Sentenza 18 giugno 1991
Massime • 2
Ai fini della convalida del sequestro il pubblico ministero non è vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben può ritenere di carattere probatorio un sequestro che la polizia ha ritenuto di carattere preventivo.
L'art. 55 Cod. proc. pen. nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, ma si limita ad indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso che, prima delle modifiche introdotte con D.L. 14 gennaio 1991 n. 12, non attribuiva alla polizia il potere di eseguire sequestri preventivi. Solo a seguito del detto Decreto legislativo che ha aggiunto all'art. 321 cod. proc. pen. il comma terzo bis il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice. (Nella fattispecie è stato ritenuto illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria prima della detta modificazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e convalidato dal Pubblico Ministero).
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- 1. Sull’imputazione a periodo delle sopravvenienze attive derivanti da sentenze civiliAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 16 settembre 2025
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Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Marco BOSCHI Presidente N. 9
1. Dott.Gaetano LO COCO "
2. " Antonio CATALANO Consigliere REGISTRO GENERALE
3. " LF CA RO " N. 24040/90
4. " EM PI "
5. " OR LE "
6. " BR IC "
7. " BR TT FL "
8. " Giorgio TA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL CA n. S. AL il 3 novembre 1940;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 26 Giugno 1990. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.Giorgio TA;
Udito il pubblico ministero nella persona dell'avvocato generale dott. Bartolomeo LOMBARDI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nella parte concernente l'edificio ultimato e per l'annullamento con rinvio nel resto.
Ritenuto in fatto e in diritto
AL AL ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 26 giugno 1990 con la quale il Tribunale di Catania ha confermato il decreto di convalida del sequestro di alcuni immobili del ricorrente emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catania.
Il decreto riguardava alcune costruzioni eseguite senza concessione e sequestrate dalla polizia giudiziaria, che, come era precisato nel verbale, aveva agito "nell'intento di impedire che il reato in corso di realizzazione fosse condotto a conseguenze ulteriori". In seguito alla richiesta di riesame il tribunale rispetto ad un edificio completato aveva ritenuto che "legittimamente era stato sottoposto a sequestro preventivo" per impedire che venisse abitato e rispetto agli altri edifici in costruzione aveva ravvisato l'esigenza di evitare la prosecuzione "del reato di costruzione abusiva".
Il ricorrente a sostegno del ricorso ha dedotto che il sequestro preventivo avrebbe dovuto essere disposto dal giudice per le indagini preliminari e non dal pubblico ministero, che per l'edificio completato mancavano le condizioni per disporre un sequestro a norma dell'art. 321 c.p.p. e che per nessuna delle costruzioni in questione erano configurabili gli illeciti edilizi posti a base del provvedimento impugnato.
La quinta sezione, cui il ricorso era stato assegnato, lo ha rimesso alle Sezioni unite rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale "sulla legittimazione ad effettuare il sequestro preventivo da parte della polizia giudiziaria".
Effettivamente sul sequestro di polizia giudiziaria si sono manifestati orientamenti contrastanti perché mentre alcune decisioni hanno riconosciuto alla polizia giudiziaria solo il potere di operare il sequestro probatorio, ritenendo quello preventivo riservato dall'art. 321 c.p.p. al giudice (v. Sez.III, 16 luglio 1990, Acanfora, in C.E.D., n. 185443 e 185444; Sez.III, 9 maggio 1990, Ceccarelli, ivi, n. 184320; Sez.III, 27 marzo 1990, Castaldi, ivi, n. 184411), altre decisioni, facendo leva ora sulla funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (art.55 C.P.P.), ora sulla distinzione tra corpo del reato e cose a questo pertinenti (che sole sarebbero suscettibili di sequestro preventivo), hanno ritenuto che le finalità preventive non possono rimanere estranee al sequestro urgente operato dalla polizia giudiziaria (Sez.III, 20 giugno 1990, Apicella), soprattutto in presenza di reati permanenti (Sez.III, 6 agosto 1990, Gori, in C.E.D., n. 185216), aggiungendo che "la distinzione introdotta dal nuovo codice fra sequestro preventivo, probatorio e conservativo si colloca in una fase successiva rispetto a quella investigativa demandata agli organi di polizia giudiziaria" (Sez.III, 28 giugno 1990, Monti, in C.E.D., n. 185780 e 185782). Si tratta di decisioni anteriori all'intervento modificativo operato con l'art. 15 d.lg. 14 gennaio 1991, n.12 aggiungendo all'art. 321 c.p.p. il comma 3bis, con l'espressa previsione del potere del pubblico ministero e della polizia giudiziaria di effettuare nei casi di urgenza il sequestro preventivo che però poi deve essere convalidato dal giudice.
