Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione al quale sia chiesta, a seguito delle modificazioni introdotte in tema di reati societari e fallimentari dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 (disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), la revoca della sentenza di condanna per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta impropria ha il compito di accertare la sussistenza, con riferimento al "tempus commissi delicti", degli elementi costitutivi della sopravvenuta tipologia di reato, a nulla rilevando la non intervenuta "abolitio criminis" per effetto delle citate modificazioni. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata sul rilievo dell'omesso esame sia del requisito del dissesto societario come conseguenza della condotta "illo tempore" addebitata al condannato, sia del problema relativo alla soglia di punibilità della condotta stessa).
Commentario • 1
- 1. La violazione dei criteri di competenza non integra il reato di dichiarazione infedele: abolitio criminis parziale (Cass. Pen. n. 30686/2017)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
Indice: Premessa Fatto Decisione Massima Premessa La sentenza n. 30686 del 22 marzo 2017 della terza sezione penale della Cassazione si colloca nel delicato snodo interpretativo originato dalla riforma del diritto penale tributario introdotta dal d.lgs. 158/2015. In particolare, la Corte è chiamata a confrontarsi con la portata del nuovo comma 1-bis dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, norma che ha escluso la rilevanza penale di alcune condotte contabili – tra cui la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza – purché relative a elementi oggettivamente esistenti. La pronuncia chiarisce i limiti di operatività del principio di continuità normativa e sancisce un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 17285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17285 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1160
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 039079/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI FL N. IL 12/04/1950;
avverso ORDINANZA del 08/10/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, la corte d'appello di Torino in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza 15.3.1991, che aveva condannato il AT per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta impropria.
Osservava preliminarmente la corte che competeva al giudice dell'esecuzione valutare, dopo le modifiche normative che avevano riguardato i reati societari, accertare la punibilità della condotta, avendo il legislatore dato nuova definizione degli elementi costitutivi dei reati stessi. La relativa valutazione portava a concludere che nelle sedi di cognizione era già stato accertato: che le falsità nei bilanci avevano consentito di indicare ingiustificate ampiezze dell'attivo; che era evidente l'intenzione di ingannare i terzi, anche per l'acquisizione di fidi bancari;
che i medesimi falsi avevano contribuito al dissesto societario.
E dunque, non avendo la nuova normativa comportato una abolitio criminis, ma semplicemente attuato una successione di leggi nel tempo, gli elementi della condotta ravvisati dal giudice della cognizione, trovavano attuale rispondenza nella previsione di legge;
e, conseguentemente, non poteva essere accolta la richiesta del condannato.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il AT, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
Dalla lettura delle due sentenze di cognizione, emergeva come non fosse venuto all'esame dei giudici il nuovo ed essenziale requisito di punibilità della condotta, individuato nell'aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società. La corte distrettuale, pur censurando l'opinione del p.g. - secondo il quale, invece, tale accertamento v'era stato - aveva poi effettuato una errata e manchevole lettura degli atti relativi, valorizzando l'occultamento del passivo, che non mostrava affatto tale rapporto di causa ed effetto, laddove si era semplicemente nascosto un "buco", continuando la gestione societaria. Era poi mancato lo scrutinio della soglia di punibilità o della trasformazione contravvenzionale del delitto contestato.
Incoerentemente, l'ordinanza impugnata citava la sentenza del tribunale di Mondovì, basata sulla giurisprudenza formatasi attorno alla previgente normativa, addebitando alla difesa una mancata illustrazione delle ragioni contrarie, a proposito della richiesta di fidi bancari;
nella fattispecie, doveva accertarsi che le comunicazioni sociali incriminate fossero quelle "previste dalla legge" - compito affidato al giudice e non al difensore. In ogni caso non vi rientravano quelle indicate dal giudice dell'esecuzione. Il ricorso è fondato.
Le modifiche apportate dalla L. n. 262 del 2005 ai reati societari e fallimentari, come è noto, non hanno comportato una abolitio criminis, ma un fenomeno di successione di leggi nel tempo;
colla conseguenza che il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art.673 c.p.p. per la revoca di sentenza di condanna, pronunciata nella vigenza della precedente normativa, ha il compito di accertare la sussistenza, in allora, degli elementi costitutivi delle attuali tipologie di reato.
Per quanto esplicitamente dichiaratasi in tal senso, l'ordinanza impugnata non adempie agli obblighi argomentativi incombenti, giacché, dopo avere negato che la sentenza in questione abbia affrontato ex professo la sussistenza di tali elementi, gliene attribuisce poi una implicita affermazione, basandosi però su argomenti lacunosi e insufficienti. È, in particolare, mancata una approfondita disamina del requisito del dissesto societario, come conseguenza dei comportamenti addebitati all'allora imputato;
e non è stato affrontato il problema della soglia di punibilità - che gioverebbe all'attuale ricorrente - o della trasformazione del delitto in contravvenzione - il che renderebbe inapplicabile l'art.673 c.p.p.. La Corte territoriale ha sostanzialmente argomentato sulla base di principi giurisprudenziali precedenti l'attuale normativa;
e, come osserva, nella sua requisitoria scritta, il p.g. presso questa Corte, non ha tenuto conto che il rigetto della richiesta di fido bancario impediva di sostenere che la presentazione delle precedenti situazioni patrimoniali fosse legata da nesso causale al suddetto dissesto.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al medesimo giudice, che procederà a nuova deliberazione, colmando le riscontrate lacune argomentative.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008