Sentenza 1 dicembre 1989
Massime • 1
La condanna dell'imputato alle spese sostenute dalla parte civile va pronunciata non soltanto nel caso di sentenza di condanna o, comunque, di sentenza dalla quale sia derivato un vantaggio alla parte civile, ma anche - avendo l'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405 introdotto nell'ordinamento un principio generale valido al di là del caso da esso disciplinato - quando sia intervenuto un mutamento di qualificazione giuridica del reato dovuta a jus superveniens e una conseguente pronuncia di Estinzione del reato per prescrizione. ( V mass n 172140; ( V mass n 164157; ( contra mass n 170917; ( contra mass n 165123; ( contra mass n 161152).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/1989, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1989 |
Testo completo
4 ope 6
7
6 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
1.12.89 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE
6 °
3236 Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.
Dott. VisaLL Nicolò Presidente
1. Dott. Di Mauro Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
276/87 2. >>> De Vincentiis Edeo N.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. AR
» IO >>
UFFICIO COPIE D'Asaro
4. LU Rilasciata copia legale دو
->>>
Seller al SIG. per diritti +25000+19 ha pronunciato la seguente
|| 16 MAG. 1990 SENTENZA
IL CANCELLIERE
sul ricorso proposto da 1) LA LO 2) RA Giu- seppe 3) TO OT 4) NI NR 5) Lu-
getti NO 6) RO NI 7) AR I- 8) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-
UFFICIO COPIE Lang Giampietro- 9) AG AU 10) LA IN II)-
IN TR TU 12) GE ON 13) EO IO- Rilasciata copia studio BI 14) TA RO 15) MA VI 16) LD RT per diritti 116000
-7 GIU. 1990 nonchè dal P.G., nei confronti degli imputati indicati ai nu
IL CANCELLIERE meri: 1-2-3-4=! 7-8-9-10-11 e 13, avverso la sentenza 16.
awversoxkxxsen .1986 della Corte di appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
Udito, per la pRT civile, l'avv. Sellaroli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procurator
Generale dr. Pianura Mario
che ha concluso per dichiarare inammissibile il ricorso
del P.G. per rinuncia. Ritenuto nei fatti di distrazione co figurabile il reato di cui agli artt. 110, 646, 61 nn.7 e 1
C.P.. Annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei con-
fronti di Luge ti, RO, AR e Lang nonchè di Gin
limitatamente ai capi 10 e 23 del proc. N.1559/85 e alla imputazione di cui al procedimento n、1162/82, di Lascialfa ente al capo 32- di TO, massignam e Bar
- limitamente al capo 24 perchè il fatto non costituisce reato e nei confronti di GI, LA, GE, TA,
e,perl'effetto estensiv Maggioni;
AG, RI, Meoni
nei confronti di LD in ordine agli altri reati rispet-
tivamente ascritti perchè, in concorso delle concesse atte-
diexxxxxdifesor nuanti generiche, estinti per prescrizione
Annullare con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena, la impugnata sentenza nei confronti di Massigna
ni NR, TO OR e IN PI UR limi-
tatamente ai capi 1B - 11 e 31 rispettivamente ascritti.
Uditi i difensori: Avv.ti EP Batini. Antonio Cariello
NR Baiamonti, IO Demetrio Alberto UcceLL, Antonio
Cristiani, Gabriele De Paola, NR Marsignani, Ezio Zaino 3
Fatto
La Corte di Firenze avvia l'esposizione in fatto riguardante i reati ascritti agli ordierni ricorrenti prendendo le mosse da una prima ispezio-
ne sull'attività della CA di risparmio di Li-
vorno, svoltasi dal 7.11.1972 al 31.1.1973 ad ope-
ra dell'Ispettorato della Banca d'Italia ed affida-
ta all'ispettore Ligato, dalla quale conseguivano constatazioni riguardanti gli organi della CA,
l'esercizio dei rispettivi poteri e criteri di ero-
gazione del credito.
Gli ispettori rilevavano, tra l'altro, il
trasferimento dal Consiglio di amministrazione al
Comitato esecutivo e, in particolare, al Direttore
generale dei poteri in materia di concessione di fidi, ed evidenziavano, nella missiva al Procura-
tore della Repubblica di Livorno del 15.11.1973:
artifizi contabili su conti correnti, emissione di assegni postdatati e/o irregolari e fidi eccedenti o abusivi%;B con profili di responsabilità
- ammini- trativa e penale nei confronti del Direttore ge-
nerale GI e del dirigente LA.
Si evidenziano, altresì, sconfinamenti di fi-
di (eccedenti il limite statuario, tra i quali quel-
li concessi, tra gli altri, al cliente TO OR, e queLL eccedenti del 30% il limite concesso, tra i quali lo stesso Bartolini e Meoni
IO), l'accettazione in garanzia di assegni post:
datati tratti su altri istituti di credito, un consistente giro di assegni prive di copertura su numerosi conti intrattenuti presso l'azienda, la vendita di pegni al TO, che rilasciava in contropartita assegni post_datati tratti su altri
istituti di credito.
Il Procuratore della Repubblica ravvisava negli atti reati di competenza pretoria (artt.323
e 328 c.p.) e provvedeva in conseguenza.
Circa le iniziative del Consiglio di ammini-
strazione della CA i giudici di appello met-
tono in evidenza che fin dal dicembre 1972 questo organo era a conoscenza che il Direttore generale e i suoi collaboratori accettavano assegni post datati, ma che, tuttavia, concedeva maggiori pote-
ri allo stesso Direttore gen.%; finchè nel novembre
1975 doveva prendere atto che vi erano "sconfina-
menti per miliardi dai fidi concessi"; cosicchè nominava una commissione interna d'indagine (pre-
sieduta dal v.direttore Trumpy), e in data 25.11.
1975 sospendeva il LA, che all'epoca era il direttore della sede di Livorno. I Nello stesso tempo (dicembre 1975) l'opera di vigilanza della Banca d'Italia interveniva nuo- vamente con l'invio di ispettori (Eaverna, Crossi ed altri) i quali - con un primo rapporto interlo-
cutorio, depositato il 9.12.1975, evidenziavano
-
una situazione particolarmente grave, così da rite-
nere compromessa la base patrimoniale della CA,
e nei termini seguenti precisavano la dinamica del-
le operazioni irregolari: numerosi assegni fuori piazza erano versati per l'accredito su alcuni con-
ti correnti della CA e resi immediatamente di-
sponibili (gli importi relativi erano prontamente
prelevati); i titoli venivano rimessi ai corrispon-
denti trassati (alle Banche cioè ove esistevano i conti sui quali erano stati emessi), ma richia-
mati in tempo utile per evitarne il protesto.
Ritornati alla CA, gli assegni erano adde-
bitati nei conti ove erano stati dapprima accredi-
tati; conti nei quali - -a ripiano venivano per l'effetto versati ed accreditati altri assegni fuo-
ri piazza, con il ripetersi dell'incrocio suddetto.
Gli stessi ispettori,concon la relazione sulla
ispezione, svolta dal 1° al 23 dicembre 1975 e dal
7 gennaio al 6 febbraio 1976, dopo avere denuncia-
to che il patrimonio della CA si era "dissolto", 6.
quale situazione aggiornata all'11.12.75, segna-
lavano le seguenti posizioni: 1) gruppo AR- ni e NI (comprensivo anche del conto Lu-
perini UR, AG IO e LA NO:
fido di lire 500 milioni): esposizione della Cas-
sa per lire 6.722.419.828; 2) gruppo EO IO
(fido di lire 25 milioni): esposizione per lire
7.542.406.987; 3) gruppo IA d'RT QU
(fido di lire 270 milioni): esposizione per lire
3.719.693.361.
Va aggiunto rilevato sistematico incrocio di assegni, quasi sempre a vuoto, autorizzato pres socchè costantemente dal LA e, da ulti-
mo, anche dal GI.
E ciò, nonostante che l'Ufficio fidi avesse segnalato il rischio "totale" circa il primo grup-
po e le valutazioni negative sul terzo (dietro il quale operava GE UI, le cui doti commer-
- non ostante i segnalati ciali ed imprenditoriali erano magnificate dal dott. LA) rilievi
-
Gli ispettori, infine, così sintetizzavano la vicenda: 1) con indebita procedura di impiego di fondi aziendali è stata compromessa la base patrimoniale dell'ente.
Responsabilità convergono non solo verso gli 7
esecutori, funzionari o dirigenti, ma altresì e vieppiù verso amministratori ed organi di controllo.
Lo sperpero di 18 miliardi mediante la incro-
ciatura di assegni (privi di copertura o abusiva-
mente riempiti da terzi) è stato realizzato in un contesto di distorsioni, simulazioni e inadempienze che non possono essere realizzate senza compiacen-
za degli organi al vertice dell'azienda; 2) Consi-
glio, direzione e sindaci hanno operato nel settore.
degli investimenti immobiliari con irriducibile pre-
determinazione, vendendo e ricomprando gli stessi immobili, prima ancora di approdare all'atto pub-
blico, con cospicue sopravvenienze attive per terzi.
Con decreto ministeriale 16.12.1975 il Consi-
glio e il Collegio della CA erano sciolti e, con
provvedimenti del 17 e 23 dicembre, il Governatore
della Banca d'Italia nominava due Commissari.
Con relazione in data 29.12.75, la Commissio-
ne interna d'inchiesta confermava ingenti sconfi-
namenti di fido ed evidenziava che erano in posses-
so del TA, Capo Ufficio conti correnti della sede di Livorno, titoli e moduli firmati in bianco,
a lui pervenuti dal LA e destinati all'ab-
battimento fittizio degli scoperti.
I Commissari straordinari della Banca d'Italia, 8 - con numerosi esposti (del 26.2.1976, 9.7.76, 23.10.
e 13.11.1976, 14.6 e 6.10.1977) denunciavano alla
autorità giudiziaria rilievi ulteriori a carico
del Gráni, del LA e di clienti della Cas- sa, sia per scoperti non autorizzati, sconfinamen-
ti non irrilevanti e abbattimento fittizio degli scoperti, sia per la violazione dei limiti di SOV-
venzione nei pegni di preziosi e di oggetti non preziosi e sia per falsi nel bilancio della CA
al 31.12.1974 (a fronte di un utile dichiarato di lire 157 milioni circa, vi erano perdite per cir-
ca lire 17,5 miliardi).
Con esposto 8.5.1979, poi, il nuovo presiden-
te della CA, RT Foresi, denunciava tre prassi anomale adottate nel periodo incriminato: 1) la c.d. "marcia longa" degli assegni fuori piaz-
za;
2) i sospesi di cassa: assegni vistati dal dott.
LA trattenuti per il tempo da questi sta-
bilito e presentati, poi, agli ufficiali giudizia- ri con la data del giorno della presentazione;
3) il richiamo di assegni da altro istituto di cre-
dito.
