Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
Il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale).
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a cura della dott.ssa Alessia Ciccarelli. Cassazione penale sez. IV, 19/05/2021, n.20912 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni. CED Cass. pen. 2021 Cassazione penale sez. IV, 19/05/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 27/05/2021), n.20912 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2017, n. 27513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27513 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
1 27513-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 10/05/2017 Presidente - Sent. n. sez.950/17 PATRIZIA PICCIALLI UGO BELLINI REGISTRO GENERALE GABRIELLA CAPPELLO N.30508/2016 -Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA WA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/09/2015 del TRIBUNALE di ORISTANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen Dr. Roberto Aniello che ha concluso per l'inammessibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/9/2015 il Tribunale di Oristano, pronunciando nei con- fronti dell'odierno ricorrente, AL UL, rigettava l'appello e per l'effetto con- fermava la sentenza del Giudice di Pace di Oristano del 3/7/2014, con condanna al pagamento delle spese del giudizio ed alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore della parte civile. Il Giudice di Pace di Oristano aveva dichiarato il UL responsabile del reato p. e p. dall'art. 590 cod. pen. e dell' illecito amministrativo di cui all'art. 191, terzo e quarto comma, CDS perché, percorrendo via Solferino proveniente da Piazza Mariano con direzione via Cagliari alla guida del ciclomotore Aprilia targato DJ35535, giunto nei pressi del civico n. 39, per negligenza imprudenza e imperizia nonché inosservanza dell'art. 191 del Codice della Strada, tenendo una condotta di guida non idonea a prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti di pedoni, investiva AL LU TO, che attraversava fuori dalla strisce pedonali la carreggiata dal lato "Mutuo Soccorso" verso il lato opposto del marciapiede, così cagionandole lesioni alla persona consistite in frattura della branca ischio e ileo pubica destra, frattura della base del V metatarso sinistro e contusioni varie, giudicate complessivamente,, guaribili in oltre 90 giorni s.c.. In Oristano il 2/3/2011. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il giudice di prime cure, ritenendo fon- data l'accusa, aveva condannato l'imputato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di € 350,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Giu- dice di Pace, inoltre, aveva condannato l'imputato in solido con il responsabile civile Alleanza Toro s.p.a. al risarcimento dei danni a favore della parte civile - AL LU TO, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre alla rifusione delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personal- mente, il LA, deducendo: ⚫a. Inosservanza c/o erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impu- gnato, ex art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., art. 13, 25 e 111 Cost. e art. 1 e 2 cod. pen. Il ricorrente afferma che il fatto come contestatogli non è previsto dalla legge come reato, in quanto gli viene contestato di avere mantenuto una condotta di guida "non idonea a prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti di pedoni" in virtù del quale investiva AL LU TO che attra- versava fuori dalle strisce pedonali. 2 1 Il ricorrente si duole che lo specifico motivo d'appello sul punto non sia stato in alcun modo analizzato nella sentenza impugnata e ritiene che la formulazione dell'imputazione in tali termini evidenzi una condotta. e di conseguenza un fatto, che non integrano alcuna fattispecie di reato. Ciò in quanto l'art. 191 CDS, norma di riferimento con la quale viene integrata la fattispecie di responsabilità colposa di cui all'art. 590 cod. pen., non richiede la condotta indicata nel capo d'imputa- zione. Nello specifico, assume il ricorrente che dall'integrazione della norma di cui all'art. 590 cod. pen. con l'art. 191 CDS, norma di condotta assunta colposamente violata, non è possibile individuare alcuna fattispecie di reato nella quale possa in qualche modo rientrare la condotta e il fatto di reato descritti nel capo d'imputa- zione. Nessuna delle norme richiamate nel capo d'imputazione, in altri termini, richiederebbero per la realizzazione della fattispecie contestata, la condotta col- posa di "di guida non idonea a prevenire situazioni di pericolo derivanti da com- portamenti scorretti di pedoni"." ⚫ b. Inosservanza c/o erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impu- gnato, ex art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. 