Sentenza 20 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili).
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Investimento del pedone ed eccezionalità del comportamento della persona offesa Cass. pen., Sez. IV, 4 aprile 2025, sentenza n. 13156 LE MASSIME “Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta “elastica”, che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare – al contrario di quelle cosiddette “rigide”, che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento – è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta anti doverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.” “Il conducente del veicolo può andare esente da …
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10898 del 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S. contro la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna per il reato di omicidio stradale ai sensi dell'art. 589-bis c.p., in relazione ad un incidente stradale avvenuto a Locri il 3 aprile 2018. Il fatto L'imputata, alla guida di una Fiat Panda, percorrendo la strada statale 106 nell'abitato di Locri, procedeva ad una velocità superiore al limite consentito di 50 km/h. L'incidente si è verificato quando l'imputata ha investito il pedone C., che camminava in prossimità della linea longitudinale di delimitazione della carreggiata. …
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L'attraversamento della carreggiata di un pedone fuori delle strisce pedonali non è evento eccezionale da cui può farsi discendere l'esonero da responsabilità del conducente, che, invece, ha l'obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta guida. Cassazione penale sez. IV, ud. 16 giugno 2021 (dep. 16 settembre 2021), n. 34335 Presidente Piccialli – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 29/3/2019 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Padova a carico di L.S. per il reato di cui all'art. 589 c.p., commesso con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2013, n. 10635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10635 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo EP - Presidente - del 20/02/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA RO Marco - Consigliere - N. 430
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 27960/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL GI IA N. IL 12/04/1966;
avverso la sentenza n. 3789/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al giudizio di comparizione delle circostanze. udito il difensore avv. Briale Giovanni del foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO
AL EP RI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (investimento del pedone AN RO, novantenne al momento del fatto), riconoscendogli peraltro le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno con giudizio di equivalenza, confermando la condanna a mesi sei di reclusione.
Con il ricorso si censura, con il primo motivo, il giudizio di responsabilità sostenendo la condotta imprevedibile e gravemente colposa del pedone e la mancata valorizzazione da parte del giudicante del dato relativo alla presenza di autovetture incolonnate in entrambi i sensi di marcia, che avevano impedito la vista della persona offesa. Si lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata non aveva superato il vaglio del "ragionevole dubbio" in ordine al verificarsi dell'investimento, ipotizzando che il pedone potesse essere inciampato nella moto già a terra. Con il secondo motivo si censura il giudizio di equivalenza delle attenuanti. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento, a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna e, in particolare, di una sentenza di appello che fornisce una adeguata ricostruzione dell'incidente e della relativa responsabilità, oltre che una motivata spiegazione del trattamento dosimetrico. Va ricordato in premessa che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto applicabili nella subiecta materia.
Come è noto, le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte. Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle dettagliate nell'art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190, che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.
In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'"obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni) (cfr., per riferimenti, Sezione 4, gennaio 1991, Del Frate;
Sezione 4, 12 ottobre 2005, Leonini;
Sezione 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali: ciò che risulta essersi verificato nel caso di interesse;
altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sezione 4, 30 novembre 1992, n. 1207, Cat Berrò, rv. 193014). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisarle alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.
Nello specifico, il giudice ha ricostruito puntualmente le circostanze dell'incidente (qui certamente non rinnovabili in fatto) ed evidenziato come, in considerazione delle condizioni spazio- temporali dell'incidente, della buona visibilità, delle modalità di attraversamento del pedone (novantenne, sicché non poteva avere attraversato di corsa), se il conducente del motoveicolo fosse stato "vigile ed attento", avrebbe potuto avvedersi della manovra incauta del pedone (attraversamento fuori dalle apposite strisce pedonali) ed arrestare la marcia, evitando l'investimento, che, invece, si era verificato con impatto tra il pedone e il motoveicolo (ciò che era attestato dai segni di spolveratura e di sangue sulla moto). In questa prospettiva, la tesi difensiva, basata essenzialmente sul "ragionevole dubbio" in ordine al verificarsi dell'investimento, rappresenta una opinabile ricostruzione alternativa, che non può trovare accoglimento in questa sede.
Infatti, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sezione 4, 1 luglio 2009, Tarquini, rv. 245294), e, qui, il giudicante, come si è detto, ha correttamente e satisfattivamente ricostruito non solo l'eziologia dell'incidente, ma anche il profilo contestato dell'essersi verificato l'impatto tra il pedone e il motoveicolo.
Satisfattivamente motivato è anche il giudizio sulla comparazione delle circostanze.
Basta ricordare che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 69 c.p.) è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione 3, 27 gennaio 2012, n. 19441, Marozzi). Qui il giudice di appello ha evidenziato come fossero già stati valutati gli elementi a favore dell'imputato (colpa della vittima, immediato tentativo di soccorso, risarcimento del danno), tanto che la pena era stata determinata nei minimi edittali: tale ragionamento non merita censure in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ex art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013