La Corte, poi, riferisce circa le relazioni del curatore dei faLLmenti delle società di fatto 9
- Bartolini e NI - NI Bruna e Massigna- ni e IN, socio occulto e della s.r.l. www Li-
burnia, di cui il IN era amministratore uni- CO e socio il Bartolini e il NI.
Le ditte faLLte si occupavano di traffico di preziosi con il Monte pegni della CA, e il
curatore evidenziava la mancanza assoluta di scrit-
ture contabili e il divario enorme tra il valore
Messi dei preziosi non a pegno e i giri di miliardi evi-
denziati dal conto corrente presso la CA.
Dopo avere trattato, tra le altre
- non più
rilevanti in questa sede -, la questione riguardan-
te l'immobile Saffi, acquistato dalla CA con notevole perdita di denaro, la Corte di Firenze
passa a trattare della perizia (e di un supple-
mento di perizia), riguardante i saldi finali dei conti correnti intercorsi tra la CA e AR-
ni, NI e GE.
Perizia che, circoscritta al controllo dei conti limitatamente all'anno 1975, conferma la tec-
☛nica dell'abbattimento degli scoperti a fine me-
se e precisa che, "a fronte di 19 miliardi di u-
scite, complessivamente risultanti dalle tavole,
l'ammanco patito dalla CA è invece di 5 miliar-
di" 10
-
All'esito della formale istruzione i nume-
rosi imputati erano rinviati a giudizio per ri-
spondere di numerosi reati aventi ad oggetto i fatti sinteticamente esposti.
Al termine dei due gradi di giudizio, nei quali la CA di Risparmio,si costituiva pRT
civile, la posizione processuale dei singoli ri-
correnti e i motivi dell'impugnazione da ciascu-
no di essi formulati saranno oggetto di distinta valutazione in sede di motivazione%3B con la pre-
cisazione che il P.G. ha rinunciato al ricorso.
Diritto
Per la dichiarata rinuncia, il ricorso 1. -
del P.G. deve essere dichiarato inammissibile.
- AlLA RE. termine del 2.
giudizio di appello risulta essere stato assolto
per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 32 (art. 110, 314, 61 n.7 c.p . ) e condanna-
to, con le circostanze attenuanti generiche, di-
chiarate equivalenti alle aggravanti contestate,
ad anni 5, mesi 6 di reclusione e lire 600.000
di multa, quale responsabile dei reati di cui ai
- 6 - 17 - 21 (imputazioni di cui capi 1B 1 C
all'art. 314 C.P...alcune delle quali aggravate dagli artt. 61 n.7 e 112 n.1 c.p.). - 11
2.1. A) Con i motivi dell'impugnazione, uno dei due difensori del LA denuncia: 1)
violazione di legge, in relazione agli artt. 314,
357 e 358 c.p. e all'art. 1 e segg. del D.P.R. n.
350 del 1985, dovendosi ritenere in applicazio-
ne, anche per i fatti in esame, del D. P. R. n.350 del 1985 l'attività creditizia quale attività
di impresa, i cui atti sono regolati dal diritto privato, con conseguente esclusione della quali-
fica di pubblico ufficiale o di incaricato di pub-
blico ufficiale o di incaricato di pubblico servi-
zio per i dipendenti degli enti in questione;
II) Motivazione apparente e travisamento di fatto in ordine all'affermazione di responsabilità, per non avere la Corte di Firenze valutato criticamen- te accuse e difese;
non tenendo conto, sia che le enormi esposizioni finali della CA si erano
verificate anteriormente all'1.1.1975, data di nomina del dott. LA a "preposto alla di-
rezione "della sede di Livorno, e sia della sua buonafede e carenza di iLLceità nella condotta,
avendo egli sempre operato nell'interesse della
Cassa, con posizione di subordinazione rispetto al Direttore generale, dotta Grini, e con osser-
vanza delle metodologie in uso presso la stessa 12
- cosicchè doveva escludersi l'esistenza CA
nell'imputato del dolo, quale coscienza e volontà
di distrarre somme dalla CA a profitto proprio o altrui (ad esempio, prestiti ai clienti concessi ad interessi vertiginosi); dovendosi, semmai, e-
scludere l'antigiuridicità della condotta, attua-
ta in seguito ad esecuzione di ordini, direttive ed istruzioni degli organi superiori e segnatamen-
te del Direttore generale Grini%3B la cui politica creditizia era già in atto da tempo, quando fu no-
minato il LA.
La Corte di Firenze, poi, non ha tenuto con-
to: a) che all'indomani dello scandalo un apposito
Collegio di professionisti dispose che assegni del-
la ditta EO, invece di essere protestati, fos-
sero ritirati con denaro della CA, che subì
così danni per miliardi;
b) che nell'agosto 1975,
per il troppo lavoro e per i sospetti circa l'anda-
mento della CA, il dottor LA chiese di essere trasferito%3B c) che lo strumento di di-
strazione in tutti gli episodi criminosi, e cioè
secondo l'impugnata sentenza - la pronta liquidi-
tà degli assegni, era prassi diffusa da tempo nel-
la banca, per non perdere clienti e combattere la
concorrenza. 13
Il travisamento del fatto, poi, consiste nel-
l'affermazione della Corte di merito che l'imputa- to era riuscito a gestire la crescente esposizio-
ne della CA in modo da non farne emergere la "
entità in sede contabile"%; mentre
- afferma il tutte le operazioni bancarie erano ricorrente -
riportate nelle schede e nelle scritture contabi-
li, erano pRTcipate nei modi dovuti agli organi superiori della CA ed erano riportate negli e-
stratti conti inviati ai clienti.
Il ricorrente, quindi, si duole che la Cor-
te di merito abbia operato un rinvio ricettizio agli elementi a carico, evidenziati dalla sentenza del Tribunale, mentre dal rapporto definitivo della
Banca d'Italia del 20.2.86 emerge il preordinato piano di difesa messo in atto dal Direttore gene-
rale e dal Consiglio di amministrazione della Cas-
sa per scaricare le responsabilità "su personaggi sempre mi- dell'esecutivo che pur di spicco erano nori, quali ad esempio il dott. LA".
La difesa del ricorrente, infine, esamina le dichiarazioni a carico dell'imputato, per conclu-
dere che se l'indagine della Corte di appello fos-
se stata approfondita, assai diversa sarebbe stata la decisione, sia sul piano della responsabilità 14 -
che sul piano, in dannata ipotesi, della dosime-
tria della pena;
-
III) difetto assoluto di motivazione in ordine alla negata attenuante di cui all'art. 114 ult.
comma c. p. ;
IV) violazione di legge, in relazione agli artt.
64, 69, 62 bis e 314 c.p., poichè la Corte di Fi- renze, nel dichiarare l'equivalenza delle circo-
stanze attenuanti generiche all'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p., avrebbe dovuto, in mancanza della quantificazione dell'aumento operato in proposito dal Tribunale, ridurre, per il principio del fa-
vor rei, la pena di un terzo, e cioè nella misura, non di sei mesi, madefannsi uno e mesi dieci di re-
clusione;
V) violazione di legge, in relazione agli artt.
133 e 314 c.p. per mancata concessione del minimo edittale della pena;
VI) difetto di motivazione in ordine alla negata dichiarazione di prevalenza delle concesse circo-
stanze attenuanti generiche.
B) Il secondo difensore del LA de-
-
duce: I) violazione dell'art. 477 c.p.p. nei con-
fronti dell'imputazione di cui al capo 1B)
- con- corso in peculato aggravato e continuato in or-
-, 15
-
dine al quale l'imputato è stato giudicato colpe-
vole, con esclusione, rispetto a quelle contestate,
delle distrazioni in favore della soc. Marisped e di Catastini PI.
Il ricorrente ricorda di avere evidenziato, con i motivi di appello, che il contrasto tra som- me indicate come distratte al detto capo di impu- tazione e le conclusioni peritali (con riferimento alla prima perizia contabile Maini - Musetti e, in
particolare, al prospetto dei saldi) rendeva dif-
ficile, se non impossibile, la difesa, per cui era stata proposta un'eccezione di nuLLtà del decreto di citazione per sua indeterminatezza assoluta".
La sentenza impugnata ha dato sul punto ri-
sposta inadeguata, non tenendo conto delle conclu-
sioni che potevano trarsi dalle perizie contabili.
Circa l'entità delle distrazioni, il ricorren-
te, richiamandosi al prospetto dei saldi finali, ri-
leva che è mancata la valutazione del rapporto tra esposizione da un lato e consistenza patrimoniale e garanzie offerte dall'altro (& NI e il
TO, in particolare, godevano di fidi fino a 700 milioni circa ed erano autorizzati per importi fino a 800 milioni ad ottenere la liquidità imme-
-diata degli assegni fuori piazza c.d. "rischio - 16
di gira". Il che avrebbe consentito di "cogliere il senso ed il limite degli eventuali abusi dello esecutivo della CA".
Si contesta, poi, quanto affermato dalla Cor-
te di Firenze che vi sia stato un continuo accumu-
larsi di distrazioni, con un continuo incremento della esposizione della CA, perchè ciò non si
è verificato dopo la "preposizione direzionale"
del LA (31.12.74) "quantomeno per i con-
ti sottoposti a perizia e cioè per i cosiddetti
"gruppi GE e TO
- NI".
Sul punto, il ricorrente muove dal dato pa-
cifico che le improprie erogazioni avvenivano me-
diante immediata liquidità data ad assegni fuori piazza, che erano poi "coperti alla scadenza "con altri assegni o con denaro contante, per osserva-
re che se si fosse fatto il confronto tra la si-
tuazione al 31.12.74 (tenendo conto dei saldi liquidi, intesi quale ammontare degli assegni in circolazione, di cui si attende la riscossione).-
e le risultanze finali, sarebbe emerso che nello intero anno 1975 e con riferimento ai due gruppi suddetti, vi fu diminuzione globale dell'esposizio-
ne dell'Istituto di circa 800 milioni.
Il che prova la "politica di rientro" adotta- - 17
ta in quel periodo e l'assenza di rilievo penale alle operazioni eseguite in quel lasso di tempo.
Il ricorrente, quindi, afferma che il fatto che emerge dagli atti è del tutto diverso da quel-
lo contestato al capo 1B), per l'incertezza sia sull'entità delle distrazioni che sulle singole esposizioni%3B mentre le mansioni e la qualifica del
LA, alle epoche in cui le distrazioni si verificarono effettivamente, erano diverse da quel-
le contestate.
Con la conclusione che "se non si dovesse ri-
conoscere la diversità del fatto, si dovrebbe ri-
conoscere l'insufficienza della prova in ordine a tutti gli elementi del reato;
II°) contradditto-
rietà fra dispositivo e motivazione per quanto ri-
guarda la correlazione tra le posizioni del Lascial-
fare (e del Grini) e dei coimputati, clienti del-
la CA, AG, OG e Serra.
Questi ultimi, infatti, sono stati assolti dalle imputazioni di cui ai capi 18 e 19, mentre in ordine alle corrispettive imputazioni, di cui ai capi 6 e 17, per il dott. LA (e il dott.
