chiesa e monastero e avevano, ognuno secondo le proprie capacità e professionalità, contribuito all'iniziativa. Deduceva che tra questi vi fosse sia l'arch. fedele e sindaco di Sarmede, il quale aveva iniziato ad Persona_2 occuparsi della predisposizione di un bozzetto del nuovo complesso comprendente chiesa e monastero da inserire nelle locandine degli eventi di raccolta fondi, sia l'attore, il quale era stato presentato alla comunità dalla sorella e Parte_5 si era reso disponibile, per spirito di solidarietà e partecipazione religiosa, ad offrire il proprio aiuto affiancando l'arch. nella realizzazione dei bozzetti per le Per_2 brochure dei vari eventi. Contestava che fosse stata svolta dall'attore attività di progettazione, deducendo che lo stesso si era limitato, assieme all'arch. a Per_2 predisporre una brochure apponendo, sopra un'immagine raffigurante il panorama di Montaner acquisita tramite Google Earth, la raffigurazione di una chiesa disegnata in autocad e a predisporre, per l'evento successivo del maggio 2017, una piantina planimetrica e una assonometria descrittiva del possibile complesso religioso, copiando planimetrie e caratteri e stili di qualsivoglia chiesa RT.
Deduceva che il Padre , dopo essersi recato nell'agosto del 2017 ad Istanbul Per_1 presso il , al fine di ottenere l'aiuto economico necessario per avviare il Parte_2 progetto di ricostruzione, aveva chiesto all'arch. e all'attore di predisporre, su Per_2 indicazione del , un disegno meramente illustrativo del complesso Parte_2
pagina 4 di 10 religioso. Deduceva che il disegno della sola Chiesa (e non del Monastero) veniva consegnato solo a novembre 2018 e che alla richiesta di predisporre il progetto di costruzione l'attore non aveva dato alcun riscontro. In tale contesto alcuni fedeli segnalavano al Rettore del Monastero il geom. , titolare di uno Controparte_4 studio professionale, patent holder di tecnologia antisismica, il quale veniva incaricato di provvedere alla stesura e al deposito del progetto in Comune in tempi rapidi, in ragione del venir meno, nel mese di marzo 2019, delle agevolazioni previste dal cd. Piano casa. Deduceva che il geom. provvedeva alla CP_3 redazione del progetto dell'edificio monastico e, non avendo tempo per provvedere anche alla redazione del progetto per la chiesa, depositava in comune i disegni dell'ing. cui seguiva una richiesta di copiosa integrazione documentale Parte_1 da parte del Deduceva che nel settembre 2019 l' Controparte_5 CP_1 aveva pubblicato sul proprio sito Internet un elaborato del geometra e CP_3 realizzato per evidenziare il funzionamento del sistema antisismico e di aver subito rimosso detta pubblicazione a seguito delle doglianze dell'attore, il quale affermava che si trattasse di disegni di sua proprietà.
Rispetto alla dedotta violazione del diritto di autore eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' recando i disegni contestati il copyright CP_1 dello;
eccepiva il difetto di interesse ad agire dell'attore, essendo Controparte_6
i disegni stati rimossi dal proprio sito internet da tre anni e contestava nel merito la dedotta violazione del diritto d'autore, osservando che i disegni recanti il copyright dello non corrispondessero ai disegni dell'attore, peraltro di data Controparte_6 successiva alla pubblicazione sul sito internet;
che i disegni attorei fossero privi del requisito della creatività ed osservando inoltre che il copyright fosse riferito solo al sistema dissipativo in titolarità dello . Contestava inoltre che Controparte_6
l'attore avesse svolto alcuna attività di progettazione si incarico dell' e CP_1 concludeva per l'inammissibilità delle domande e per il rigetto nel merito delle stesse.
***
Le domande attoree sono infondate per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 5 di 10 (i) In primo luogo va rigettata la domanda di pagamento dei compensi per la prestazione d'opera professionale che l'attore allega di aver svolto in favore della convenuta, relativa alla progettazione dell'intero complesso (chiesa e monastero) del nuovo Monastero di Santa Barbara di Montaner.
