Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'ordinanza per l'integrazione delle indagini emessa dal G.u.p. con cui venga disposta la verifica della imputabilità e della capacità di stare in giudizio dell'imputato non costituisce atto abnorme, sia per l'opportunità di compendiare in un unico atto di investigazione tale indagine sia per ragioni di economia processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2008, n. 28784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28784 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/06/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1525
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 37494/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
nel procedimento nei confronti di:
ER NA;
avverso l'ordinanza del G.u.p. dello stesso Ufficio giudiziario in data 23 ottobre 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Gorizia propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il G.u.p., in sede di udienza preliminare, aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p., perché disponesse ulteriori indagini sulla imputabilità di ER NA, indagato per il reato di cui all'art. 572 c.p., e sulla sua capacità di stare in giudizio. Deduce l'abnormità del provvedimento, e ne chiede l'annullamento, in quanto lo strumento utilizzato dal G.u.p. sarebbe esperibile solo per lo svolgimento di ulteriori attività investigative, tra le quali non rientrerebbero quelle demandategli nella specie, di spettanza del giudice. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento non è abnorme perché rientra sicuramente tra gli atti d'indagine da compiersi da parte del pubblico ministero quello concernente la verifica della imputabilità del soggetto sottoposto alle investigazioni. Sotto tale aspetto il G.u.p. ha del tutto correttamente disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p. Se è vero che in linea teorica la indagine sulla capacità di stare in giudizio appartiene all'organo giudicante, appare del tutto evidente l'opportunità di compendiare in un unico atto di investigazione, soprattutto per ragioni di economia processuale e quindi di contenimento dei tempi del procedimento, l'accertamento della capacità di stare in giudizio (l'indagine è del tutto affine a quella sulla imputabilità). L'affidamento al P.m. anche di tale accertamento non rende illegittimo, e tanto meno abnorme, il provvedimento adottato. Va quindi affermata la legittimità dell'operato del G.i.p., la non abnormità dell'atto pronunciato e la non impugnabilità della ordinanza in argomento con il ricorso per cassazione, ragioni per le quali il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008