40, 42, 43 e 590 cod. pen., Il ricorrente lamenta che non sia assolutamente condivisibile, né sotto il pro- filo logico né giuridico, l'iter argomentativo adottato dal Tribunale di Oristano quale Giudice d'Appello nella motivazione dell'impugnata sentenza, poiché dalla stessa si evincerebbe la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità della condotta omissiva dell'odierno ricorrente e le lesioni ri- scontrate dalla signora AL. Il giudice di secondo grado -prosegue il ricorso- non terrebbe in alcuna con- siderazione la necessaria valutazione della fattispecie contestata ex art. 590 cod. pen.. quale specifico reato omissivo improprio, in luogo di procedere alla valuta- zione giuridica sul presupposto che l'autore con la propria condotta non avrebbe impedito il verificarsi di un determinato evento. Nello specifico si afferma che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 590 cod. pen. manterrebbe in se la causalità cosiddetta "omissiva" ipotetica (o "normativa ipotetica'), sancita nell'art. 40 cpv cod. pen. che enuncia il principio generale di equivalenza tra il mancato impedi- mento dell'evento e il cagionarlo. Si lamenta che l'indagine del giudice d'appello risulti eseguita esclusivamente sulla causalità attiva e non anche su quella omissiva, ed in particolare ci si duole che egli abbia omesso di soffermarsi sulla natura nonché sugli stessi tempi dell'of- fesa. Se si fosse effettuata tale indagine - è la tesi proposta si sarebbe riportata la motivazione della sentenza impugnata nel giusto alveo, dovendosi provare che 3 la condotta di guida doverosa omessa avrebbe evitato l'esito pregiudizievole, con- cretamente prodotto, ovvero ne avrebbe cagionato uno di inferiore intensità lesiva. Paradossalmente, prosegue il ricorso, se la velocità di guida dell'imputato fosse stata meno moderata e più veloce, egli si sarebbe trovato in situazione spa- zio temporale di qualche metro più avanti rispetto all'improvviso attraversamento della persona offesa cosicché lo stesso evento non si sarebbe mai realizzato o realizzato in modalità differenti e presuntivamente non afflittive per la persona offesa. Rileva il ricorrente che la corretta metodologia di ricerca del nesso da appli- carsi da parte dell'interprete, debba in ogni caso essere ancorata al cd. "giudizio controfattuale" di tipo prognostico-ipotetico, che consideri come assente (contro la realtà dei fatti) una determinata condizione, e risponda ai quesito se, nella si- tuazione così virtualmente modificata, sarebbe stata o meno da attendersi la me- desima conseguenza che si è concretamente avverata. -Il giudizio controfattuale prosegue il ricorso- è ben applicabile tanto alla causalità commissiva, quanto alla causalità omissiva, nel primo caso ipotizzando l'assenza dell'azione effettivamente compiuta, mentre nel secondo o caso, a rove- scio, ipotizzando la presenza della condotta omessa. Così, ad identità della strut- tura della spiegazione può non corrispondere un eguale livello di certezza del ri- sultato: se, infatti, la causalità dell'azione può essere verificata in termini di cer- tezza dato che il vaglio si giova della manifestazione di dati reali nel mondo esterno, la causalità dell'omissione, sprovvista di consistenza materiale e dunque di effetti fenomenici per lo meno immediati e diretti, non può che argomentarsi in termini probabilistici, essendo irrimediabilmente consegnata a un paradigma es- senzialmente ipotetico. In tale contesto, il paradosso fattuale sopra evidenziato risulta la controprova liberatoria della responsabilità causale omissiva, anche quale causalità alternativa da solo idonea a non cagionare l'evento e coperta dalle medesime probabilità siano esse scientifiche o coperte da elevatissimo coefficiente probabilistico. In altri termini, secondo il ricorrente, una guida altrettanto accorta e conforme ai limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada come quella tenuta dal UL e specificata dal giudice di appello, ma di poco superiore per velocità (anche se in- feriore per prontezza di riflessi) a quella effettivamente mantenuta dall'imputato, sarebbe stata da sola idonea a escludere l'evento delle lesioni, in quanto avrebbe determinato che nell'istante esatto in cui la AL decise di attraversare la strada senza porre alcuno dei comportamenti che le erano imposti dal Codice della Strada nella sua qualifica giuridica di "pedone" l'imputato si potesse astrattamente già trovare a bordo del suo scooter appena qualche metro più in avanti il punto del "distratto" attraversamento, cosicché l'evento non si sarebbe mai realizzato. 4 Una corretta valutazione delle risultanze processuali in termini oggettivi, avrebbe pertanto dovuto condurre i giudici di merito -secondo il ricorrente- a una soluzione diversa rispetto a quella di condanna raggiunta in sentenza Nel caso di specie la valutazione contenuta nella motivazione in oggetto, ri- sulterebbe essere in palese contrasto ed in violazione dei criteri sanciti dall'art. 192 cod. proc. pen.. Si ricorda in ricorso che le fonti di prova, poste a fondamento della decisione dal Giudice d'Appello, vengono individuate nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato AL LU TO, nonché quelle dei testi Pi- sceDD IA ER, NA NN, RA NR, AS IE OL, tutte ritenute pienamente attendibili. E, ancora, nei rilievi della Polizia Municipale di Ori- stano del 2/3/2011 e nella certificazione medica in atti. Si evidenzia ancora la omessa e/o contraddittoria motivazione esplicata dal giudice d'appello in ordine alla valutazione delle oggettive omissioni colpose della persona offesa e l'irragionevole preferenza accordata ai testimoni "affettivamente più vicini alla persona offesa rispetto a quelli degli agenti della Polizia Locale inter- venuti per i rilievi. ⚫ c. Inosservanza c/o erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impu- gnato, ex art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. 