L'art. 2231 cc stabilisce, infatti, che “Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. E che per l'esercizio dell'attività libero professionale avente ad oggetto la progettazione edilizia del complesso monastico da parte dell'attore fosse necessaria la sua iscrizione all'albo degli ingeneri, lo si desume dal combinato disposto dell'art. 2 della l. 1395/1923 tutt'ora in vigore e degli artt. 51 e 52 del
R.D. 23 ottobre 1925, n.2537, che disciplinano l'attività professionale tipica degli ingegneri ed architetti, riservata ai professionisti iscritti nei rispettivi albi ricomprendendovi, in particolare, “il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni” (art. 51) e “le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative” (art. 52).
Come pacificamente ammesso (e comprovato mediante la produzione del doc. 1)
l'attore è iscritto all'ordine degli ingegneri in Grecia, circostanza da sola non sufficiente a consentire al medesimo di esercitare la professione in Italia. Ed infatti il d.lgs. 206/2007 , attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicabile “ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione” (art. 2 co 1), prevede in capo al professionista sia una serie di adempimenti per l'esercizio della prestazione temporanea ed occasionale sia una precisa procedura di riconoscimento in regime di stabilimento sul territorio pagina 6 di 10 nazionale, adempimenti e procedura che nel caso di specie non risultano nemmeno allegati come svolti dall'attore.
In assenza di prova dei requisiti di legge per l'esercizio da parte dell'attore della professione regolamentata sul territorio nazionale, questi non ha azione per il pagamento del compenso per la prestazione eventualmente eseguita, alla luce del principio secondo cui “L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta;
in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio” (ex multis Cass. n. 2038 del 24/01/2019).
Deve essere, pertanto, rigettata la domanda di pagamento dei compensi professionali, senza entrare nel merito dell'opera svolta.
(ii) Altresì infondata è la domanda di accertamento della violazione del diritto d'autore da parte della convenuta e la conseguente domanda di inibitoria, di penale e di pubblicazione del provvedimento.
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva della convenuta, essendo l'Arcidiocesi l'ente religioso cui l'attore rivolge le proprie domande, in quanto titolare del sito internet sul quale sarebbe avvenuta la pubblicazione dei disegni oggetto di contestazione.
In punto di diritto va osservato che ai sensi dell'art 99 LDA l'opera di ingegneria è tutelata solo quando il progetto presenti soluzioni originali di problemi tecnici, sicché, come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito “Presupposto per la tutela è costituito dal fatto che il progetto deve costituire soluzioni originali a progetti tecnici, con la conseguenza che la tutela si estende solo a quei progetti che abbiano un contenuto tecnico scientifico originale e più precisamente che risolvano in maniera nuova determinati problemi tecnici, applichino regole
pagina 7 di 10 tecniche nuove o aggiornate o applicazioni diverse da quelli abituali” (Trib.
Torino 16/1/2016). In ragione di ciò, a fronte della contestazione di parte convenuta in ordine all'originalità del progetto, supportata dalla produzione di documentazione volta a dimostrare che i disegni elaborati dall'attore altro non siano che una mera riproduzione di qualsivoglia chiesa RT (dimettendo all'uopo le foto della Chiesa di San Paolo ai Greci di Reggio Calabria – doc. 1 di parte convenuta), sarebbe stato onere dell'attore medesimo allegare e dimostrare quali siano gli aspetti di originalità nella soluzione di problemi tecnici offerti dai propri elaborati.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che i disegni in questione rientrino nell'ambito di tutela dell'art. 1 LDA, come opere dell'architettura in quanto dotati di carattere creativo, la domanda va rigettata, perché infondata sotto ulteriori profili.
