Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 2
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione del procedimento medesimo, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione e non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ., ne' con il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e procuratore previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Ne consegue che l'eventuale provvedimento, distinto e successivo rispetto a quello che chiude il processo, con il quale il giudice abbia provveduto sulle spese, è emesso in difetto di potere giurisdizionale, ed è ricorribile in cassazione.
In tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo ed anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario l'impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, poiché anche in questo caso unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese. Solo se sorga contestazione non sull'entità (o sulla compensazione) delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sull'omessa pronuncia relativa alla richiesta distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualità di parte e l'impugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso.
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FATTI DI CAUSA 1. Il Consiglio distrettuale di disciplina della Liguria sottopose a procedimento disciplinare l'avv. Lucrezia N., ipotizzando a suo carico la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza per avere la stessa interloquito con un giudice di pace, nel frattempo venuto a mancare, senza la presenza del collega avversario, allo scopo di ottenere da quel magistrato la firma di due provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva di titoli (a favore di un cliente dell'incolpata) già predisposti e materialmente redatti dall'avv. N. Ottenuti i provvedimenti, quest'ultima aveva anche omesso di notificarli o comunicarli al collega avversario. Per tale …
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Cosa succede se, al momento della pronuncia della sentenza, il Giudice non procede a liquidare le spese di lite del giudizio? In questo caso, la sentenza deve essere impugnata o si tratta di un semplice “errore materiale”, risolvibile attraverso l'attivazione della specifica procedura di correzione prevista dall'art. 288 c.p.c.? La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21048 dell'11 settembre 2017. La seconda sezione della Cassazione, con la sentenza sopra citata, infatti, si era trovata ad affrontare un caso in cui era stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, in quanto la stessa aveva omesso di …
Leggi di più… - 5. Omessa liquidazione delle spese legali: appello o istanza di correzione?Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 settembre 2017
La questione è molto dibattuta in giurisprudenza. Infatti secondo un orientamento meno recente il rimedio per l'omissione nella liquidazione delle spese di un solo grado era quello della correzione dell'errore materiale (Cass. n. 542/67; Cass. n. 3007/73). Successivamente a tale orientamento si era affermato per molto tempo che era necessario esperire gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. ex multis Cass. n. 7274/1999; Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 13513/2005). Recentemente, invece, con la sentenza n. 16959/2014, seguita dalla sentenza n. 15650/2016 si è tornato a sostenere la tesi secondo la quale è esperibile il rimedio della correzione dell'errore materiale, mentre altre decisioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12104 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONDEMI, difeso dall'avvocato TULLIO MAUTONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato RINALDO RICCI, difeso dall'avvocato PIETRO DINO CARRACINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/99 del Giudice di pace di VALLO DELLA LUCANIA, emessa il 30/01/99, depositata il 02/02/99; RG. 531/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO AMBRIFI (per delega Avv. Tullio Mautone);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbito il 2^;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UC LO conveniva davanti al giudice di pace di Vallo della Lucania LE SA, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua auto a seguito di collisione con quella del convenuto, avvenuta in Ascea il 18.7.1997.
Si costituiva il convenuto ed eccepiva l'incompetenza per territorio, essendo competente il giudice di pace di Pisciotta.
Il giudice di pace, con sentenza n. 3/1998 depositata il 5.1.1998, dichiarava la propria incompetenza per territorio, essendo competente il giudice di pace di Pisciotta e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali nella misura di L. 250.000, in favore del convenuto. In data 2.4.1998 il convenuto proponeva istanza per la correzione della liquidazione delle spese;
seguiva la trattazione della causa in varie udienze, con successiva precisazione delle conclusioni e discussione.
Il Giudice di pace tratteneva "la causa a sentenza".
Con sentenza n. 27/1999, depositata il 2.2.1999, il giudice di pace dichiarava UC LO "soccombente nel processo de quo, per tardiva associazione alla richiesta della parte convenuta sull'incompetenzà territoriale e per omessa chiamata in causa dell'assicuratore per la r.c."; condannava lo stesso al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto (liquidate in L. 800.000) ed al risarcimento del danno, in favore del convenuto, per responsabilità aggravata, nella misura di L. 300.000. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il UC LO.
Resiste con controricorso il SA LE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto va rigettata l'eccezione di nullità assoluta della notifica del ricorso per essere stato lo stesso notificato presso i difensori del SA, e non al SA personalmente, pur essendo decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza. Va, infatti, condiviso l'orientamento giurisprudenziale che nega l'applicabilità del comma 3 dell'art. 330 c.p.c. nel caso di notificazione eseguita dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza in conseguenza della sospensione dei termini nel periodo feriale.
