Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 9
CASS
Sentenza 18 giugno 1991

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Ai fini della convalida del sequestro il pubblico ministero non è vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben può ritenere di carattere probatorio un sequestro che la polizia ha ritenuto di carattere preventivo.

L'art. 55 Cod. proc. pen. nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, ma si limita ad indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso che, prima delle modifiche introdotte con D.L. 14 gennaio 1991 n. 12, non attribuiva alla polizia il potere di eseguire sequestri preventivi. Solo a seguito del detto Decreto legislativo che ha aggiunto all'art. 321 cod. proc. pen. il comma terzo bis il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice. (Nella fattispecie è stato ritenuto illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria prima della detta modificazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e convalidato dal Pubblico Ministero).

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  • 1Sull’imputazione a periodo delle sopravvenienze attive derivanti da sentenze civiliAccesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 16 settembre 2025

  • 2Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria
    https://www.studiocataldi.it/

    Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 9
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9
Data del deposito : 18 giugno 1991

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