Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2007, n. 21888
CASS
Sentenza 8 maggio 2007

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In tema di misure cautelari reali, ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni previste dagli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen., assume rilievo determinante la data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto tardivo l'appello avverso l'ordinanza di reiezione della richiesta di sequestro preventivo, che era stato proposto dal pubblico ministero dopo il decorso di dieci giorni dalla data in cui detta ordinanza gli era stata trasmessa "per l'esecuzione", cioè per la restituzione agli aventi diritto dei beni di cui lo stesso pubblico ministero aveva disposto il sequestro in via di urgenza, ai sensi dell'art. 321, comma terzo bis cod.proc.pen.).

Commentario1

  • 1Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2007, n. 21888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21888
Data del deposito : 8 maggio 2007

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