Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni previste dagli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen., assume rilievo determinante la data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto tardivo l'appello avverso l'ordinanza di reiezione della richiesta di sequestro preventivo, che era stato proposto dal pubblico ministero dopo il decorso di dieci giorni dalla data in cui detta ordinanza gli era stata trasmessa "per l'esecuzione", cioè per la restituzione agli aventi diritto dei beni di cui lo stesso pubblico ministero aveva disposto il sequestro in via di urgenza, ai sensi dell'art. 321, comma terzo bis cod.proc.pen.).
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2007, n. 21888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21888 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/05/2007
Dott. TARDINO Vincenzo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 415
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 6001/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De EO PP, N. IL 01/12/1951;
Avverso Ordinanza Tribunale di Napoli, in data 16/01/07;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Majorano Lucio, difensore di fiducia del ricorrente De EO PP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza emessa il 16/01/07 (dep. 11 24/01/07) - provvedendo sull'appello proposto il 05/06/06 dal PM presso il Tribunale di Napoli, avverso l'ordinanza del GIP del predetto Tribunale in data 18/05/06 (trasmessa al PM per l'esecuzione il 22/05/05; non comunicata ex art. 128 c.p.p.), con la quale veniva respinta la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal PM, con conseguente restituzione degli immobili ubicati in Procida, nella via C. Colombo n. 6;
in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, - accoglieva il gravame e disponeva il sequestro preventivo delle citate unità immobiliari, come individuate in atti. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che l'impugnazione proposta dal PM davanti al Tribunale era tardiva, perché proposta oltre il termine di gg. 10 dall'effettiva conoscenza da parte del PM dell'ordinanza del GIP con cui era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo;
2. che, comunque, nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto, inerenti al fumus commissi delicti ed al periculum in mora, in ordine all'ipotizzato reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio dell'08/05/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare va accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività dell'appello del PM.
Nella fattispecie il GIP del Tribunale di Napoli con provvedimento in data 18/05/06, respingeva la richiesta di sequestro preventivo delle opere edilizie indicate nel decreto di sequestro operato in via di urgenza, ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis, dalla Guardia di Finanza di Procida in data 12/05/06.
Detta ordinanza veniva trasmessa in data 22/05/06 al PM presso il Tribunale di Napoli per l'esecuzione (ossia per la restituzione dei beni sottoposti a sequestro).
Il PM proponeva Appello, ex art. 322 bis c.p.p., davanti al Tribunale del Riesame in data 05/06/06.
La difesa dell'interessato. De EO PP, eccepiva, in sede di Appello, la tardività del gravame de quo, perché proposto oltre il termine di gg. 10 di cui agli artt. 322 bis, 310, 309 c.p.p.. Il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 16/01/07 - disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame del PM - accoglieva l'appello e disponeva il sequestro preventivo de quo. Il De EO propone l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame va affermato che - stante la trasmissione all'ufficio del PM, in data 22/05/06, dell'ordinanza del GIP con cui veniva respinta la richiesta di sequestro preventivo - il PM in data 22/05/07 ha avuto piena e legale conoscenza del provvedimento del GIP, con conseguente decorrenza dal giorno 23/05/07 del termine di gg. 10 per proporre appello;
termine che scadeva l'01/06/06. Il PM, invece, ha proposto l'appello tardivamente il 05/06/06.
La giurisprudenza di legittimità richiamata nell'ordinanza del Tribunale del riesame (in particolare;
Cass. Sez. 6^ Sent. n. 287 del 07/03/2000) - secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il termine per proporre appello da parte del PM, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto - non è pertinente. In primo luogo, la fattispecie concreta cui si riferiva la citata giurisprudenza di legittimità, riguardava il caso in cui l'ordinanza del GIP era comprensiva sia del provvedimento coercitivo adottato per alcuni indagati sia del provvedimento di rigetto per altri. Si rendeva necessaria, pertanto, ai fini della notizia legale dell'ordinanza di rigetto, ulteriore comunicazione al PM dell'ordinanza di rigetto.
Nella fattispecie, oggetto dell'attuale ricorso, invece, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli in data 18/05/2006 era unica ed era esclusivamente di rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata dal PM.
In secondo luogo, si osserva che in materia di misura cautelare reale, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ex artt.324 e 322 bis c.p.p., assume rilievo fondamentale e determinante la data di effettiva conoscenza, da parte dell'avente diritto a proporre il gravame, del provvedimento emesso dal GIP in ordine alla misura cautelare richiesta dal PM (principio ribadito per ultimo da Cass. Sez. Unite Sent. n. 27777 del 03/08/06 ric. Marsiglia). L'inammissibilità della richiesta di appello (avanzata dal PM) ex art. 322 bis c.p.p., determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 16/01/07, con la quale era stato accolto il gravame del PM.
L'accoglimento della citata eccezione preliminare assorbe e preclude l'esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007