140 e 190 CDS. Ci si duole che il Giudice di secondo grado in nessuna parte della sentenza impugnata provveda a qualificare giuridicamente la AL nella sua qualità sogget- tiva di pedone prevista nel codice della strada e così portatrice di obblighi di con- dotta espressamente previsti. Una completa valutazione di tali aspetti - si lamenta- avrebbe certamente imposto un ragionamento ben diverso e opposto rispetto alla conclusione della sussistenza di responsabilità dell'imputato. Ciò in quanto, se è pur vero che il pro- cedimento penale in questione è nei confronti dell'imputato, occorre evidenziare che la ricostruzione del fatto e la sua eventuale sussunzione alla fattispecie incri- minatrice, richiede l'analisi di tutti gli elementi oggettivamente presenti e così, in particolare, delle persone che hanno concorso al fatto, delle loro differenti qualifi- cazioni, giuridiche e degli obblighi giuridici imposti per ciascuno di essi per poi giungere alla valutazione specifica di ciascuno di tali elementi nella ricostruzione eziologica della realizzazione dell'evento anche sulla base della causalità omissiva di chi era obbligato al rispetto delle norme giuridiche a egli imposte. Si lamenta che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe insuffi- ciente in ordine alla valutazione della condotta del pedone, sotto il profilo dell'a- nalisi degli obblighi giuridici da rispettarsi, in quanto, pur richiamando analitica- mente alla pag. 3 ultimo capoverso, i tre obblighi comportamentali ex art. 140 5 CDS, omette di evidenziare, considerare e valutare che tali specifiche norme di comportamento sono rivolte anche agli stessi pedoni, in via primaria e generale rispetto agli ulteriori obblighi specifici di cui all'art. 190 CDS. Viene ricordato che, nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'in- vestimento del pedone a opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza di merito e di legittimità, riconosce invece la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, anche in via esclusiva, a deter- minare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del con- ducente per i danni subiti dal pedone investito. Si richiama il precedente di questa Corte di legittimità costituito dalla sentenza 12595/2015 della Terza Sezione Civile ove si è evidenziato che il comportamento messo in atto dal pedone si è dimostrato fatale per non aver ottemperato a quanto dettato dalla norma e aver messo in atto un comportamento non consono alle condizioni stradali ivi presenti nell'attraversamento della sede stradale nonostante l'assenza di un apposito attraversamento pedonale e di un'adeguata illuminazione pubblica. Si sostiene che tale situazione sia identica a quella del caso in esame quindi che, anche sotto tale specifico profilo, la motivazione indicata nell'impu- gnata sentenza risulti meramente apparente e priva di contenuto giuridico, risul- tando totalmente assente l'indicazione del percorso logico che porta alla pronuncia di condanna sulla base della affermata non sussistenza del fatto assolutamente sopravvenuto e non prevedibile. La sentenza avrebbe omesso di considerare la progressività e l'incoerenza delle dichiarazioni e delle accuse formulate dalla parte offesa nelle varie versioni prospettate dalla presentazione della querela sino alla deposizione davanti al Giu- dice di Pace. Sotto tale specifico aspetto si contesta l'illogicità della motivazione dell'impu- gnata sentenza, e il travisamento della prova, lamentando che non siano state valutate nella giusta prospettiva dai giudici di merito, le deposizioni dei testimoni, le cui dichiarazioni godono di fede privilegiata, che erano intervenuti quali pubblici ufficiali di polizia giudiziaria e avevo eseguito tutti i rilievi. Palese apparirebbe il travisamento della prova almeno relativamente alla ri- costruzione della scena dove si è verificato il sinistro ed alle ulteriori situazioni ambientali ed in particolare che ci si trovasse in una strada cittadina, che fosse l'ora dell'imbrunire, che l'illuminazione pubblica non fosse sufficiente, che il pas- saggio pedonale si trovasse a distanza di soli 20 metri ben inferiore a quella di legge. In particolare riferimento alle condizioni di luminosità quanto meno sulla dubbia attendibilità della prova testimoniale viene evidenziato come basti verifi- care ad esempio con un banale calendario solare che il giorno 2.3.2011 in Oristano