L'attore allega in atto di citazione che nel settembre del 2019 apprendeva dell'avvenuta pubblicazione sul sito Internet di parte convenuta dei propri progetti, con imputazione degli stessi allo . Egli afferma inoltre di essere Controparte_6 titolare di detti disegni, allegando che “l'attore è ictu oculi l'autore dei progetti de quibus e dei relativi disegni e/o della loro rappresentazione grafica della cui paternità vi è certezza essendo come sono firmati digitalmente” e dimette a riprova della paternità dell'opera pubblicata sul sito internet (doc. 8) i disegni di cui al doc.
9. In seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc l'attore ha ulteriormente precisato che “Le opere attoree non sono «bozze oppure bozzetti», ma disegni architettonici di progetti con calcoli strutturali realizzati sin dal novembre del 2016 con la posa della prima pietra della Chiesa del Monastero di Santa Barbara e a seguire Il
Progetto Chiesa - Monastero del 2017, presentato, al Vescovo nel Maggio 2017 e al Patriarca di Costantinopoli nel Agosto 2017, e ancora nel 2018 (doc.12) con la realizzazione del disegno definitivo della chiesa (doc. 13)”.
Ciò posto va, in primo luogo, osservato che il raffronto, ai fini dell'accertamento del plagio, va condotto, come esposto dallo stesso attore, tra il doc. 8 (che in tesi attorea sarebbero i disegni riproduttivi di quelli dell'ing. di cui si sarebbe Pt_1
pagina 8 di 10 appropriato lo ) e il doc. 9 relativo ai disegni dell'attore. Questi, Controparte_6 nonostante abbia dato conto in atto di citazione del fatto che “nell'ottobre del 2018
i progetti attorei, ridimensionati per volere della convenuta, sono stati inviati dall'attore alla convenuta stessa in versione definitiva a mezzo pec firmati digitalmente”, non ha prodotto la menzionata pec, né i disegni ad essa allegati.
Nel merito, all'esito di un raffronto tra i disegni che l'attore asserisce essere i progetti del complesso monumentale da lui realizzati e i disegni pubblicati sul sito internet della convenuta recanti il copyright dello e Controparte_6 asseritamente contraffattivi, deve essere escluso che questi ultimi siano una riproduzione dei primi.
In particolare, la raffigurazione 3D della chiesa contenuta nella prima pagina del doc. 8 differisce dalla raffigurazione contenuta nella seconda pagina del doc. 9, non solo per angolo prospettico, ma anche per la presenza di differenti elementi architettonici e di diverse dimensioni degli elementi. Nel doc. 9 non è poi presente la “pianta piano terra” e la “pianta coperture” come raffigurate nella seconda pagina del doc.
8. Il “prospetto ovest” di cui a pag. 3 del doc. 8 presenta diverse proporzioni degli elementi che compongono la facciata rispetto a quella raffigurata nel doc.
9. Il prospetto nord della Chiesa di cui al doc. 8 differisce poi da quello di cui al doc. 9 per l'assenza del portico, per la presenza di una torre campanaria più larga e per le diverse misure delle cupole dell'abside. Il prospetto est del doc. 8 differisce da quello raffigurato nel doc. 9 per la presenza di un corpo di fabbrica di altezza maggiore, idoneo a rendere simmetrico il prospetto, mentre il prospetto sud del doc. 8 è privo del porticato di ingresso (analogamente a quanto già osservato per il prospetto nord) e differisce nei volumi. Inoltre, i disegni contraddistinti come
“sezione C1” e “sezione C2” nel doc. 8 non sono nemmeno presenti nel doc. 9.
Sussiste, quindi, una divergenza tra i disegni dell'attore e quelli pubblicati sul sito, ragione per cui questi ultimi non risultano riproduttivi dei primi.
Né, peraltro, l'attore ha fornito prova dell'imputabilità a sé dei documenti pubblicati sul sito internet della convenuta, attraverso ulteriori produzioni documentali che ne attestino la paternità.
pagina 9 di 10 Ed invero, analoghe valutazioni in ordine all'assenza di somiglianza devono essere svolte rispetto ai disegni allegati all'articolo di giornale del 22/1/2019 (doc. 4) e rispetto ai disegni allegati alla mail del 13/3/2017 - 22/3/2017 (doc. 12 di parte attrice), le cui divergenze dai disegni di cui al doc. 8 possono essere colte anche da un osservatore distratto, presentando le chiese ivi raffigurate elementi architettonici a prima vista difformi dai prospetti di cui al doc. 8.