Infatti, come è stato osservato in dottrina, stante lo stretto collegamento tra l'art. 327 e l'art. 330 c.p.c., l'impugnazione proposta entro il maggior termine, risultante dall'applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla legge n. 742/1969, per tutta la durata del periodo feriale (un anno più quarantasei giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata), costituisce pur sempre un termine fissato dall'art. 327 c.p.c. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall'art. 330, c. 1, c.p.c. e non alla parte personalmente, come previsto dall'art. 330, c. 3, per il diverso caso dell'impugnazione proposta, oltre il suddetto termine se ancora ammessa (Cass. S.U. 20.12.1993, n. 12593; Cass. 3.2.1998, n. 1043; Cass. 16.3.1996, n. 2213).
2.1. Infondata è anche l'eccezione di nullità assoluta del ricorso per notifica dello stesso al solo SA e non anche ai suoi difensori, nonostante che con la sentenza impugnata fosse prevista in favore di questi ultimi la distrazione delle spese.
2.2. Infatti il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore partecipa al processo ed anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Resta preclusa, quindi, al difensore distrattario, l'impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, anche se essa attenga all'adeguatezza delle spese, poiché anche in questo caso unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista a soddisfarlo delle sue pretese (Cass. 13.5.1993, n. 5467; Cass. 30.1.1995, n. 1085). Solo se sorga contestazione non sull'entità (o anche sulla compensazione) delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sull'omessa pronuncia relativa alla richiesta distrazione si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualità di parte e l'impugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso (cfr. Cass. 25.2.2002, n. 2736; Cass. 30.1.1995, n. 1085). Ne consegue che nella fattispecie, poiché l'impugnazione della sentenza non attiene alla questione se la distrazione delle spese potesse essere pronunziata o meno, ma alla diversa questione se il giudice di pace potesse emettere la sentenza impugnata, in questo giudizio di impugnazione non sono parti i difensori (distrattari) del resistente, per cui agli stessi non andava notificato il ricorso.
3. Quanto alle eccezioni di inammissibilità o nullità assoluta del ricorso per essere stato impugnato solo il provvedimento emesso ex art. 287 c.p.c. e non anche la sentenza n. 3/1998, oggetto della richiesta di correzione, ed in ogni caso perché, pur trattandosi di sentenza emessa secondo equità, la sentenza in questione è impugnabile in sede di legittimità solo per violazione di legge processuale, osserva questa Corte che dette eccezioni vanno esaminate, per connessione logica, unitamente al primo motivo di ricorso.
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 38, 287, 288 c.p.c. per avere il giudice di pace, dopo essersi dichiarato incompetente per territorio ed aver pronunciato sulle spese processuali con sentenza n. 3/98, emesso una seconda sentenza, la n. 27/99, con cui esso ricorrente viene nuovamente condannato alle spese processuali (maggiorate) ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
5.1. Ritiene questa Corte che vada dichiarata la giuridica inesistenza della sentenza impugnata n. 27/1999.
Va anzitutto rilevato che con la pronunzia della sentenza il giudice ha completamente esaurito la sua potestas iudicandi nello specifico procedimento, per cui egli è privo di ogni potere di revoca o di modifica o, in ogni caso, di successivo ulteriore intervento decisorio su quanto è stato oggetto della sentenza (o doveva essere oggetto, in caso di omessa pronunzia). Ogni decisione che lo stesso giudice emetta successivamente alla pronunzia, essendo emessa in radicale carenza di potere decisionale, da una parte deve ritenersi giuridicamente inesistente e dall'altra abnorme per la sua totale estraneità all'ordinamento, che trasferisce, dopo la pronunzia della sentenza, la potestas judicandi al giudice dell'impugnazione, regolarmente adito (cfr. Cass. 21, 11.1996, n. 10286).
5.2. Non costituisce eccezione a questo principio il procedimento di correzione di errori materiali contenuti nella sentenza non appellata (artt. 287, 288 c.p.c.): esso è preordinato all'eliminazione di un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto la cui incongruenza, rispetto al concetto contenuto nella sentenza, appaia ictu oculi sulla base della sola lettura del testo del provvedimento giurisdizionale.