il sole fosse tramontato alle ore 18.20 e che le condizioni di luce naturali fossero 6 proprio quelle di poca luminosità indicate dagli agenti di Polizia intervenuti (vedi AS) e non quelle irragionevolmente ritenute maggiormente attendibili dal Giu- dice d'Appello degli altri testimoni PI e RA. Le osservazioni sopra esposte, ad avviso del ricorrente, evidenzierebbero con- seguentemente sotto i diversi motivi rilevati, le patologie del percorso argomen- tativo sia sotto il profilo logico che sotto quello della adeguatezza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con tutte le con- seguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati, ripropositivi tout court di quelli di appello cui il GM del Tribunale di Oristano ha già fornito una risposta motivatamente logica ed esau- stiva, peraltro tutti incentrati su una diversa ricostruzione del fatto, che non può essere apprezzata in questa sede, sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Va ricordato che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legit- timità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il rie- same nel merito della sentenza impugnata. Peraltro, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini). Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che, ancorché fondata anche sulle dichiarazioni testi- moniali delle persone che erano con la parte lesa, aveva valutato tutti gli altri elementi di prova, già chiaramente confutando, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione 7 di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi sez. 3, n. 12110/2009 n. 12110 e n. 23528/2006). Ancora, la giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che l'illogicità della motiva- zione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legitti- mità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inin- fluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). E, più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'ap- prezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'e- sposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provve- dimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla 1. 20.2.2006 n. 46. 3. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una ver- sione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/2013 di questa Corte, la sen- tenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti 8 trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motiva- zione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche at- traverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo con- tenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giu- dice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'impu- tato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinata- mente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ribadirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello spe- cifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, in altri termini, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronun- zia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motiva- zione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza del GM del Tribunale di Oristano alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma solle- cita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali, e in particolare di talune testimonianze, non consentito in questa sede di legittimità. 9 Già in appello l'odierno ricorrente aveva sostenuto che dall'istruttoria dibatti- mentale svolta sarebbe emerso che l'evento lesivo si sarebbe verificato per re- sponsabilità esclusiva del pedone, vale a dire di AL LU TO, la quale avrebbe tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e anormale, attraver- sando all'improvviso la strada senza guardare, onde il UL si sarebbe trovato nella oggettiva impossibilità di avvistare la persona offesa, e comunque di osser- varne tempestivamente i movimenti, sicché si sarebbe in presenza di una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità ex art. 41, comma 2, cod. pen. in quanto da sola sufficiente a determinare l'evento. E sempre in appello la difesa dell'imputato - come si ricorda nel provvedimento impugnato- aveva so- stenuto che il giudice di prime cura non avesse valorizzato adeguatamente ed in modo completo le circostanze di fatto emerse nel corso del dibattimento (il fatto che la vicenda si sia verificata all'imbrunire in una strada cittadina, carente di illuminazione pubblica;