Ad abundantiam va, da ultimo, accolto il rilievo svolto da parte convenuta, secondo cui l'attore non ha nemmeno fornito la prova di aver elaborato i disegni di cui al doc. 9 in data anteriore rispetto alla pubblicazione avvenuta sul sito dell'Arcidiocesi, da collocare in una data sicuramente precedente al 2/9/2019, risalendo a tale data la email (doc. 13 di parte attrice) con cui l'ing. si Pt_1 lamentava del fatto che vi fosse sul sito del Monastero “la brochure della Chiesa, nella quale sono pubblicati i miei disegni della Chiesa, però con la specificazione che l'ufficio tecnico dei Geometri «hanno tutti i diritti riservati e divieto di qualsiasi uso e produzione»”, recando il doc. 9 la data del 21/9/2019.
In assenza, a monte, della prova della avvenuta riproduzione non autorizzata dei disegni attorei, difetta l'elemento costitutivo della fattispecie lesiva del diritto d'autore, rappresentato appunto dalla illecita riproduzione dell'opera altrui e la domanda attorea va, pertanto, rigettata anche sotto tale ulteriore profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande svolte da parte attrice;
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 8.991 per compensi, oltre rimb.forf. 15%, cpa e iva.
Venezia, 1/10/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3404/2022 promossa da:
DA
(P.IVA: ), residente in Parte_1 P.IVA_1
N.Panagiotou 58, Kilkis, 61100 - Grecia, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Patrizia Massa del foro di Treviso con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Treviso Via Castelfranco Veneto n. 4, come da procura allegata in atti;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(CF: ), con sede legale in Venezia
[...] P.IVA_2
(VE), Castello 3422, Campo dei Greci, 30122, in persona del rappresentante legale ed Arcivescovo Metropolita sig. rappresentata e difesa in Controparte_2 giudizio dagli avv.ti Nicola Compagno, Carlo Fiorente e Alessandro DI
, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Carlo Fiorente e Alessandro
pagina 1 di 10 DI in Treviso (TV), Viale G.G. Felissent n. 86/I, come da procura allegata in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“ In via principale: rigettate le domande tutte formulate dalla convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare che l'ing.
[...] ha svolto attività professionale su incarico della convenuta e per Parte_1
l'effetto condannarla al pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare che la convenuta con la pubblicazione sul proprio sito web ha posto in essere una condotta lesiva dei diritti d'autore dell'ing. integrando altresì Parte_1 un illecito civile ex art. 2043 cc. – inibirsi in via definitiva alla convenuta la prosecuzione degli atti illeciti nei termini più idonei ad assicurare la tutela dei diritti dell'attrice; – fissarsi a carico della convenuta una penale non inferiore a
Euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo nella esecuzione dell'emananda sentenza;
– ordinarsi la pubblicazione dell'estratto dell'emananda sentenza di accoglimento, a spese della convenuta, su due quotidiani a diffusione nazionale “Corriere della Sera” e il “Sole24Ore” e locale
“Tribuna”, per una volta e con caratteri di dimensione doppia di quella normale, in uno spazio non inferiore a sedici moduli;
– con vittoria di onorari, diritti e spese;
”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
“In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa. In subordine, nel merito: Rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali.”