L'ordinanza, che dispone la correzione di una sentenza, in esito al procedimento di cui agli art. 287-288 c.p.c., configura pertanto un provvedimento di natura amministrativa e non decisoria (Cass. 3.5.1996, n. 4096; Cass. 11.7.1985, n. 4126; Cass. 16.9.1981, n.
5138). Proprio per questa ragione l'ordinanza di correzione di cui all'art. 288 c.p.c. non è impugnabile autonomamente, ferma restando la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi e nei termini di cui all'ultimo comma del cit. art. 288, relativamente alle parti cui la correzione medesima si riferisce.
5.3. Lo stesso mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice, che (a norma dell'art. 91 c.p.c.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione del procedimento medesimo, integra un vizio di omessa pronunzia, riparabile soltanto attraverso l'impugnazione e non già con la speciale procedura di correzione degli errori emendabili di cui agli art. 287 ss. c.p.c. ne' con il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e procuratore previsto dagli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n. 794. Ne consegue che l'eventuale provvedimento, distinto e successivo rispetto a quello che chiude il processo, con il quale il giudice abbia provveduto sulle spese, è emesso in difetto di potere giurisdizionale, ed è pertanto ricorribile in Cassazione (Cass. 14 dicembre 1993, n. 12297; cfr. anche, in tema di omessa pronunzia sulla distrazione delle spese, Cass. 9.1.1997, n. 110).
5.4. Nè si può ritenere, come sostiene il resistente, nella sua terza eccezione di inammissibilità, che la sentenza n. 27/1999, essendo stata emessa in sede di procedimento di correzione di errore materiale, doveva essere impugnata in una alla sentenza n. 3/1999, a cui essa si riferiva.
Ciò sarebbe stato esatto se nella fattispecie si fosse trattato di una legittima ordinanza di correzione di errore materiale o di calcolo, emessa a seguito del procedimento di cui all'art. 288 c.p.c.. Nella fattispecie, invece, trattasi di una vera e propria seconda sentenza emessa dal giudice di pace nello stesso procedimento, qualificata ed intestata come "sentenza", con un diverso numero progressivo, ed emessa, come emerge dalla stessa, a seguito di numerose udienze, di due precisazioni delle conclusioni e di una discussione e dotata di una propria autonomia rispetto alla precedente sentenza, in quanto provvede a dichiarare il ricorrente "soccombente nel processo de quo, per tardiva associazione alla richiesta della parte convenuta sull'incompetenza territoriale e per omessa chiamata in causa dell'assicuratore per la r.c", decide sulle spese processuali e provvede anche sulla domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, senza indicare quali sono gli errori materiali che corregge nella precedente sentenza. Nella fattispecie, quindi, apparentemente il procedimento civile n. 531/97, pendente davanti al giudice di pace di Vallo della Lucania, risulta definito da due distinte sentenze, emesse dallo stesso giudice (inteso come ufficio).
6.1. In effetti la sentenza impugnata n. 27/1999 del giudice di pace di Vallo della Lucania è stata emessa in assoluta carenza di potestas iudicandi, poiché lo stesso giudice, con la pronuncia della sentenza di incompetenza e condanna alle spese processuali n.3/98, aveva definitivamente esaurito il suo potere di decidere, nel procedimento civile n. 531/1997, con la conseguenza che la sentenza impugnata n. 27/1999, è affetta da inesistenza giuridica.
6.2. Osserva questa Corte che la ed. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo (actio nullitatis) Ciò non esclude, tuttavia, che la parte possa dedurre tempestivamente l'inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse all'espressa rimozione di tale atto processuale (Cass. 29 settembre 1999, n. 10784). Detta inesistenza giuridica della sentenza va rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, costituendo essa una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, ben poteva essere fatta valere dal ricorrente con ricorso per cassazione anche avverso sentenza emessa dal giudice di pace a norma dell'art. 113, c. 2, c.p.c.. Sotto questo profilo risulta, quindi, infondata la quarta eccezione di inammissibilità avanzata dal resistente.
6.3. Va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarato assorbito il secondo. L'impugnata sentenza n. 27/1999 del giudice di pace di Vallo della Lucania va cassata senza rinvio. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento di merito, conclusosi con sentenza n. 27/1999, e va condannato il resistente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza n. 27/1999 del giudice di pace di Vallo della Lucania. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito relativo a detta sentenza e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro cinquecentocinquanta, di cui Euro quattrocentocinquanta per onorario, sostenute dal ricorrente.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003