G ini) il dispositivo della Corte di Firenze con-
ferma la decisione del Tribunale, mentre nella mo-
tivazione si afferma che anche il LA e il 18
- Gini sono stati assolti dai peculati in argomento,
tenendosi conto di ciò nella misura della pena in- flitta; III°) mancanza assoluta di motivazione, pe- raltro, rilevata anche nei confronti della senten-
za di 1° grado, in relazione ai capi 6 e 17 per le distrazioni residue riguardanti FA IN
(capo 6) e le Officine meccaniche senesi e i F.lli
MA (capo 17).
E ciò senza tenere conto della esclusione del-
la consapevolezza dei clienti in ordine alla di-
strazione posta in essere in loro favore%;B senza che fosse svolta la necessaria analisi del caso con- creto, con riferimento alle garanzie offerte e alla capacità economica del singolo cliente e, per
quanto riguarda FA IN, senza valutare che
dalla relazione ispettiva della CA del 22.4.1976
risulta che vi erano numerose delibere del Consi-
glio di amministrazione per aperture di credito ordinario e straordinario riguardante il conto cor-
rente FA IN, il che avrebbe dovuto esclu-
dere ogni rilevanza penale in proposito%3B IV) vio-
lazione di legge e difetto di motivazione in or-
dine all'imputazione di peculato di cui al capo
1C), nel quale sono contestati numerosi sconfina-
menti nell'erogazione del credito, rispetto ai 19
quali il LA, all'epoca dirigente dello
Ufficio relazioni clientela, era del tutto estra-
neo.
Per tali fatti la sentenza impugnata ha a-
dottato un metodo di valutazione acritico ed im-
motivato, così da ritenere sussistente il pecu-
lato bancario soltanto in base ad un criterio quan-
titativo (esclusione delle distrazioni di importo esiguo); mentre il criterio ispiratore enunciato dai giudici di merito è quello che non ogni ero-
gazione di denaro effettuata al di fuori delle regole bancarie integra gli estremi del peculato,
ma solo quelle che facciano ragionevolmente pre-
sumere l'irreversibilità della fuori uscita, da mettere in correlazione con la scarsa capacità pa-
trimoniale del beneficiario, e con l'assenza di ogni altro elemento atto a far rientrare il ri-
schio assunto nel campo della sua normale aleato-
rietà;
V) difetto di motivazione, travisamento del fatto e omessa valutazione di atti processuali, in re-
lazione al peculato contestato al capo 21), ri-
guardante la vicenda BuseLL Burgassi, per la quale si impone l'assoluzione, in quanto i giudi-
ci di merito non hanno tenuto conto che -> secon- 20
-
do il rapporto dell'Ispettorato della CA del
29.4.1976 - all'apertura (in data 6.11.1972) e al-
l'estinzione del credito (in data 20.6.1974) ri-
guardante il Burgassi era restato estraneo il La-
scialfare (così come il GI), e che la Cassa ave-
va acquisito, a spese del cliente, una "robustis-
sima" garanzia a mezzo polizza assicurativa, per coprire il relativo rischio.
- Il primo motivo di censura è fondato, 2.2.
dovendo escludersi la qualifica pubblicistica nel-
l'attività bancaria di raccolta del risparmio e dell'ordinaria erogazione del credito, con il con-
seguente venir meno nell'autore del reato della qualità necessaria per integrare la condizione sog-
gettiva richiesta dal reato di cui all'art. 314
c.p.
In seguito all'entrata in vigore della legge delega 5.3.1985, n.74 e del D.P.R. 27.6.1985, n. 350, e secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia adottato e ribadito dalle sentenze del-
le Sezioni Unite penali del 23.5.1987, Tuget e al-
tro, e numeri 1 e 4 del 28.2.1989, entrambe su
ricorso del P.M., rispettivamente,
contro
Cresti
ed altri e
contro
Vita ed altri, alla natura di en-
te pubblico economico riconosciuta alla CA di 21
-
risparmio non consegue più automaticamente una indiscriminata qualificazione pubblicistica per i dipendenti di tali enti creditizi.
Qualifica che resta ora riservata soltanto in relazione alle attività riguardanti sia la vita dell'ente stesso e sia i suoi compiti tipicamente pubblicistici%3B con esclusione di ogni attività di gestione economica.
La perdita della connotazione di pubblico servizio porta ad escludere che i dipendenti dei predetti enti, nello svolgimento della detta at-
tività bancaria di raccolta dei predetti enti,
Hello svolgimento della detta attività bancaria
accolta del risparmio e di ordinaria eroga-
lJ. zione del credito, possano rispondere quali pub-
• personi incaricate di un pubblico servizio,بنا blici ufficiali di reati contro la pubblica ammi-
nistrazione.
Il che, però, non significa che si possa con-
siderare penalmente irrilevante qualsiasi compor-
tamento del dipendente di un ente di credito che
illecitamente si appropri o metta a disposizione del terzo denaro appRTnente all'impresa banca-
ria.
In tal caso, le condotte in concreto accerta-
te doveranno essere valutate, per una specifica 22
qualificazione giuridica, sotto i determinati pro-
fili dei reati contro il patrimonio.
2.3.
- In queste condotte degli imputati i giudici di merito hanno correttamente ravvisato gli elementi del peculato bancario, evidenziando
- secondo il concorde orientamento giurispruden-
ziale di questa Suprema Corte - operazioni compiu-
te in difetto di garanzie personali o reali e mol-
to al di là del normale rischio bancario (v.Sez.
VI, ud. del 27.4.1988, n.47184/86, ric. Campitiel- lo + 1 e n. 13298/86, ric. Sanari ed altri, nonchè
ud. del 28.6.1988 n. 33067/88, ric. Centa Marin +1).
Caduta la connotazione pubblicistica, dunque resta quella del reato contro il patrimonio, come sopra precisato. Nel caso di specie, esclusa la qualificazio-
ne giuridica del peculato, i fatti accertati dai giudici di merito a carico del LA inte-
grano l'ipotesi delittuosa della truffa aggravata
(artt. 640 cpv. n.1, 61 n.11, c.p; in taluni capi il peculato è aggravato dalle ipotesi di cui agli artt. 61 n. 7 e 112 n.1 c.p.); ai danni dell'ente di credito.
Elementi significativi, che evidenziano la in atto di artifizi nelle operazioni banca- messa - 23
rie, così da indurre in errore gli organi di con-
trollo e conseguire per sè ed altri ingiusto pro-
fitto - con abuso di relazioni di ufficio e dan-
no di rilevante gravità per la CA di risparmio
(dai gindici er merits, Stati sono ravvisab : nell'emissione di assegni
-
circolari da conti correnti sui quali erano accre- ditate somme inesistenti%3B - nella disponibilità e gestione in prima persona di assegni e di propo-
ste di bonifico in bianco per l'abbattimento fit-
tizio degli scoperti%;B - nelle istruzioni date di-
rettamente sulla "marcia longa" degli assegni sco-
perti, post_datati e fuori piazza, prima accredi-
resi immediatamente esigibili, poi trasmes- tati e banche trassate, o ad istituti diversi, si alle ma richiamati in tempo utile per evitarne l'in- casso C il protesto e, a distanza anche di molte settimane, addebitati negli stessi conti;
dove,
poi, a ripiano, erano accreditati altri assegni,
- nel trattene- assoggettati agli stessi artifizi;
per qualche giorno, gli assegni scoperti, vi- re, stati e resi immediatamente esigibili;
evitando di farli presentare subito agli ufficiali giudi-
ziari, e apponendo sui titoli stessi il timbro del giorno di presentazione. 24
di responsabilità penale protestando la propria buona fede e invocando in particolare, il rappor-
to di subordinazione rispetto al Direttore gene-
rale.
Trattasi di tesi difensive già correttamente disattese dai giudici di merito, in quanto infon-
date non solo in diritto (assenza di elementi che giustifichino l'ipotesi ex art. 51 c.p., sopratut-
to in seguito all'esclusione della natura di dirit-
to pubblico dei rapporti all'interno dell'istitu-
to di credito, e considerata, comunque, la condot-
tra criminosa in esame), ma anche in fatto.
In proposito, i giudici di merito hanno mes-
So in evidenza il ruolo incisivo e non secondario del LA, la cui attività non è stata con-
siderata come meramente esecutiva, avendo egli preso pRT attiva nella creazione della crescen-
te esposizione della CA, in modo da non farne
emergere l'entità in sede contabile.
Dovendosi, inoltre, confermare in questo con-
testo l'infondatezza della tesi difensiva della estraneità del LA all'attività criminosa,
quantomeno in epoca anteriore all'1.1.1975 (data della sua nomina a direttore della sede di Livor- no quando l'esposizione della CA era già enor- 25
me), considerato che i giudici di merito hanno e-
videnziato in proposto non soltanto le dichiara-
zioni (del EO e del Fiori) circa iniziative e proposte del LA, di operare nelle forme poi contestate, fin dal 1973, ma sopratutto la vi-
sita degli ispettori della Banca d'Italia dal no-
vembre 1972 al gennaio 1973, le cui risultanze ac-
cusatorie a carico del LA e del GI sono state già riferite in narrativa.
Devesi, dunque, confermare, nella condotta del LA, l'esistenza del dolo, che, alla luce di quanto finora considerato, mantiene
- pur nella mutata qualificazione giuridica dei fatti,
la sua connotazione di rappresentazione intel-
lettiva e volitiva degli eventi criminosi allo stesso imputati.
- Tutte le altre censure riguardano cir- 2.5.
costanzego o prospettate in fatto o delle quali si
chiede nuovo apprezzamento, inibito in questa se-
de, о momenti parziali e non determinanti della
intera vicenda.
Così dicasi per le censure in fatto riguar-
danti: l'istanza di trasferimento chiesta dal
LA nell'agosto 1975; la prassi, adottata
a fini di concorrenza, di concedere pronta liqui- 岼
26
dità ad assegni, ancor prima di accertarne il buon fine;
l'affermazione che tutte le operazioni era-
no riportate nelle schede e nelle scritture conta-
bili; il richiamo parziale e limitato, sia del rapporto in data 26.2.1976 dei Commissari straor-
dinari della Banca d'Italia, e sia di una relazio- ne della Cassa: documenti già apprezzati dalla Cor-
te fiorentina, non solo nel loro contenuto, ma
anche in relazione ai numerosi esposti e relazioni stilati dagli ispettori della B. d'I. dal 1972 al
1977, e dagli stessi organi della CA nel 1972,
nel 1975 e, per ultimo, 1'8.5.1979 dal nuovo pre-
sidente della stessa CA, RT Foresi.
Ugualmente infondate, in quanto parziali e comunque, non determinanti si palesano le altre censure.
Come quella riguardante gli assegni della ditta EO, ritirati con denaro della CA: do-
glianza non soltanto generica ma anche non idonea
ad incidere sull'affermazione di responsabilità
del LA, mentre restano confermati, sia correlation pure in termini i fatti sui quali essa
è fondata.