la circostanza che il motociclo condotto dall'imputato si sarebbe fermato immediatamente dopo l'impatto, senza una vera caduta, senza scarrocciamento né segni di frenata e senza danni allo scooter), dalle quali si evin- cerebbe che il UL avrebbe fatto tutto il possibile per evitare l'impatto con il pedone e che l'evento lesivo si sarebbe verificato per responsabilità esclusiva della AL, la quale avrebbe attraversato improvvisamente la strada lontano dalle stri- sce pedonali e senza guardare, intenta a parlare con la signora PI IA ER. Ebbene, il giudice del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica ha già argomentatamente confutato tali tesi, oggi, come detto, riproposte tout court. Il Tribunale di Oristano ritiene, infatti, che la responsabilità del UL sia sorretta da un adeguato impianto probatorio - emerso dall'istruzione dibatti- mentale che comprende le dichiarazioni della persona offesa AL LU To- masina, nonché quelle dei testi PI IA ER, NA NN, RA CO e AS IE OL, i rilievi della Polizia Municipale di Oristano del 2/3/2011 e la certificazione medica in atti Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, viene ricordato essere emerso con certezza dall'istruttoria dibattimentale svolta che la sera del 2.3.2011, verso le ore 18,30, mentre la signora AL LU TO attraversava la Via Solfe- rino in Oristano, dal lato del "Mutuo Soccorso" e diretta verso il lato opposto del marciapiede, all'altezza del civico n. 39 (punto nel quale venivano rinvenute tracce ematiche), la stessa veniva investita dal motociclo Aprilia targato DJ3 5535, con- dotto da UL AL, il quale proveniva da Piazza Mariano e procedeva in dire- zione Via Cagliari. A seguito dell'urto con il motociclo e della conseguente caduta la persona offesa riportava le lesioni descritte nel capo di imputazione e documen- tate dai certificati medici in atti. 10 5. La sentenza impugnata dà argomentatamente atto degli elementi da cui desume la colpa dell'odierno ricorrente, tenuto conto che, dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado è emerso che: 1) il tratto di strada in cui è avve- nuto l'investimento della AL, ubicato in pieno centro abitato, è rettilineo e si- tuato a soli venti metri dalle strisce pedonali (cfr. sul punto i rilievi svolti dagli agenti di polizia municipale); 2) al momento dell'incidente (verso le ore 18,30) vi era ancora luce, tanto che l'illuminazione pubblica era ancora spenta e le automo- bili non avevano, ancora i fari accesi (cfr. le dichiarazioni rese al riguardo dal teste PI e dal teste NA), sicché è stato condivisibilmente ritenuto del tutto irrilevante che il teste AS IE OL, agente di polizia municipale, abbia di- chiarato che quel tratto di strada è mal illuminato, atteso che i vigili urbani sono intervenuti mezz'ora dopo il verificarsi del sinistro;
3) al momento del sinistro non vi erano altri veicoli che percorrevano la carreggiata (cfr. le dichiarazioni rese dalla persona offesa); 4) la persona offesa, nel momento in cui è stata colpita dal mo- tociclo condotto dal UL, attraversava la Via Solferino fuori dalle strisce pedonali e seguiva lentamente il marito NA NN, parlando nel frattempo con la signora PI che era sul marciapiede dall'altro lato della strada (cfr. le dichia- razioni rese dal teste SC DD e dal teste RA). Sulla base delle sopra esposte circostanze di fatto i giudici di merito hanno logicamente ritenuto poter affermarsi che il UL, in violazione di una regola cau- telare di fonte sociale (e quindi tenendo un comportamento negligente, impru- dente o imperito) nonché della regola cautelare specifica di cui all'art. 191 CDS, abbia tenuto nel caso concreto, una condotta di guida non adeguata, per velocità (pur non particolarmente elevata, come dimostrato dall'assenza di segni di scar- rocciamento e dai danni limitati al veicolo) e prontezza di riflessi, alle condizioni di tempo e di luogo (strada urbana all'interno di un centro abitato, a soli venti metri dalle strisce pedonali) e nonostante le condizioni concrete (tratto di strada rettili- neo e ancora illuminato dalla luce del giorno, assenza di altri veicoli che potevano ostruire la visibilità) gli avrebbero consentito - in presenza di una condotta di guida adeguata per velocità e livello di attenzione (c.d. comportamento alternativo le- cito) di avvistare il pedone che si attardava ad attraversare la strada e di arre- stare la marcia del motociclo in tempo utile ad evitare l'impatto con la UL ed il conseguente evento lesivo. In ultima analisi, in considerazione delle condizioni spazio-temporali dell'incidente, della buona visibilità, delle modalità di attraversa- mento del pedone (che attraversava la strada lentamente), è stato correttamente ritenuto che, se il conducente del motoveicolo fosse stato "vigile ed attento', avrebbe potuto avvedersi della manovra incauta del pedone (attraversamento fuori dalle apposite strisce pedonali) ed arrestare la marcia, evitand9 l'investi- mento, che, invece, si è verificato con impatto tra il pedone e il motoveicolo. La logica conclusione è stata quella di ritenere non soltanto che dovesse rite- nersi sussistente la colpa nella condotta tenuta dal UL, ma anche la non confi- gurabilità - nella condotta incauta tenuta dalla AL - di una causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'impu- tato e l'evento lesivo, in applicazione del principio conferentemente richiamato di cui affermato nella sentenza 11954/2010, secondo cui sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipen- denti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, at- teso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato.