Anche il ricorso in esame e la rimessione alle Sezioni unite sono anteriori alla modificazione dell'art. 321 c.p.p., ma non può ritenersi che la questione posta dal primo ed il contrasto giurisprudenziale denunciato siano automaticamente venuti meno;
infatti la nuova disposizione non potrebbe legittimare il sequestro di cui si discute, che è avvenuto in epoca anteriore alla modificazione legislativa e non è stato convalidato dal giudice, e se dovesse essere condiviso il secondo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati potrebbe giungersi alla conclusione che il nuovo sequestro preventivo urgente, previsto dall'art. 321 comma 3-bis c.p.p., è venuto ad aggiungersi a quello più generale di polizia giudiziaria, che costituirebbe una figura autonoma rispetto ai sequestri probatorio, preventivo e conservativo (v. Sez.III, 28 giugno 1990, Monti, in C.E.D., n. 185780). Questo orientamento però non può essere condiviso.
La Corte di cassazione più volte ha chiarito (v. Sez.III, 27 marzo 1990, Castaldi, cit.; Sez.I, 23 giugno 1989, Arbore, in CED, n. 182997; Sez. VI, 11 dicembre 1981, Fois, in Cass. pen., 1982, p. 1358) che l'art. 55 comma 1 c.p.p., come l'analogo art. 219 del codice abrogato, "non consente l'adozione di qualsiasi provvedimento di polizia giudiziaria ritenuto idoneo a realizzare la finalità di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, ma contiene una norma di sintesi che deve sempre riferirsi alle forme specifiche predeterminate di coercizione reale o personale" (Sez.I, 23 giugno 1989, Arbore, cit,); in altre parole l'art. 55 comma 1 c.p.p. indica le funzioni della polizia giudiziaria ma non gli strumenti per svolgerle, che sono quelli previsti da altre disposizioni dell'ordinamento, sicché dall'art. 55 comma 1 non può trarsi la conclusione che la polizia giudiziaria, dovendo impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori ha per ciò solo il potere di eseguire sequestri preventivi, anche se questi dal nuovo codice di procedura penale sono stati riservati al giudice. Del resto che la polizia giudiziaria non abbia un autonomo potere di sequestro è confermato dalla necessità della convalida del pubblico ministero (art. 355 c.p.p.), dato che non è sostenibile che il pubblico ministero sia chiamato a convalidare un sequestro che non potrebbe disporre.
Il nuovo codice di procedura penale ha distinto e regolato diversamente il sequestro probatorio, quello conservativo e quello preventivo e la distinzione deve operare anche rispetto all'attività della polizia giudiziaria. Una diversa conclusione non potrebbe essere legittimata, come talvolta è stato prospettato, dalle parole contenute nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 354 c.p.p., come se esse attribuissero un generale potere di sequestrare "il corpo del reato e le cose a questo pertinenti", indipendentemente dalla finalità perseguita, perché tutto il secondo comma dell'art.354 c.p.p. e le disposizioni precedenti indicano in modo chiaro che le parole in questione riguardano gli accertamenti e le acquisizioni probatorie della polizia giudiziaria e non l'attività preventiva. La polizia giudiziaria insomma non ha un potere di sequestrare per finalità preventive diverso da quello che in caso di urgenza gli è attribuito dall'art. 321 comma 3-bis c.p.p. e che rimane in ogni caso subordinato alla convalida del giudice, e prima dell'inserimento del comma 3-bis non aveva il potere di eseguire sequestri preventivi, cosi come il pubblico ministero non aveva il potere di disporli.
Il sequestro preventivo, introdotto con specifiche disposizioni dal nuovo codice di procedura penale per le sue particolari caratteristiche è stato, come si è sottolineato in dottrina, "anzitutto sottoposto alla riserva di giurisdizione" e questa riserva il legislatore ha voluto ribadire quando, per evitare gli inconvenienti determinati dalla necessità di attendere il provvedimento del giudice, è intervenuto con l'art. 15 d. lg. 14 gennaio 1991, n.12 ed ha congegnato dei "poteri precautelari in capo al pubblico ministero e alla stessa polizia giudiziaria, al fine di soddisfare tempestivamente le funzioni preventive", introducendo "una sorta di 'fermo reale', modellato sulla falsariga dell'istituto previsto dall'art. 384 c.p.p." (Relazione al d.lq n. 12 del 1991). In conclusione prima della modificazione dell'art. 321 c.p.p. la polizia giudiziaria non poteva eseguire sequestri preventivi di propria iniziativa mentre oggi li può eseguire, ma i sequestri devono poi essere convalidati dal giudice.
Quindi la polizia giudiziaria di propria iniziativa oggi può eseguire tanto sequestri probatori quanto sequestri preventivi ed il pubblico ministero dopo avere ricevuto gli atti deve provvedere direttamente alla convalida dei primi (art. 355 c.p.p.) e richiedere invece per i secondi la convalida al giudice e l'emissione del decreto previsto dall'art. 321 comma 1 c.p.p.. È da aggiungere che ai fini della convalida il pubblico ministero non è vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben può ritenere di carattere probatorio un sequestro che la polizia giudiziaria ha ritenuto di carattere preventivo (v. Sez.III, 27 marzo 1990, Castaldi, in C.E.D., N. 184411) e viceversa.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro in data 2 giugno 1990, dichiarando cessata la misura cautelare;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Roma 18 giugno 1991.