Come la censura relativa al capo 1B), che imputa a GI, LA, TO, NI, - 27
GE e IN il reato di cui agli artt. 110,
314, 61 n.7, 112 n.1 c.p., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con abuso il Cini e il Lascial-
fare delle rispettive qualità, distratto, a segui-
to di concessioni di fido oltre i limiti delibera-
ti dai competenti organi della CA, a profitto di TO, NI e IN, non meno di L. 5.637.505.511 e a profitto della soc. QU,
amministrata da GE UI, non meno di L.
3.175.481.900, ed inoltre, il GI e il IA- re, a profitto di EO IO, non meno di L.
6.742.000.987; il GI e il LA, inoltre,
concedendo erogazioni di credito senza preventiva
autorizzazione dei competenti organi deliberanti, distraevano a profitto della Società LU lire
61.174.253, della Immobiliare Viareggio lire 251.
029.152, di AG IO lire 279.109.548, di
LA NO lire 17.957.952, della ditta Coltini
e NI lire 109.612.796, di IN UR
lire 107.690.232, cagionando in tal modo alla Cas-
sa di Risparmio un danno patrimoniale di rilevante gravità (in Livorno dal 1974 al 18.11.1975)". Sue prints
MB , la Corte di merito, pur ammet-
tendo la non definitività degli importi indicati, - 28
ha correttamente escluso che si tratti di conte-
stazione indeterminata, dovendo ritenersi provate le cospicue esposizioni della CA, per cui "la sostanza dei fatti non verrebbe a mutare difronte ad analisi contabili approfondite" (v.sentenza a pag. 112).
A fronte di queste inequivocabili conclusio-
ni, che trovano supporto probatorio in tutte le circostanze di fatto analiticamente esaminate dai giudici di merito, perde consistenza determinante
- e non esclude la commissione delle operazioni incriminate
- la prospettazione difensiva concer-
nente la "diminuzione globale dell'esposizione dell'Istituto", riscontrata diminuita di circa
800 milioni per l'intero anno 1975 e con riferi-
mento ai soli gruppi GE e TO
- Massigna-
ni.
2.6.
-- Uguali conclusioni vanno, poi, adot- tate in ordine alle censure riguardanti i capi 1C
- 17 e 21. 6
Con il capo 1C) è contestato al GI e al
LA il delitto di peculato continuato (com- messo fino al 31.1.1973), perchè in concorso tra loro, con abuso delle rispettive qualità ed effet-.
tuando le operazioni bancarie sopra evidenziate, - 29
-
distraevano somme di denaro a favore di persone e società, come da elenco, indicante nomi e relati-
vi importi.
In proposito, le censure mosse (estraneità ai fatti e difetto di motivazione circa la sussisten-
za del peculato, che è stato escluso, sulla base del solo criterio quantitativo, per le distrazioni di importo esiguo) si presentano parziali e argo-
mentate in fatto, in quanto, da un lato, i giudi-
ci di merito hanno bene evidenziato le responsabi-
lità del LA anche quando era dirigente dell'Ufficio relazioni clientela, e, dall'altro,
il criterio discretivo adottato non inficia i prin-
cipi di diritto applicati, per i numerosi casi
residui di distrazione, all'ipotesi criminosa in argomento.
2.7.
- Circa i capi 6 e 17 (peculati, questo c.p.)ultimo aggravato dagli artt. 61 n.7 e 112 n.1
le censure sono in pRT irrilevanti, in quanto miranti ad influire sulla misura della pena e, in pRT, argomentate in fatto;
là dove, facendo ri-
ferimento alle distrazioni residue (FA IN
per il primo, e Officine senesi e F.LL MA,
per il secondo), trascurano di tener conto che, in
ordine a tali distrazioni il Tribunale di Livorno. - 30 -
(v. pagg. 58 62) ha fatto puntuale riferimento all'esposto 13.11.1976 dei Commissari straordina-
ri della B. a'I con specifici richiami, tra le '
posizioni maggiormente esposte, alle vicende dei conti correnti delle Officine meccaniche senesi,
di FA IN e dei F.LL MA.
2.8.
- Per quanto riguarda, infine, il capo
21), giova precisare che l'imputazione di concorso in peculato continuato rigurada & LA e il GI, accusati di avere "concesso a Burgassi
NO, pur nullatenente, senza alcuna idonea ga-
ranzia ed in spregio alla normativa statutaria,
indebite facilitazioni di credito, consentendo uno
scoperto di conto giunto, nel tempo, a circa 60
milioni, addirittura promuovendo uno scambio di as-
segni tra questi e certo BuseLL RE, suggeren- do una movimentazione, sia pure fittizia, del con-
to corrente di RR AR ES anche nello in-
teresse della quale il LA aveva consenti-
to ampio credito al Burgassi, gestore (per la
ASAP della RR) del motopeschereccio SE da Madre -, giungendo ad accettare dal Burgassi asse-
gno dichiarato emesso in conto estinto ad al fi-
ne provvedendo
- materialmente il LA a richiamare vari titoli in scadenza, onde evitare 31
il sicuro protesto (in Livorno tra il 1971 e il
1973)".
E poichè, sia il Tribunale che la Corte di ap-
pello ampiamente e logicamente hanno motivato sul-
l'argomento, riferendo le precise accuse del Bur-
gassi e del Buselli a carico degli imputati, di nes-
sun pregio, e comunque parziali e argomentate in fatto, si presentano le dedotte censure. 2.9. Tutti i reati di truffa aggravata a-
scritti al LA risultano commessi entro il
24.11.1975.
E poichè al detto imputato sono state conces-
se le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti, i detti reati debbono essere dichiarati estinti per intervenuta prescri-
zione, con conseguente relativo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
In ciò dovendosi ritenere assorbiti tutti gli altri motivi dell'impugnazione riguardanti le cir-
costanze dei reati e la misura della pena.
Per il reato di cui al capo 32), mutata nei termini detti la rubrica, la formula di assoluzio-
in applicazione delle ne dubitativa va sostituita transitorie di cui agli artt. 245 e 254 del norme :
n. 271 del 1989 con quella che il fatto non D.L. I 32
-
costituisce reato. 3. GI EP. Al termine del giudizio di ap-
pello risulta essere stato assolto per insufficien- za di prove dal reato di cui al capo 23 (artt.81,
110, 112 n.1, 314 c.p.), nonchè dal reato p. e p.
dagli artt. 314, 61 n.7 c.p., di cui alla sentenza
18.1.82 del Tribunale di Pisa,e condannato, con le circostanze attenuanti generiche dichiarate equi-
valenti alle aggravanti contestate, ad anni sei di
quale respon- reclusione e lire 600.000 di multa, sabile des/reati di cui ai capi 1B
- 1 E - 10 1 C
(unificato il capo 15) 17 21 (imputazioni di alcune delle quali aggrava-. cui all'art. 314 c.p.,
te dall'art. 61 n. 7 e 112 n.1 c. p., ad eccezione di quella sub.10), che prevede la violazione de-
gli artt. 110, 112, n.1, 479 in relazione allo art. 476 cpv. c. p., in essa unificato il capo 15), che contiene l'imputazione di cui agli artt. 2621 cod.
civ., 110, 112 n.1 C. p. .).
3.1.
- Con i motivi dell'impugnazione il di-
fensore di GI EP deduce:
1) violazione di legge sostanziale e processuale,
in relazione agli artt. 515 c.p.P. e 43, 110 е
314 c.p.,per difetto di motivazione circa i motivi di appello riguardanti la consapevolezza del GI - 33
o la sua pRTcipazione ai fatti reati posti in essere dal coimputato LA.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha basato il convincimento di responsabilità sul solo rilievo che il GI non poteva non conoscere l'effettiva esposizione della CA perchè a lui spettava il compito di controllare l'attività e le
già lamentate disfunzioni, senza tenere conto del-
la circostanza rilevante
- e senza motivare sul pun-
to - che 11 al dott. GI si deve l'iniziativa del-
la scoperta e della clamorosa denuncia della si-
tuazione creatasi per le foLL manovre del diret-
tore di sede, LA";
2) violazione di legge ed errore su legge penale,
in relazione agli artt. 314 c.p. 1 D.P.R. n. 350 '
del 1985, 152 c.p.p. e direttiva 12.12.1977 del
Consiglio delle Comunità europee;
3) vizi di motivazione in ordine ai criteri adot-
tati per la dichiarata equivalenza fra le concesse
attenuanti generiche e le aggravanti, nonchè in ordine alla pena inflitta.
Con motivi aggiunti, poi, lo stesso difensore denuncia;
1) violazione degli articoli 479 c.p.,
in relazione agli artt. 482, 483483 c.p. e 2621 c.civ.,
per attribuzione alla fattispecie legale dell'art. - 34
479 c.p. di un fatto che sarebbe stato commesso non da pubblico ufficiale ma da incaricato di pub- blico servizio;
B con la conseguenza che, qualifi-
cato, il fatto secondo le ipotesi di cui all'art. 483 C.P. ovvero all'art. 2621 cod.civ., in entram- bi i casi i reati sarebbero estinti per amnistia;
2) erronea applicazione dell'art. 15 della legge n. 745 del 1938 e difetto di motivazione in rela-
zione al reato di peculato di cui al capo 1E (per avere distratto pegni non venduti all'asta in fa-
vore di TO OR), dovendo ritenersi che non si è verificata alcuna distrazione, essendo il pegno non venduto" aggiudicato automaticamente allo stimatore che risponde all'Ente dell'importo del prestito"%3B il quale Ente mantiene "un diritto di credito nei confronti dello stimatore". 3.2. - Il secondo motivo principale e il pri-
mo dei motivi aggiunti vanno accolti in base alle considerazioni sopra formulate al punto 2.2. -
che qui integralmente si richiamano -, circa la
esclusione della natura pubblicistica dell'atti-
vità svolta dal GI, con conseguente valutazio-
ne circa l'eventuale diversa qualificazione giu-
ridica dei reati allo stesso ascritti.
Su quest'ultimo problema si tornerà tra bre- 35
-
ve.
Per quanto riguarda, in particolare, il capo
10), poi, occorre precisare che con esso si impu-
tava al Gini e ai componenti del Consiglio di am-
ministrazione della CA (Lugetti, RO,
AR, Lang ed altri), in concorso tra loro, di avere "formato, presentato e fatto approvare (dal-
l'Assemblea ordinaria dei soci, riunitosi in Li- vorno il 25.3.1975) il bilancio al 31.12.1974; nel quale veniva accreditato mercè artifici contabili e in particolare, adeguando l'impostazione di varie voci agli abbattimenti fittizi dei saldi, 0-
perati anche per coprire le indebite agevolazioni concesse e l'enorme incrocio di assegni su alcuni
conti, si da alterare la reale esposizione dello
Istituto - un utile di esercizio di lire 157.805.