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 essere ingegnere civile iscritto all'albo degli ingegneri in Grecia, deduceva di essere stato incaricato nell'aprile 2016 dalla di Controparte_1 progettare l'intero complesso del nuovo monastero di Santa Barbara in Montaner di
Sarmede, costituito da due edifici, ossia il monastero e la chiesa e di aver presentato già nel corso del 2017 il progetto preliminare al Metropolita della Sacra
Arcidiocesi D'Italia e Malta e al Padre Rettore del Monastero. Deduceva che detto progetto preliminare veniva altresì approvato da Parte_2 nell'agosto del 2017 e di aver così provveduto a realizzare una
[...] versione definitiva del progetto. Deduceva che nel corso dell'ottobre 2017 la convenuta chiedeva all'attore di provvedere, per motivi di natura economica, alla riprogettazione degli elaborati definitivi con riduzione delle dimensioni degli edifici e di aver quindi provveduto nel corso del 2018, tra luglio ed ottobre, a realizzare i progetti preliminari con i richiesti ridimensionamenti, la cui versione definitiva, firmata digitalmente, veniva poi inviata a mezzo pec nell'ottobre 2018 alla convenuta, per poi essere nuovamente approvata da Parte_3
e dal Padre , ed infine depositata dalla Parte_4 Persona_1 convenuta presso il Comune di Sarmede per l'ottenimento dei permessi di costruire. Deduceva di essere stato altresì incaricato nella primavera del 2019 di coadiuvare l'arch. deputato alla predisposizione degli spazi interni, Persona_2 nell'iter amministrativo per l'ottenimento dei permessi di costruire e di aver tuttavia appreso nel settembre 2019, dal sito di parte attrice, che quanto da lui progettato, realizzato e firmato digitalmente veniva presentato con copyright di una società costruttrice, rappresentata dal geom. , alla quale era stato nel CP_3 frattempo affidato l'incarico di realizzare quanto progettato dall'attore. Deduceva inoltre che parte convenuta aveva omesso di corrispondergli il compenso per l'attività professionale svolta.
Tanto premesso l'attore lamentava la violazione da parte della convenuta del diritto d'autore dallo stesso vantato sui propri progetti per aver la stessa non solo pagina 3 di 10 pubblicato i disegni progettuali senza indicazione dell'autore del progetto, ma altresì per averli arbitrariamente attribuiti ad un terzo con apposizione di copyright.
Lamentava inoltre l'omesso pagamento della propria prestazione professionale.
Concludeva chiedendo sia la condanna di parte convenuta al pagamento del compenso professionale per l'incarico svolto, sia pronuncia volta ad inibire alla convenuta la prosecuzione di atti illeciti lesivi dei propri diritti, con previsione di una penale e ordine di pubblicazione dell'emanando provvedimento.
Si costituiva in giudizio la deducendo che a seguito Controparte_1 dell'incendio che il 14/12/2013 aveva distrutto la Chiesa e l'antistante Monastero della comunità RT del Comune di Sarmede, i fedeli avevano avviato una campagna di raccolti fondi al fine di reperire le risorse necessarie alla ricostruzione di chiesa e monastero e avevano, ognuno secondo le proprie capacità e professionalità, contribuito all'iniziativa. Deduceva che tra questi vi fosse sia l'arch. fedele e sindaco di Sarmede, il quale aveva iniziato ad Persona_2 occuparsi della predisposizione di un bozzetto del nuovo complesso comprendente chiesa e monastero da inserire nelle locandine degli eventi di raccolta fondi, sia l'attore, il quale era stato presentato alla comunità dalla sorella e Parte_5 si era reso disponibile, per spirito di solidarietà e partecipazione religiosa, ad offrire il proprio aiuto affiancando l'arch. nella realizzazione dei bozzetti per le Per_2 brochure dei vari eventi. Contestava che fosse stata svolta dall'attore attività di progettazione, deducendo che lo stesso si era limitato, assieme all'arch. a Per_2 predisporre una brochure apponendo, sopra un'immagine raffigurante il panorama di Montaner acquisita tramite Google Earth, la raffigurazione di una chiesa disegnata in autocad e a predisporre, per l'evento successivo del maggio 2017, una piantina planimetrica e una assonometria descrittiva del possibile complesso religioso, copiando planimetrie e caratteri e stili di qualsivoglia chiesa RT.