6. La sentenza appare collocarsi correttamente nell'alveo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione al cosiddetto principio dell'affidamento -complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative- evocato in ricorso a favore dell'imputato assumendosi la non prevedibilità del com- portamento tenuto dalla persona offesa, che avrebbe attraversato la strada im- prudentemente. Ebbene, va ricordato che il principio dell'affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis la recente Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981, relativa ad un caso in cui la Corte ha confermato la sen- tenza impugnata ritenendo la responsabilità dell'imputato che, alla guida della pro- pria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudente- mente, di sorpassarlo a destra). Nell'affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte aveva annul- lato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per omici- dio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman). 12 La giurisprudenza di questa Corte di legittimità come ricorda la sentenza impugnata- ha condivisibilmente statuito, fin da tempo risalente, che il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi;
e ciò allo scopo di prevenire inavver- tenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili" (così questa Sez. 4 sent. 8859/1988), in quanto la circo- stanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'at- traversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stra- dale. Sempre in tema di pedoni, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pe- done è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (così questa Sez. 4, sent. n. 10635/2013 e, nello stesso senso sent. 33207/2013 secondo cui "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedi- bile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempe- stivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile").
7. Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il percorso motivazionale di cui alla citata sentenza 5691/2016, che ritiene pertanto opportuno ripercorrere. Il principio di affidamento -come si ricordava in quella pronuncia- costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l'affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell'ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospet- tandosi tutte le altrui possibili trascuratezze. Il principio di affidamento, d'altra parte, sarebbe da connettere pure al carat- tere personale e rimproverabile della responsabilità colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l'obbligo di rapportarsi alle altrui condotte. Pertanto -come ricorda ancora la sentenza 5691/2016- esso è stato efficace- mente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicità colposa. 13 Pacificamente, la possibilità di fare affidamento sull'altrui diligenza viene meno quando l'agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei con- fronti di terzi;
o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia pos- sibile prevedere ed è il caso che ci occupa- che altri non si atterrà alle regole - cautelari che disciplinano la sua attività. Un'analisi della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in ma- teria consente di individuarvi una tendenza, in ambito stradale, a escludere o li- mitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza. In tal senso vanno lette, ad esempio, le pronunce in cui si è affermato che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano de- terminate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costitui- sce di per sé condotta negligente. Coerentemente con tale assunto, è stata perciò, ad esempio, confermata l'affermazione di responsabilità in un caso in cui la ricor- rente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza (cfr. Sez. 4, n. 4257 del 28/3/1996, Lado, Rv. 204451). E, ancora, sulle medesime basi si è affermato, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversa- mento in quanto il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una con- dotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (Sez. 4, n. 12879 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473); e che l'obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Sez. 4, n. 8359 del 19/6/1987, Chini, Rv. 176415).