108; commettendo il fatto ex art. 61 n.2 c. p.,
anche al fine di assicurarsi l'impunità per i pecu-
lati di cui in rubrica". Orbene, una volta venuta meno la qualifica-
zione pubblicistica dell'autore del reato, non può
non ex cedere, in conseguenza, anche l'ipotesi cri-
minosa (artt. 476, 479 c.p.) contestata con questo capo di imputazione, non essendo prevista la rile-
vanza penale di analoga attività commessa da un pri- - 36
-
vito, se non nelle ipotesi di cui all'art. 2621
e sgg. del cod. civ. riguardanti le società e i con-
sorzi con conseguente valutazione della condotta del reo sotto il profilo dell'artifizio fraudolen-
to, volto a commettere non più il peculato ma un
reato contro il patrimonio.
In proposito, inoltre, questo S.Collegio, ha risolto in senso affermativo il problema se il ca-
rattere di impresa attribuito dalla legge alla at-
tività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito (art.
1.1. del D.P.R. n.350/1985) si riverberi anche nel-
la compilazione dei bilanci degli enti di credito,
indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi enti che esercitano detta attività,
considerato che il bilancio è una proiezione or-
ganica e ragionata di quella specifica attività
complessivamente considerata, svolta dall'ente per tutto l'arco temporale preso in esame.
- Il primo motivo principale, riguardan- 3.3.
te l'affermazione di responsabilità per tutte le imputazioni di peculato, e il secondo aggiunto, con- cernente, in particolare, il capo iE), non sono
fondati.
La consapevolezza del GI e la sua piena 37
pRTcipazione, in concorso con il Lascialfare
e gli altri coimputați, nelle condotte criminose ascritte, emerge a chiare lettere dalle motivazio-
ni dei giudici di merito.
Il Tribunale, attraverso un'analitica esposi-
zione degli elementi accusatori (dichiarazioni del
LA, del Talini e degli stessi clienti Mas-
signani, TO e IN%3B iniziative eloquen-
ti dello stesso GI in ordine alle operazioni in-
criminate; evidenza in senso accusatorio dell'ispe-
zione Ligato e dell'elaborazione peritale), giunge conclusivamente a ravvisare con chiarezza "una centralità operativa
• che poteva essere assi-
curata solo da dirigenti di altissimo livello, le-
gati come il GI ed il LA da un preciso
"cordone ombelicale".
Non diversamente la Corte di Firenze che richiama espressamente i puntuali elementi eviden- ziati dal Tribunale - sottolinea, in particolare,
alcuni degli aspetti negativi più rilevanti della
"politica creditizia del GI" già evidenziati dalla relazione Ligato (preferenza dell'"intuitus personae" rispetto alle garanzie patrimoniali;
concentrazione di rischi su pochi clienti, senza tener conto dei pareri negativi dell'ufficio fidi); т
- 38
per giungere ad affermare che il GI, già a cono-
scenza delle critiche mosse dall'ispezione Ligato non a tale modus operandi, non poteva essere consape-
vole di quanto da tempo avveniva nella sede cen-
trale; a lui spettando per la carica rivestita e per la sua capacità tecnica il compito di con-
trollare che non si riproducessero le disfunzioni lamentate dall'ispezione.
Affermazione conclusiva, questa, che esprime un convincimento dei giudici di appello basato su prove specifiche e dirette di responsabilità.
Rispetto alle quali, l'iniziativa del dott.
GI richiamata dalla difesa (iniziativa che si col-
loca temporalmente nella seconda metà del novembre
1975) risulta sul piano logico implicitamente va-
lutata come inconferente e non determinante rispet-
to alle conclusioni adottate dalla sentenza impu-
gnata.
- Per quanto riguarda poi, le singole imputa- 3.4.
zioni, di cui ai capi 1B) - 1C) 17) e 21), non
possono se non richiamarsi qui le considerazioni sopra formulate nei confronti del coimputato La-
scialfare, applicandole al GI per la pRT a lui spettante, così come accertato ed affermato dai
----
giudici di merito. 39
In ordine al capo 1E), invece, occorre aggiun-
gere e precisare che il reato di peculato conti-
nuato è imputato al solo GI, perchè, nella sua qualità, distraeva pegni non venduti all'asta a favore di TO OR, cui venivano abusi-
vamente consegnati, ricevendo in contropartita as-
segni bancari post✓ datati%3B tratti su altre banche,.
per un importo complessivo di lire 60.800.000 (in
Livorno, dal 15.11.1972 al 30.5.1973).
In proposito, va osservato che, a fronte di fatto non controversi, ammessi dallo stesso impu-
tato (come rilevato dallo stesso Tribunale), e con-
cordamente accertati dai giudici di merito sulla base dell'ispezione Ligato, la censura mossa dal
ricorrente si palesa del tutto infondata, in quanto formula l'ipotesi di responsabilità patrimoniale a carico dello stimatore, che risulta intenzionalmen-
te pretermessa dall'attività criminosa in argomen-..
to.
Dovendo, peraltro, considerarsi che, nel caso
di specie, il GI ha conseguito un illecito pro-
fitto in danno della CA usando artifizi, consi-
stenti nel far apparire come assai solida la posi-
zione finanziaria del TO. Il quale, al con- trario - sottolineano i giudici di merito -, non 40
-
solo era uno "stivatore portuale", ma pagava i pegni ricevuti con assegni post datati.
3.5. - Occorre, poi, passare all'esame della.
condotta addebitata al GI, al fine di qualifi-
carla giuridicamente nell'ambito dei reati contro il patrimonio. one punts
, quanto ora det- Va considerato,
to in ordine al capo 1E) e quanto già rilevato nei confronti del coimputato LA.
Con l'ulteriore rilievo che artifizi conta-
bili, utilizzati per nascondere la gravissima si-
tuazione finanziaria della CA, vanno colti an-.
che nei fatti di cui al capo 10).
Cosicchè deve concludersi che anche nei con-
fronti del GI, i fatti di cui ai reati di pecu- lato a lui ascritti, debbono ritenersi integrare,
sia oggettivamente che soggettivamente, reati di truffa aggravata, come precisato nei confronti del.
LA.
Con l'ulteriore analoga conseguenza che anche
- per l'epoca in cui sono stati com- questi reati messi e perchè al GI sono state concesse le cir-
costanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti
- debbono dichiararsi estinti per pre-
scrizione. 41 -
Mentre per il capo 23) e per il reato di cui alla citata sentenza del Tribunale di Pisa, alla assoluzione con formula dubitativa va sostituita quella che il fatto non costituisce reato, secondo.
l'innovazione legislativa già citata al punto 2.9.-
- TO OR Con il giudizio di 4.
appello la sua posizione processuale è la seguente:
assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 24 (art. 314 c.p.) e condannato, ri-
tenuta la continuazione, ad anni 5, mesi 6 di re-
clusione e lire 500.000 di multa, quale responsa-
bile dei reati di cui ai capi 1B) e 31 (imputazio-
ni di cui all'art. 314 c.p., la prima aggravata dagli arttt. 61 n. 6 e 112 n.1 c.p.), nonchè al ca-
po 11 (imputazione di cui agli artt. 216 e 219 del-
la legge faLLmentare).
Per TO OR il difensore deduce:
I) vizio di motivazione in ordine alla responsabi-
lità, affermata senza tener conto dei ruoli di ese-
cutori di ordini (autista, portaborse) svolti dai due imputati, che non potevano, quindi, mettere
in dubbio la liceità delle incombenze ricevute dai vertici della CA;
II) difetto di motivazione circa le negate circo-
stanze attenuanti generiche. 42
4.1. Trattasi all'evidenza, di argomentazioni in
(quant al primo motivo, fatto, e, comunque, infondate che prospettano cir-
costanze probatorie, soggettive ed oggettive, del tutto secondarie, generiche e non rilevanti rispet to all'imponente complesso probatorio d'accusa e-
videnziato dai giudici di merito, per i quali,
proprio la modesta condizione sociale del Barto-
lini stivatore portuale ha rappresentato un visto-
so elemento di sospetto nei confronti del vorti-
coso giro di assegni, privi di copertura, per ol- tre un miliardo riferiti allo stesso TO.
Considerazioni, queste, che valgono non solo.
per i fatti di cui al capo 1B (del quale s'è già
detto sub 2.5), ma anche per queLL di cui al capo. 11 (artt. 81, 110 c.p., 216, 219 R.D. n.267 del 1942, in concorso con NI e IN), e al capo 31 (artt. 81, 110, 314 c.p., in concorso.
con GI, per distrazione di pegni, depositati presso l'Istituto, non venduti e ceduti, non allo stimatore come prescritto, ma al TO, che emetteva assegni bancari privi di copertura, fuo-
ri piazza e post datati, che andavano, pertanto,
ad alimentare le oerazioni fittizie delle quali va disatteso.
-s'è detto). Anche I secondo motivo, arjorientato in fall
Cosicchè, la sentenza impugnata, adeguata, - 43
giuridicamente corretta, coerente nelle conclusio- dedotti ni rispetto alle premesse, non merita sul punte cen-
sure di legittimità.
4.2. Mutata, poi, la qualificazione giuridica dei fatti ascritti a titolo di peculato in truffa agravata (come prima precisato sub. 2.3.), e posta la conclusione di infondatezza dei motivi di ricor-. So, le conseguenze sono diverse rispetto ai quattro capi di imputazione ascritti al TO, conside-
rato che allo stesso non. sono state concesse le circostanze attenuanti generiche: a) per il capo
24, la formula assolutoria dubitativa va sostitui-
ta con quella ampia, in applicazione delle norme transitorie del nuovo codice di p. p., come prima pre-
cisato sub 2.9.); b) per il capo 31, essendo stato contestato un peculato non aggravato, commesso fino al 30.5.1973, il reato di truffa aggravata ora ri- tenuto va considerato prescritto al 30.5.1988; c)
per le restanti due imputazioni (1B e 11, fatti com-
messi, rispettivamente, fino al 18.11.1975 e al 12.
12.1978), è necessario rinviare ad altro giudice per determinare la relativa pena da irrogare in concre-
to al TO.
5. Il difensore di NI NR denuncia:
1) violazione dell'art. 477 c.p.p., perchè la con- 44 -
danna è stata pronunciata per un fatto oggettiva- mente e soggettivamente diverso rispetto a quello contestato al capo 1B), avendo la Corte di merito preso in considerazione scoperti di conto corrente dei quali l'imputato non era stato chiamato a ri-
spondere; 2) errata applicazione dell'art. 314 c.p.,
sia per quanto riguarda l'esclusione della qualifi-
ca di pubblico ufficiale per i dipendenti degli istituti di credito, in seguito al D. P. R. n.350
del 1985, e sia per la mancanza degli elementi CO- stitutivi: di quello materiale (insussistente, se,
invece del "danno finale" o "saldo debitorio" del conto corrente, fossero stati considerati i vari momenti consumativi e le modalità delle singole distrazioni) e di quello psicologico.
Quest'ultimo, sotto i il duplice profilo del dolo (quale certezza dell'iLLceità delle opera-
zioni bancarie, per loro natura aleatorie) e del
concorso di persone nel reato.