Deduceva che il Padre , dopo essersi recato nell'agosto del 2017 ad Istanbul Per_1 presso il , al fine di ottenere l'aiuto economico necessario per avviare il Parte_2 progetto di ricostruzione, aveva chiesto all'arch. e all'attore di predisporre, su Per_2 indicazione del , un disegno meramente illustrativo del complesso Parte_2
pagina 4 di 10 religioso. Deduceva che il disegno della sola Chiesa (e non del Monastero) veniva consegnato solo a novembre 2018 e che alla richiesta di predisporre il progetto di costruzione l'attore non aveva dato alcun riscontro. In tale contesto alcuni fedeli segnalavano al Rettore del Monastero il geom. , titolare di uno Controparte_4 studio professionale, patent holder di tecnologia antisismica, il quale veniva incaricato di provvedere alla stesura e al deposito del progetto in Comune in tempi rapidi, in ragione del venir meno, nel mese di marzo 2019, delle agevolazioni previste dal cd. Piano casa. Deduceva che il geom. provvedeva alla CP_3 redazione del progetto dell'edificio monastico e, non avendo tempo per provvedere anche alla redazione del progetto per la chiesa, depositava in comune i disegni dell'ing. cui seguiva una richiesta di copiosa integrazione documentale Parte_1 da parte del Deduceva che nel settembre 2019 l' Controparte_5 CP_1 aveva pubblicato sul proprio sito Internet un elaborato del geometra e CP_3 realizzato per evidenziare il funzionamento del sistema antisismico e di aver subito rimosso detta pubblicazione a seguito delle doglianze dell'attore, il quale affermava che si trattasse di disegni di sua proprietà.
Rispetto alla dedotta violazione del diritto di autore eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' recando i disegni contestati il copyright CP_1 dello;
eccepiva il difetto di interesse ad agire dell'attore, essendo Controparte_6
i disegni stati rimossi dal proprio sito internet da tre anni e contestava nel merito la dedotta violazione del diritto d'autore, osservando che i disegni recanti il copyright dello non corrispondessero ai disegni dell'attore, peraltro di data Controparte_6 successiva alla pubblicazione sul sito internet;
che i disegni attorei fossero privi del requisito della creatività ed osservando inoltre che il copyright fosse riferito solo al sistema dissipativo in titolarità dello . Contestava inoltre che Controparte_6
l'attore avesse svolto alcuna attività di progettazione si incarico dell' e CP_1 concludeva per l'inammissibilità delle domande e per il rigetto nel merito delle stesse.
***
Le domande attoree sono infondate per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 5 di 10 (i) In primo luogo va rigettata la domanda di pagamento dei compensi per la prestazione d'opera professionale che l'attore allega di aver svolto in favore della convenuta, relativa alla progettazione dell'intero complesso (chiesa e monastero) del nuovo Monastero di Santa Barbara di Montaner.
L'art. 2231 cc stabilisce, infatti, che “Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. E che per l'esercizio dell'attività libero professionale avente ad oggetto la progettazione edilizia del complesso monastico da parte dell'attore fosse necessaria la sua iscrizione all'albo degli ingeneri, lo si desume dal combinato disposto dell'art. 2 della l. 1395/1923 tutt'ora in vigore e degli artt. 51 e 52 del
R.D. 23 ottobre 1925, n.2537, che disciplinano l'attività professionale tipica degli ingegneri ed architetti, riservata ai professionisti iscritti nei rispettivi albi ricomprendendovi, in particolare, “il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni” (art. 51) e “le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative” (art. 52).
Come pacificamente ammesso (e comprovato mediante la produzione del doc. 1)
l'attore è iscritto all'ordine degli ingegneri in Grecia, circostanza da sola non sufficiente a consentire al medesimo di esercitare la professione in Italia. Ed infatti il d.lgs. 206/2007 , attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicabile “ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione” (art. 2 co 1), prevede in capo al professionista sia una serie di adempimenti per l'esercizio della prestazione temporanea ed occasionale sia una precisa procedura di riconoscimento in regime di stabilimento sul territorio pagina 6 di 10 nazionale, adempimenti e procedura che nel caso di specie non risultano nemmeno allegati come svolti dall'attore.
