Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2017, n. 30686
CASS
Sentenza 22 marzo 2017

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Il reato di dichiarazione infedele è integrato, dopo le modifiche al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotte dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158, dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi), e di sottofatturazione; non assume peraltro rilievo, nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati, la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti.

In tema di dichiarazione infedele, le modifiche normative introdotte dall'art. 14, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158, nel D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74 - consistite nell'abrogazione dell'art. 7 e nell'inserimento, all'art. 4, del comma 1-bis, ai sensi del quale non si tiene conto, per la configurabilità del reato, della non corretta classificazione di elementi attivi oggettivamente esistenti, effettuata in violazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità - hanno determinato una parziale "abolitio criminis" della norma incriminatrice, con gli effetti sul giudicato previsti dall'art. 2, comma secondo, cod. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2017, n. 30686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30686
Data del deposito : 22 marzo 2017

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