Dovendosi distinguere la consapevolezza dei dirigenti della CA, tesi a perseguirne gli in-
teressi, da quella dei clienti, e, nel caso di
specie, del NI, che godeva di vari fidi,
regolarmente deliberati dal Consiglio di ammini-
strazione (tra cui solo quello per scoperto di 45
-
conto corrente superava i cinquecento milioni), il quale era a conoscenza del "rischio di gira" per importi notevoli, quale prassi di dare immediata liquidità agli assegni fuori piazza;
3) errata ap-
plicazione delle norme in materia di reato conti-
nuato per omessa motivazione circa il reato più
grave (dal Tribunale indicato nel peculato), con-
siderata la pluralità di fatti di peculato, alcuno dei quali ben poteva essere considerato meno grave rispetto alla bancarotta fraudolenta;
4) vizi di motivazione circa la mancata concessione delle cir-
costanze attenuanti generiche.
5.1.
- Con il giudizio di appello la posizio-
ne processuale del NI è la seguente: assol-
to per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 24 (art. 314 c.p.), e condannato, ritenuta la continuazione, ad anni 5,mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa, quale responsabile dei reati di cui ai capi 1B) e 11), dei quali già s'è
detto sub. 4 a proposito del TO. 5.2. Merita accoglimento solo il punto del secondo motivo riguardante la qualificazione giu-
ridica dei peculati, per le ragioni più volte espli-
citate, che qui si richiamano.
Gli altri motivi sono infondati. - 46
-
Così il primo, in quanto il NI è sta-
to ritenuto responsabile del reato di cui capo 1B
(di cui sopra sub. 2.5), come a lui contestato,
per fatti commessi in concorso con GI, Lascial-
fare, TO, GE e IN, con conseguen-
te perfetta correlazione tra sentenza e accusa con-
testata.
In proposito, comunque, i giudici di merito hanno precisato che l'esame della posizione di que-
sto imputato non può essere limitata ai soli conti a lui intestati, oppure al solo conto con il Bar-
tolini, nè al solo saldo liquido finale, ma va por- '
tato al complesso dei conti coinvolti nel giro, sia di queLL intestati che di queLL controllati, dato
il continuo intersecarsi dei conti stessi e delle operazioni che li interessavano%; così da evidenzia- re il saldo liquido debitore del complesso in lire
2,6 miliardi.
Si aggiunge, poi, che debbono essere conside-
rate anche le singole punte di sconfinamento ed,
in particolare, per il c/c NI e NI, un saldo liquido debitore, al giugno 1975, di ben 4,5
miliardi.
5.3.
- Infondato, poi, il secondo motivo negli altri punti riguardanti l'elemento materiale e psi- 47
-
cologico dei reati ascritti.
Per i peculati vale quanto ora detto, con le
ulteriori puntualizzazioni, circa il dolo, fatte
dai giudici di merito: a) che non era credibile
che il NI avesse consentito l'uso del suo c/c al LA, senza saperne la ragione, nè
trarne alcun beneficio;
B
b) che il IN ha affermato di avere ricevuto
dal NI assegni di comodo per miliardi, e di avere fornito al Talin, su istruzioni del Mas-
signani, moduli di bonifico firmati in bianco;
c) che certo AR IO ha dichiarato che fu il
NI a chiedergli il favore di scambiare as-
segni.
Non risultano essere state mosse censure per quanto riguarda il reato di bancarotta%3B per il qua- '
le comunque, la motivazione di responsabilità è
adeguata, logica e giuridicamente corretta.
Infondati, poi, sono gli ultimi due motivi:
il terzo, in quanto il Tribunale ha ravvisato "la
identità manifesta del disegno criminoso" in tutti i reati ascritti ai prevenuti;
cosicchè è stato correttamente individuato il reato più grave nel peculato aggravato;
a nulla rilevando che altri pe- culati non aggravati potessero, in ipotesi (si ri- G
48
corda che trattasi, comunque, di un giudizio di fatto), essere ritenuti meno gravi rispetto al rea-
to di bancarotta.
L'ultimo motivo, infine, perchè vi è espli-
cita, adeguata e corretta motivazione nella senten-
za impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5.4.
- Anche per la tre imputazioni riguardan-
ti il NI (capi 1B 11 e 24), infine, va-
ripetuto quanto deciso per il TO, qui espres-
samente richiamato, sia per la diversa qualifica-
zione giuridica dei reati di peculato, sia per la diversa formula assolutoria per il capo 24, e sia
per il rinvio ad altro giudice in ordine alla de terminazione della pena per gli altri due reati. 6. La posizione giudiziaria analoga e i mo-
tivi comuni formulati dal difensore consigliano di esaminare insieme i ricorsi del dott. Lugetti, de-
RO e Lang e del geometra Far- gli avvocati neti.
Questi quattro ricorrenti risultano assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai ca- led 'e Lugetti anche dal capo 5). I capri 5-8e23; pi 8 10 e 23 riguardano peculati3. - i primi due
aggravati (artt. 40 cpv. 81, 110, 314, 61 n.7 e 49
-
perchè, quali membri del Consiglio di amministra-
zione dell'Istituto di credito, omettevano di eser-
citare secondo legge generale e speciale, la fun-
zione di controllo sul Direttore Generale GI, e sul direttore della sede di Livorno, LA;
concorrendo così con questi nelle operazioni crimi nose già illustrate.
Circa il capo 10 (artt. 110, 112 n.1, 479, 476,
61 n.2 c.p.), contestato anche al GI, già s'è
parlato prima sub 3.2.
-
Per i detti ricorrenti, il comune di- 6.1.
fensore denuncia violazione di legge in ordine al-
l'assoluzione con formula dubitativa, considerato che, in base agli elementi di valutazione indicati
dalla Corte di Firenze, gli imputati dovevano es-
sere assolti con ampia formula.
Trattasi di argomentazioni in fatto - riguar-
- fidi, il falso in bilancio e danti i c.d. extra i pegni --- tendenti ad una nuova valutazione delle risultanze processuali, già attentamente compiuta sui singoli fatti dai giudici di merito e non più
consentita in sede di legittimità.
La Corte ha confermato l'assoluzione per in-
sufficienza di prove adottata dal Tribunale per il capo 23 (peculato sui pegni della CA, già esami .1
50
-
nato nei confronti del GI - V. ante sub. 3.5)
e, sotto altro profilo di responsabilità nei con-
fronti del TO nel capo 31 (v. ante sub.
4.1.), considerando, rispetto alle prove accusato-
rie evidenziate dal Tribunale (tra l'altro, la gravità dei rilievi della relazione Ligato), il dubbio sulla consapevolezza di superare i limiti statutari.
Circa gli addebiti riguardanti i c. d. extra-
fidi, la sentenza impugnata motiva il dubbio nel
479, 3 com- rispetto del paradigma di cui all'art.
-c.p.p.) mar, considerando che le operazioni di sconfinamen-
to erano congegnate in modo tale che, mediante ac-
crediti e storni a cavallo della fine del mese,
mediante "marce longhe" e sospesi di cassa, il disavanzo del conto non si evidenziava sul piano contabile, dove sarebbe stato di immediata perce-
zione, pur emergendo dai saldi liquidi degli inte-
ressi di ben più difficile lettura.
Si può ipotizzare - continua la Corte di Fi- renze che tali meccanismi, oltre che ad eludere la vigilanza dell'ufficio rischi presso la Banca
d'Italia, fossero anche utili e sufficienti per estinguere le velleità di controllo del Consiglio.
In ordine al falso in bilancio, infine, i - 51
ricorrenti si difendono assumendo che "il Consi-
glio si limitava all'approvazione".
Argomento di merito che non incide sulla og-
gettiva materialità dei fatti contestati, rispetto ai quali il dubbio circa la consapevolezza della loro esistenza non può non riverberarsi anche sul dolo necessario per integrare il reato in argomen-
to.
6.2.
- Pertanto, venuta meno la qualifica pub-
blicistica degli imputati, come sopra spiegato,
in ordine al capo 10), richiamate qui le conside-
razioni in diritto formulate nei confronti del
GI al punto 3.2., i ricorrenti vanno assolti da tale reato perchè il fatto non costituisce reato.
Circa gli altri capi di imputazione, mutata la qualificazione giuridica dei fatti ascritti a
titolo di peculato, la formula di assoluzione con
- come spiegato ante sub il dubbio va sostituita con quella che i fatti non costituiscono 2.9.
-
reato.
- OR IO Con il giudizio di 7.
appello la sua posizione processuale è la seguente:
assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 24 (art. 314 c.p.) e condannato, per il capo 7 (artt. 314, 61 n.7 112.n.1 c.p.), con- 1 52
cesse le circostanze attenuanti generiche preva-
lenti, ad anni 3 di reclusione e lire 200.000 di multa.
Dei motivi di ricorso, in comune con il Bar-
tolini, sono già state evidenziate le argomentazio-
ni in fatto riguardanti l'affermazione di responsa-
bilità.
Il GO, inoltre, denuncia vizi di moti-
vazione circa la misura della diminuzione della pena.
Per quanto riguarda la prima pRT dei motivi,
quindi, non può se non ripetersi quanto detto nei confronti del TO, del quale il AG era autista;
con l'aggiunta che la Corte di merito evi-
denzia il fatto che il AG alimentava il pro- prio c/c con assegni tratti su altri conti,aperti presso altre banche a tal fine (dal momento che non lo giustificava alcuna attività commerciale di un qualche rilievo), per giungere alla logica e coerente conclusione che non era possibile consi- derare costui un mero esecutore di ordini illegit-
timi altrui.
Del tutto infondato, poi, il secondo motivo perchè la sentenza ha motivato la riduzione della pena sia con la dichiarazione di prevalenza delle 53
concesse circostanze attenuanti generiche e sia
con le modalità della vicenda.
Non resta, infine, che richiamare anche qui quanto è già stato detto sia circa la qualifica-
zione giuridica del peculato, sia per la sostitu-
zione della formula assolutoria riguardante il ca-
po 24 e sia la dichiarazione di estinzione del rea-
to di cui al capo 7)
- commesso fino al 10.11.1975
per intervenuta prescrizione. 8. LA NO, condannato, concesse le
circostanze attenuanti generiche prevalenti, ad an-
ni due, mesi otto di reclusione e lire 150.000 di multa per il reato di cui al capo 7 (artt. 314, 61
n.7, 112 n.1 c.p.), si duole che non si sia tenuto conto del suo ruolo di "umile gregario" del Barto-
lini e, quindi, ignaro della illeceità delle azio-
ni riguardanti reati di carattere tecnico bancario.