In assenza di prova dei requisiti di legge per l'esercizio da parte dell'attore della professione regolamentata sul territorio nazionale, questi non ha azione per il pagamento del compenso per la prestazione eventualmente eseguita, alla luce del principio secondo cui “L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta;
in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio” (ex multis Cass. n. 2038 del 24/01/2019).
Deve essere, pertanto, rigettata la domanda di pagamento dei compensi professionali, senza entrare nel merito dell'opera svolta.
(ii) Altresì infondata è la domanda di accertamento della violazione del diritto d'autore da parte della convenuta e la conseguente domanda di inibitoria, di penale e di pubblicazione del provvedimento.
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva della convenuta, essendo l'Arcidiocesi l'ente religioso cui l'attore rivolge le proprie domande, in quanto titolare del sito internet sul quale sarebbe avvenuta la pubblicazione dei disegni oggetto di contestazione.
In punto di diritto va osservato che ai sensi dell'art 99 LDA l'opera di ingegneria è tutelata solo quando il progetto presenti soluzioni originali di problemi tecnici, sicché, come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito “Presupposto per la tutela è costituito dal fatto che il progetto deve costituire soluzioni originali a progetti tecnici, con la conseguenza che la tutela si estende solo a quei progetti che abbiano un contenuto tecnico scientifico originale e più precisamente che risolvano in maniera nuova determinati problemi tecnici, applichino regole
pagina 7 di 10 tecniche nuove o aggiornate o applicazioni diverse da quelli abituali” (Trib.
Torino 16/1/2016). In ragione di ciò, a fronte della contestazione di parte convenuta in ordine all'originalità del progetto, supportata dalla produzione di documentazione volta a dimostrare che i disegni elaborati dall'attore altro non siano che una mera riproduzione di qualsivoglia chiesa RT (dimettendo all'uopo le foto della Chiesa di San Paolo ai Greci di Reggio Calabria – doc. 1 di parte convenuta), sarebbe stato onere dell'attore medesimo allegare e dimostrare quali siano gli aspetti di originalità nella soluzione di problemi tecnici offerti dai propri elaborati.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che i disegni in questione rientrino nell'ambito di tutela dell'art. 1 LDA, come opere dell'architettura in quanto dotati di carattere creativo, la domanda va rigettata, perché infondata sotto ulteriori profili.
L'attore allega in atto di citazione che nel settembre del 2019 apprendeva dell'avvenuta pubblicazione sul sito Internet di parte convenuta dei propri progetti, con imputazione degli stessi allo . Egli afferma inoltre di essere Controparte_6 titolare di detti disegni, allegando che “l'attore è ictu oculi l'autore dei progetti de quibus e dei relativi disegni e/o della loro rappresentazione grafica della cui paternità vi è certezza essendo come sono firmati digitalmente” e dimette a riprova della paternità dell'opera pubblicata sul sito internet (doc. 8) i disegni di cui al doc.
9. In seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc l'attore ha ulteriormente precisato che “Le opere attoree non sono «bozze oppure bozzetti», ma disegni architettonici di progetti con calcoli strutturali realizzati sin dal novembre del 2016 con la posa della prima pietra della Chiesa del Monastero di Santa Barbara e a seguire Il
Progetto Chiesa - Monastero del 2017, presentato, al Vescovo nel Maggio 2017 e al Patriarca di Costantinopoli nel Agosto 2017, e ancora nel 2018 (doc.12) con la realizzazione del disegno definitivo della chiesa (doc. 13)”.
Ciò posto va, in primo luogo, osservato che il raffronto, ai fini dell'accertamento del plagio, va condotto, come esposto dallo stesso attore, tra il doc. 8 (che in tesi attorea sarebbero i disegni riproduttivi di quelli dell'ing. di cui si sarebbe Pt_1
pagina 8 di 10 appropriato lo ) e il doc. 9 relativo ai disegni dell'attore. Questi, Controparte_6 nonostante abbia dato conto in atto di citazione del fatto che “nell'ottobre del 2018
i progetti attorei, ridimensionati per volere della convenuta, sono stati inviati dall'attore alla convenuta stessa in versione definitiva a mezzo pec firmati digitalmente”, non ha prodotto la menzionata pec, né i disegni ad essa allegati.
