Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12104
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione del procedimento medesimo, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione e non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ., ne' con il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e procuratore previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Ne consegue che l'eventuale provvedimento, distinto e successivo rispetto a quello che chiude il processo, con il quale il giudice abbia provveduto sulle spese, è emesso in difetto di potere giurisdizionale, ed è ricorribile in cassazione.

In tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo ed anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario l'impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, poiché anche in questo caso unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese. Solo se sorga contestazione non sull'entità (o sulla compensazione) delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sull'omessa pronuncia relativa alla richiesta distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualità di parte e l'impugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12104
Data del deposito : 19 agosto 2003

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