Anche questi motivi, argomentati in fatto e
del tutto infondati, vanno respinti per le ragioni già precisate nei confronti del TO e del
AG; con conseguente identica pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
° IN PI UR Condannato ad
anni 4, mesi 1 di reclusione e lire 250.000 di mul ta,quale responsabile dei reati di cui ai capi 1B 1 54 -
(art. 314, 61 n.7, 112 n.1 c.p.) e 11 (artt. 216,
219 legge fall.), lamenta difetto di motivazione,
in quanto la sentenza avrebbe dovuto dare ampio credito alle dichiarazioni di innocenza dell'impu-
tato, non contraddette da sicuri elementi di prova.
Censure generiche e in fatto al limite del-
l'inammissibilità -, rispetto alle quali la motiva-
zione della Corte di Firenze circa il convincimen-
to di responsabilità, anche se sintetica, è adegua- ta e immune da viżi logici o giuridici (consapevo-
lezza dell'illecito, dato il modesto giro di affa-
ri di una società, dichiarata faLLta, rispetto al cospicuo movimento di assegni bancari a vuoto, scam-
biati con denaro della CA).
Le vicende poste dal Tribunale a carico di questo imputato, peraltro, sono molto significati- ve in ordine ai rapporti criminosi da lui intratte-
nuti con il TO e il NI, con la ma-
dre NI NE, con il LA e con il
TA; dai quali rapporti riuscì a ricavare, per quanto accertato, 600 milioni in assegni, versati in due banche, ma poi sequestrati.
Concludendo, mutata la qualificazione giuri-
dica per il capo 1B (da peculato aggravato in truf.
fa aggravata), in mancanza di circostanze attenuan- 55
ti, la pena va nuovamente determinata dal giudice di rinvio.
10.
- Per GE UI, il difensore denun-
cia:
A) violazione di legge e vizi di motivazione, cir-
ca l'affermata responsabilità per il reato di pe-
culato bancario, sotto tre profili: I) non confi-
gurabilità del reato di cui all'art. 314 c.p. in seguito al D.P.R. n.350 del 1985; 1) illogicità
del ragionamento della Corte di merito perchè: 1)
la CA di Livorno non ha mai precisato la vera entità del credito nei confronti dell'imputato
(mentre la Corte ha enunciato, senza provarla, una esposizione di sofferenza di oltre 3 miliardi e
mezzo); 2) perchè all'GE non erano noti i mo-
vimenti interni della CA e la consegna di tito-
li al LA rientrava nel "rapporto fiducia-
rio che esiste fra banchiere e cliente"; 3) perchè
non è comportamento illecito il superamento dei limiti di affidamento, trattandosi di prassi della
CA e considerate le possibili garanzie derivan-
ti dal rilevante patrimonio dell'GE; III) in-
sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato;
B) assoluto difetto di motivazione circa la richie- 56
sta di rinnovazione della perizia di ufficio;
C) vizio di motivazione in ordine alla mancata de-
terminazione della pena al minimo edittale, con
concessione dell'attenuante di cui all'art. 62
n.6 c.p. per il versamento di 600 milioni a favo-
re della CA di Risparmio.
- Questo ricorrente è stato ritenuto, 10.1
da Tribunale e Corte di appello, responsabile del peculato aggravato di cui al capo 1B già esami-
nato nei confronti del LA e degli altri imputati concorrenti e condannato,
-, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate pre-
valenti, ad anni 6 di reclusione e lire 500.000
di multa.
Nessuno dei motivi dell'impugnazione merita accoglimento,ad eccezione del primo profilo sub
A) per le considerazioni già in precedenza espres- se circa la diversa qualificazione giuridica del peculato.
Infondati gli altri profili di questo primo complesso motivo: il secondo, nelle sue tre arti-
colazioni ed il terzo, considerato che i giudici di merito hanno messo in evidenza l'esorbitante esposizione debitoria del conto dell'GE verso la CA di 3,7 miliardi, rispetto ad un fido di - 57 I
270 milioni (conto assoggettato, come altri, al
movimento fittizio già illustrato); con conseguente certezza dei giudici di merito che l'GE ne fosse consapevole, tenuto conto, altresì, dei rap-
porti, bene evidenziati, di costui, sopratutto, con il LA e con il TO.
Non meritevole di accoglimento, poi, il mo-
tivo sub B), che riproduce i termini generici con i quali è stato formulato anche in appello.
Infondato, infine, anche l'ultimo motivo, vi-
sto che la Corte di merito ha motivato la conces-
sione delle circostanze attenuanti generiche pre-
valenti con il fatto di avere risarcito in pRT
il danno.
2
Il che implicitamente, & correttamente, signi-
fica diniego della richiesta circostanza attenuan-
te di cui all'art. 62 n.6 c.p., che può essere concessa solo se il danno è stato riparato intera-
mente.
Anche nei confronti di questo ricorrente, poi, il reato a lui ascritto mutata la qualificazio-
-
ne giuridica e tenuto conto sia delle attenuanti concesse e sia dell'epoca del fat to commesso va
dichiarato estinto per prescrizione.
- EO IO è stato condannato, con- 11. : 1 58 cesse le attenuanti generiche prevalenti, ad an-
ni 4 di reclusione e lire 500.000 di multa quale responsabile del reato di cui al capo 2A (artt.
81, 110, 314, 61 n.7 c.p.), perchè, in concorso con il dr. GI e il dr. LA, nelle ri-
spettive qualità, distraeva, a seguito di conces-
sione di fido oltre i limiti deliberati dai compet tenti organi della CA di Risparmio, a profit-
to proprio o di altre persone da identificarsi, somme in corso di accertamento, ma per un impor-
to complessivo non inferiore a lire 6 miliardi e 742 milioni, così cagionando alla CA un dan-
no patrimoniale di rilevante gravità ((In Livorno,
fino al novembre 1975)-
Il difensore denuncia mancanza di motivazio- ne circa la condotta criminosa concorsuale ascrit-
ta all'imputato%;B esaurendosi 1'accusa con un adde-
bito di mala fede%3B mentre egli era titolare di una
grossa azienda che aveva un fatturato di oltre trenta miliardi l'anno ed ha parzialmente risar-
cito il danno con la cessione di tutti i suoi be-
ni.
Censura del tutto infondata, in quanto for-
mulata in fatto, e contraddetta dal convincimen-
to di responsabilità dei giudici di merito, ade- 59
guatamente o logicamente motivato, i quali hanno escluso la buona fede del EO che, pur avendo una
attività commerciale di un certo rilievo, versava assegni, tratti su altri conti riguardanti la sua impresa, regolarmente richiamati e stornati, in genere privi di copertura;
ottenendo così disponi-
bilità immediata per miliardi, dei quali faceva uso altrettando immediato, richiamando ed ottenendo as-
segni circolari.
La Corte di Firenze, inoltre, attribuisce al risarcimento parziale del danno valore negativo per la responsabilità e positivo solo in ordine alla misura della pena.
Anche per questo reato, infine, vale quanto deciso circa la qualificazione giuridica e la di-
chiarazione di estinzione per prescrizione.
12.
- Il difensore di TA PI deduce:
1) inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R.
n.350 del 1985 in ordine alla qualifica di pubbli-
co ufficiale attribuita all'imputato; 2) travisa-
mento di fatti circa la posizione erroneamente qua-
lificata di dirigente o funzionario, sia pure di fatto, mentre il TA, al contrario, era niente
più che un impiegato e altri organi e soggetti del-
la CA avevano l'obbligo giuridico di controlla- 60
re l'operato del TA, e dei due dirigenti in-
criminati.
Del resto. l'ufficio conti correnti, cui il
TA era addetto era "una mera appendice, sem-
sede", e la posi- pre al servizio del Dirigente di zione del Talini era "assolutamente marginale".
Nè alla prassi della c.d. "marcia longa",
alla quale erano assoggettati taluni assegni fuo-
ri piazza per ritardare l'incasso ○ evitarne il protesto, può attribuirsi rilevanza penale, mentre restano in un ambito di genericità le dichiarazio-
ni accusatorie dei coimputati NI, IN
e OR%; 3) difetto di motivazione in ordine:
a) alla consapevolezza nel TA del grave rischio insito nelle operazioni bancarie poste in essere;
b) alla sussistenza dell'accordo criminoso di cui all'art. 110 c.p.; c) al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114, 1° comma c.p. e della misura minima della pena, tenuto conto del comportamento dell'imputato e degli altri elementi indicati nel-
l'art. 133 c.p.
-
12.1 Il TA è stato condannato, con le
-
circostanze attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni due, mesi 1 di reclusione e lire 70. - 61
al capo 3 (artt. 81, 110, 314, 61 n.7 c.p.) perchè,
con GI e LA, nelle rispettive qualità, concorreva, nella sua qualità di Capo Ufficio conti correnti della sede di Livorno della CA, alla distrazione di somme in danaro della CA stessa,
mediante erogazioni di credito oltre i limiti deli-
berati dei competenti organi della CA, per alcu-
ni casi (TO, NI, GE), ovvero senza preventiva autorizzazione dei competenti or-
gani della CA, per altri casi (EO, Soc. Te-
luca, Soc. Immobiliare Vareggio, AG, LA, ditta Cottini e NI, IN), per somme
-varianti da poco più di 9 milioni fino a 3 5 ed
oltre 6 miliardi;
cagionando alla CA un danno
patrimoniale di rilevante gravità (in Livorno dal
1974 al 18.11.1975).
- Accolto il primo motivo per le ragioni 12.2
già espresse, gli altri motivi sono infondati.
Il secondo motivo, in quanto i giudici di me-
rito, (si veda sul punto la lunga analisi del Tri-
bunale richiamata e confermata dalla Corte di meri-
to), dopo avere indicato le prove a carico e gli elementi di riscontro (dichiarazioni NI,
IN, AG ecc., visti apposti sugli asse-
gni accreditati e sulle disposizioni di richiamo;
62 -
disponibilità di assegni ed altri documenti fir-
mati in bianco, tutti strumentali al meccanismo di movimentazione dei conti, più volte richiama-
ta), hanno, altresì, bene evidenziato la posizio-
ne non marginale del TA, ma di attiva colla-
borazione, che va bene al di là della mera ese-
cuzione di disposizioni impartite dai superiori.
"Posizione chiave", aggiunge la Corte di Fi-
renze, perchè fungendo da capo, sia pure di fatto,
dell'Ufficio conti correnti, era nelle dalle sue mani che si raccoglievano e si dipartivano le varie componenti delle operazioni, e con lui in-
terveniva il primo e più diretto contatto dei correntisti coinvolti.
Motivazione che, per la sua linearità, ade-
guatezza logica e coerenza interiore non merita
censura alcuna in sede di legittimità.
Le precedenti argomentazioni rispondono an-
che ai profili di censura a) e b) del terzo moti-
vo di impugnazione;
che, dunque, va respinto.
Il profilo sub. C) resta assorbito nella pro-
nuncia definitiva;
la quale, mutata la qualifi-
cazione giuridica del reato e viste le altre condi-
zioni di legge, è di estinzione del reato per prescrizione. -63
-
- MA VI, condannato, con le cir- 13.
costanze attenuanti generiche prevalenti, ad anni due, mesi 1 di reclusione e lire 70.000 di multa,
quale responsabile dei reati di cui ai capi 18
(artt. 81, 110, 314, 61 n.7, 112 n.1 c.p., ritenu-
ta la distrazione per 210 milioni, dai primi del
1973, sino al 24.11.1975) e 19 (artt. 81, 110, 314,
112 n.1 c.p., da epoca non accertata al 31.1.1973).