8. Come rileva, ancora, la richiamata e condivisibile sentenza 5691/2016 di questa Corte, si tratta, allora, di comprendere se l'atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l'introduzione, entro limiti ben definiti, del principio di affidamento. Senza dubbio quello della circolazione stradale è un contesto meno definito di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione. 14 Si configura, infatti, un'impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza. D'altra parte, il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l'obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tra questi vanno ricordati:
1. l'art. 141, che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza;
e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile";
2. l'art. 145, che pone la regola della "massima prudenza" nell'impegnare un incrocio;
3. l'art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l'attraversa- mento della carreggiata. Tali norme - è stato condivisibilmente rilevato nel recente arresto giurisprudenziale di questa Corte di legittimità più volte citato, alla cui articolata motivazione si rimanda- tratteggiano obblighi di vasta portata, che ri- guardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti. D'altra parte, le condotte imprudenti nell'ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile. Costituisce, tuttavia, ius receptum di questa Corte, sin dalla giurisprudenza più risalente nel tempo, il principio che nell'ambito della circolazione stradale che qui interessa, si debba tenere conto degli elementi di spazio e di tempo, e di va- lutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedi- bilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Sez. 4, n. 14188 del 18/9/1990, Petrassi, Rv. 185559; Sez. 4, n. 6173 del 9/5/1983, Togliardi, Rv. 159688; Sez. 5, n. 6783 del 2/2/1978, Piscopo, Rv. 139204). Successivamente questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 4, n. 37606 del 6/7/2007, Rinaldi, Rv. 237050; Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008; Biondo, Rv. 239258) che l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata;
ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimpro- vero personale, imponendo un'indagine rapportata alle diverse classi di agenti mo- dello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa;
ma nell'am- bito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a 15 circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla con- creta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente mo- dello. Non può essere escluso del tutto che contingenze particolari possano ren- dere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio, della imprevedibilità della condotta di guida dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non può essere meramente ipotetica, con- getturale, ma deve di necessità fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l'apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all'imponderabile soggettivismo del giudice. L'esigenza di una indagine concreta, si è pure affermato dalla giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione stra- dale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in sé una contin- genza imprevedibile, si è chiarito che lo spazio per l'apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell'altro conducente è ristretto e va percorso con particolare cautela. Ciò nonostante, l'esigenza di pre- servare la già evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rim- proverabilità della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, come si è prima esposto, le particolarità del caso concreto possono dar corpo ad una con- dotta realmente imprevedibile. Alla prima ampia configurazione della responsabilità la giurisprudenza ha dun- que costantemente apposto il limite della imprevedibilità (cfr. Sez. 4, n. 41029 del 24/9/2008, Moschiano, Rv. 241476 che ha ritenuto integrare il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in auto- strada quando quest'ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l'a- gente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare preve- dibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreg- giata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento;
in motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la par- ticolare conformazione dell'autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l'intenzione del pe- done di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile), che talvolta si è richiesto essere assoluta (così Sez. 4, n. 26131 del 3/6/2008, Garzotto, Rv. 241004 che ha escluso la colpa generica del condu- cente dell'autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, poiché si è ritenuto che il conducente dell'altra autovet- tura aveva provocato imprevedibilmente l'incidente, ponendosi alla guida in stato d'etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del 16 proprio veicolo). In altra più recente pronuncia, in senso maggiormente condivisi- bile, si è ritenuto che le imprudenze altrui fossero ragionevolmente prevedibili (così Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l'ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).
9. Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa. Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va allora osservato come, nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di un rettilineo sgombro e con piena visibilità, appaia adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibi- lità" della condotta della vittima ed è, proprio in riferimento al contesto in cui è avvenuto il fatto che si rileva una plausibilità della motivazione della sentenza impugnata. Corretta appare l'affermazione operata dai giudici del gravame del merito se- condo cui le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 CDS, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicu- rezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotta. Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono condivisibilmente quelle dettagliate nell'art. 191 CDS, che trovano il loro pendant nel precedente art. 190, che, a sua volta, dettaglia le regole comportarne tali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone. In questa prospettiva, correttamente il giudice sardo ha ritenuto che la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, vada sintetizzata nell'obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli op- portuni (rectius i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investi- mento. Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone come si legge nel provvedimento impugnato- trova il suo parametro di riferimento 17 (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzial- mente, in tre obblighi comportamentali:
1. quello di prestare attenzione alla strada dove si procede o che si sta per impegnare;
2. quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
3. quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada ed in particolare per i pedoni (conferenti in tal senso appaiono i riferimenti agli arresti giurisprudenziali di questa Corte di cui a Sez. 4, 4/1/1991, Del Frate;
Sez. 4, 12/10/2005, Leonini;
Sez. 4, 13/10/2005, Tavoliere). Si tratta, come visto nella giurisprudenza in precedenza ricordata, di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di even- tuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 CDS (tipico, quello dell'at- traversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali (come nel caso che ci occupa) o in quello altrettanto tipico, quello dell'attraversa- mento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele. 10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 10 maggio 2017 nelli Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Piccialli Vincenzo Pezzella Pen Depositata in Cancelleria Oggi, 1 GIU. 2017 EMA 18 Il Funzionano diziario 8005 Patrizia ora