Nel merito, all'esito di un raffronto tra i disegni che l'attore asserisce essere i progetti del complesso monumentale da lui realizzati e i disegni pubblicati sul sito internet della convenuta recanti il copyright dello e Controparte_6 asseritamente contraffattivi, deve essere escluso che questi ultimi siano una riproduzione dei primi.
In particolare, la raffigurazione 3D della chiesa contenuta nella prima pagina del doc. 8 differisce dalla raffigurazione contenuta nella seconda pagina del doc. 9, non solo per angolo prospettico, ma anche per la presenza di differenti elementi architettonici e di diverse dimensioni degli elementi. Nel doc. 9 non è poi presente la “pianta piano terra” e la “pianta coperture” come raffigurate nella seconda pagina del doc.
8. Il “prospetto ovest” di cui a pag. 3 del doc. 8 presenta diverse proporzioni degli elementi che compongono la facciata rispetto a quella raffigurata nel doc.
9. Il prospetto nord della Chiesa di cui al doc. 8 differisce poi da quello di cui al doc. 9 per l'assenza del portico, per la presenza di una torre campanaria più larga e per le diverse misure delle cupole dell'abside. Il prospetto est del doc. 8 differisce da quello raffigurato nel doc. 9 per la presenza di un corpo di fabbrica di altezza maggiore, idoneo a rendere simmetrico il prospetto, mentre il prospetto sud del doc. 8 è privo del porticato di ingresso (analogamente a quanto già osservato per il prospetto nord) e differisce nei volumi. Inoltre, i disegni contraddistinti come
“sezione C1” e “sezione C2” nel doc. 8 non sono nemmeno presenti nel doc. 9.
Sussiste, quindi, una divergenza tra i disegni dell'attore e quelli pubblicati sul sito, ragione per cui questi ultimi non risultano riproduttivi dei primi.
Né, peraltro, l'attore ha fornito prova dell'imputabilità a sé dei documenti pubblicati sul sito internet della convenuta, attraverso ulteriori produzioni documentali che ne attestino la paternità.
pagina 9 di 10 Ed invero, analoghe valutazioni in ordine all'assenza di somiglianza devono essere svolte rispetto ai disegni allegati all'articolo di giornale del 22/1/2019 (doc. 4) e rispetto ai disegni allegati alla mail del 13/3/2017 - 22/3/2017 (doc. 12 di parte attrice), le cui divergenze dai disegni di cui al doc. 8 possono essere colte anche da un osservatore distratto, presentando le chiese ivi raffigurate elementi architettonici a prima vista difformi dai prospetti di cui al doc. 8.
Ad abundantiam va, da ultimo, accolto il rilievo svolto da parte convenuta, secondo cui l'attore non ha nemmeno fornito la prova di aver elaborato i disegni di cui al doc. 9 in data anteriore rispetto alla pubblicazione avvenuta sul sito dell'Arcidiocesi, da collocare in una data sicuramente precedente al 2/9/2019, risalendo a tale data la email (doc. 13 di parte attrice) con cui l'ing. si Pt_1 lamentava del fatto che vi fosse sul sito del Monastero “la brochure della Chiesa, nella quale sono pubblicati i miei disegni della Chiesa, però con la specificazione che l'ufficio tecnico dei Geometri «hanno tutti i diritti riservati e divieto di qualsiasi uso e produzione»”, recando il doc. 9 la data del 21/9/2019.
In assenza, a monte, della prova della avvenuta riproduzione non autorizzata dei disegni attorei, difetta l'elemento costitutivo della fattispecie lesiva del diritto d'autore, rappresentato appunto dalla illecita riproduzione dell'opera altrui e la domanda attorea va, pertanto, rigettata anche sotto tale ulteriore profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande svolte da parte attrice;
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 8.991 per compensi, oltre rimb.forf. 15%, cpa e iva.
Venezia, 1/10/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 10 di 10