Il difensore dell'imputato denuncia difetto e/o contraddittorietà della motivazione racchiusa nella tantologica espressione "non è possibile i-
potizzare che"%3B mentre i giudici di appello dove-
vano accertare, da un lato, il reale affidamento beneficiato dal MA (finanziamento della Cas-
sa del Mezzogiorno) e, dall'altro, la conoscenza
○ meno da pRT del MA stesso dei regolamen-
ti bancari e dei poteri di un direttore di sede.
13.1. Trattasi di censure in fatto, che ri-
chiamano argomenti puntualmente esaminati e disat-
tesi dai giudici di merito, che hanno rilevato, sul conto corrente del MA (e del fratello Umber-
to), sulla base dell'ispezione Ligato, una esposi-
zione negativa di 19 milioni, non assistita da alcun fido, e, dalla relazione dei Commissari straor-
dinari (novembre 1975), altro saldo negativo (de- - 64
-
tratto il fido concesso nel frattempo di lire 25
milioni) di 210 Milioni.
Sconfinamento realizzato, secondo l'artifi-
zio già noto, mediante versamenti di assegni trat-
ti su altri conti correnti fuori piazza della dit-a ta MA (cantiere navale per pescherecci),
resi immediatamente esigibili e, poi, dopo pochi giorni, addebitati sul conto stesso.
E il MA VI non poteva non esserne a osservanc conoscenza (i giudici di meritor, occupandosi pro-
prio della pRT amministrativa contabile della ditta. E' pur vero che la Corte di merito da ragio-
del proprio convincimento di responsabilità ne impostando l'argomentazione pRTndo dall'affer-
mazione indicata dal difensore;
ma ciò non infi-
cia l'iter logico argomentativo, posto, da un la-
to, che esso è ancorato a specifiche circostanze di fatto a carico dell'imputato, e, dall'altro, che quest'ultimo contrappone, anche in sede di legit-
timità, elementi probatori (finanziamenti dalla
CA del Mezzogiorno), la cui irrilevanza è già
Cadeguatamente, stata valutata in sede di merito.
Anche nei confronti di questo ricorrente, i due reati mutata la qualificazione giuridica e 65 1
tenuto conto delle altre condizioni di legge van- no dichiarati estinti per prescrizione.
14.
- LD RT è stato assolto per insufficienza di prove del reato di cui al capo
24 (già esaminato nei confronti del TO ed altri), e condannato, con le circostanze attenuan-
ti generiche prevalenti, ad anni due, mesi 1 di reclusione e lire 70.000, quale responsabile del reato di cui al capo 28 (artt. 81, 110, 112 n.1,
314, 61 n.7 c.p. per concorso, con TO, Mas-
signani, GE, LA, IN, AG, GI
e LA nelle distrazioni di ingentissime somme in profitto di ciascuno dei predetti, e,
perchè, sempre a mezzo del c/c 17257 (non affida-
to) della moglie CH RI, distraeva a proprio e/o altrui profitto, in linea capitale,
lire 41.706.939%; dal settembre 1973 al novembre
1975.
14.1.
- Per il LD, il difensore denuncia:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 515,
1° comma c.p.p. con riferimento all'art. 545 c.p. p. e mancanza di motivazione sul punto. Anche se
l'appello del LD è stato dichiarato inammis-
sibile per tardiva presentazione dei motivi, la
Corte d'appello doveva tener conto dei motivi pre- - 66
sentati dal P.M., i quali imponevano il riesame anche dei punti connessi con queLL censurati secondo il principio generale di cui all'art.545
c.p.p., e in applicazione dell'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art.515
c.p.p.; mancanza assoluta di motivazione ed omes-
sa pronuncia sulla estensione al LD (capo 28
delle imputazioni) del motivo accolto, con deci-
sione assolutoria, nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione della CA.
Va considerato in proposito, che se i mecca-
nismi usati per attuare le operazioni di sconfi-
namento ("marcia longa", sospesi di cassa ecc..)
potevano essere idonei a trarre in inganno profes-
sionisti affermati quali erano i componenti del
Consiglio, a maggior ragione potevano indurre in errore il LD, che non ha mai avuto la imme-
diata percezione del reale sconfinamento del pro-
prio conto%;B
3) violazione, falsa applicazione e mancanza di
motivazione in ordine all' art. 203 c.p.p., avendo la Corte di Firenze omesso di estendere al Baldi-
ni i motivi di appello enunciati dal LA,
dal TO, dall'GE, dal NI e dal 67
-
GI, nonchè il motivo enunciato da quasi tutti i coimputati riguardante la qualificazione pubbli-
cistica dell'attività bancaria, secondo le argo-
mentazioni giuridiche prospettate.
14.2.- Tenuto conto che anche a questo imputato si
estendono i principi di diritto applicati agli altri ricorrenti (sostituzione della formula asso-
lutoria per il capo 24) e mutamento della qualifi-
cazione giuridica per il peculato di cui al capo
- con conseguente declaratoria, sussistendone 28)
le condizioni di legge, di estinzione del reato
per prescrizione
- 1 i detti motivi dell'impugna-
zione, in pRT, perdono rilevanza (il primo, che prospetta una questione processuale, e il terzo,
nella prima pRT, riguardante l'art. 203 c.p.p.,
mentre la seconda pRT riguarda la qualificazio-
ne giuridica dell'attività bancaria), e, in pRT
(il secondo motivo), vanno rigettati, perchè basa- ti su di una parificazione di posizione dell'impu- tato con i componenti del Consiglio di amministra-
zione della CA, sia perchè non riscontrabile dalla imputazione del capo 28), che coinvolge nel concorso persone diverse dai detti componenti, sia
perchè non riconosciuta dai giudici di merito, e
sia, comunque, perchè fondata su circostanze di 68
fatto, il cui apprezzamento è inibito in sede di legittimità -
15.
- La CA di risparmio di Livorno, che si è costituita pRT civile, con conseguente con-
danna di tutti gli imputati anche alle spese e al risarcimento dei danni nei suoi confronti, è statal rappresentata anche in questa sede ed ha formula-
to le proprie richieste.
Secondo il principio della "soccombenza", con-
cordamente applicato finora dalla giurisprudenza di questa S.Corte in base all'art. 489, 3° comma
vecchio codice di p.p., la condanna alle spese sostenute dalla pRT civile è pronunciata soltan- to in caso di sentenza di condanna, 0, comun que,
di sentenza dalla quale sia derivato un vantaggio alla pRT civile%;B con l'unica eccezione dell'i-
potesi di estinzione del reato per amnistia, se- condo il nuovo orientamento legislativo posto dal- l'art. 12 della legge 3.8.1978, n. 405 (v. Sez. VI°,
19.1.1984, Parlatoni%3B Sez. IV, 24.5.1984, Perin;
Sez. II, 13.2.1984, Schisano: tutte in Giust.pen.
rispettivamente, 1984, II, 386 1985, II, 228,
242).
Appare, tuttavia, a questo S.Collegio che tale orientamento giurisprudenziale non possa es- 69
- sere nel caso di specie - condiviso, non solo perchè l'eccezione posta dalla legge del 1978 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un prin-
cipio generale che va bene al di là del caso da essa disciplinato, ma anche perchè non appare ispi rato a giustizia, e certamente è privo di ragio- nevolezza, lasciare a carico della parte civilecivile,
che le ha anticipate,le spese del procedimento,
quando
- come nel caso che qui interessa - sia in- tervenuto un mutamento di qualificazione giuridi-
ca del reato dovuta a jus superveniens e una con-
seguente pronuncia di estinzione del reato stesso per prescrizione. Reato che, attraverso i vari gra-
di di giudizio, si è accertato essere stato com-
messo; mentre per tre ricorrenti è stato disposto il rinvio ad altro giudice per la determinazione della pena.
Pertanto, in accoglimento della domanda della pRT civile, i ricorrenti debbono essere tutti
condannati in solido alla rifcatione delle spese processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.G.;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del GI, del Lugetti, del RO, i
70
del AR e del Lang, limitatamente al reato rubrica, perchè il a loro ascritto al n.10 della rubri fatto non costituisce reato%;
dichiara che i fatti di cui al capo n. 23 ascrit.
- ti al Gini e di cui alla sentenza 18.1.1982 pronun-
ziata nei confronti dello stesso integrano il de-
litto continuato di truffa aggravata ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente allo stesso, perchè il fatto non costituisce rea- to - così modificata la pronuncia con formula du-
bitativa);
annulla senza rinvio la sentenza impugnata li-
- 23 mitatamente ai capi di imputazione n. 5 - 8
32 ascritti rispettivamente al Lugetti, Can- 24 -
nizzaro, AR, Lang, TO, NI, Bar-
- ritenuto che GN, LD e LA perchè
fatti integrano il delitto continuato di truffa aggravata ' i fatti stessi non costituiscono rea-
-
to, così modificata la pronuncia con formula du-
bitativa;
- dichiara che i fatti di cui in rubrica ai nume-
- 17 - 18 ri 1B
- 1 E
- 2 A 3 - 6
- 19
- 1 C
- 7
- 25 1 28
- 31, ascritti rispettivamente a La- 21
scialfare, GI, AG, LA, GE, EO,
TA, MA, LD e TO, per i quali - 71
-
i medesimi sono stati dichiarati colpevoli, inte-
grano per ciascuno il delitto continuato di truf-
fa aggravata e, forme le circostanze attenuanti generiche, così come concesse, annulla senza rin-
vio la sentenza impugnata, limitatamente allo stes-
so, perchè estinto per intervenuta prescrizione;
- dichiara che i fatti di cui in rubrica a numero
1B, ascritto rispettivamente al TO, al Mas-
signani ed al IN, per i quali, i medesimi sono stati dichiarati colpevoli, integrano per cia-
scuno il delitto continuato di truffa aggravata e annulla limitatamente ad esso la sentenza impu-
gnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Ap-
pello di Firenze per la nuova determinazione della pena.
- Rigetta nel resto.
Condanna i ricorrenti, in solido, alle spese di assistenza verso la pRT civile costituita, che liquida in complessive lire 5.528.000, di cui
528.000 per spese.
Roma, 1.12.1989
Il Presidente
(dr. Nicolò VisaLL)
Nicolò MuaLL
Il Consigliere Estensore 72
(dr. Edeo De Vincentil
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalla
10 MAG. 1990Depositate elleria oggi, Collaboratore di Cancelleria
SUPREMA DI
E
T
R
*
O
C 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2.4. Il ricorrente. contesta questi profili
112 n.1 c.p., commessi in Livorno dal 1972 al 1975)
000 di multa, quale responsabile del reato di cui