Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7614 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
7 6 14 /0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G. n. 22480/2000 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 17487 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 29 marzo 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da DI TU SA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cataldo DR. Balducci e Edoardo Ghera presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 1, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE L.N.P.S. -, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani ed Antonio Todaro e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'avvocatura centrale dell'Istituto), giusta procura speciale in calce al controricorso;
1532
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro n. 220/2000 del 27 maggio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 310/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 marzo 2001 dal cons. relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Edoardo Ghera e Pilerio Spadafora. Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Bari Di UR SA conveniva in giudizio l'I.N.P.S. deducendo di avere diritto - quale "bracciante agricola" - alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola” nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro del Lavoro ex legge n. 457/1972 in riferimento -come, invece, all'anno di competenza della prestazione” e non PR ritenuto dall'Istituto che erroneamente aveva provveduto alla relativa liquidazione al "salario medio" rilevato al 30 ottobre dell'anno - precedente;
chiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di accertare e determinare l'indennità di disoccupazione agricola spettante in relazione al "salario medio" in vigore al 30 ottobre dell'anno di competenza e rilevato con decreto ministeriale dell'anno successivo e, conseguentemente, di condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle differenze risultanti dal ricalcolo della cennata indennità secondo il summenzionato criterio con decorrenza ed interessi come per legge>> L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 4 della legge n. 438/1992, e, in ogni caso, instando per l'integrale * 2 infondatezza della domanda stessa, della quale chiedeva il rigetto con ogni relativa conseguenza. - suL'adito Pretore accoglieva la domanda attorea, ma impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Bari (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) accoglieva l'appello proposto dall'I.N.P.S. e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava integralmente l'originaria domanda giudiziale e dichiarava non luogo a provvedere tra le parti in ordine alle spese del doppio grado>>. La decisione del Giudice di appello si fondava essenzialmente sulla base del disposto dall'art. 45, comma 21, della legge n. 144/1999, che stabiliva che il terzo comma della legge n. 45/1972 era da interpretarsi nel senso che il termine ivi indicato del 30 ottobre "è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato”, termine, र्डे quest'ultimo, espressamente riferito all'anno precedente. Tale norma, secondo il Giudice dell'appello, meritava la qualificazione di interpretazione autentica, della quale aveva la struttura tipica, anche in considerazione del fatto che la prassi seguita dall'I.N.P.S., in senso conforme alla norma autenticamente interpretata, era stata contestata solo di recente, ma, del resto, al legislatore non era precluso imporre retroattivamente una nuova regola nel rispetto del principio di ragionevolezza. L'intervento del legislatore, in effetti, aveva avuto ad oggetto una situazione normativa il cui significato non poteva dirsi incontroverso, poichè il solo dato letterale della non ripetizione nel terzo comma dell'art. 3 legge 457/1971 (relativo ai "giornalieri di campagna") dell'esplicito riferimento all'anno precedente, contenuto, invece, nel secondo comma per i "salariati fissi in agricoltura", non era sufficiente a superare i dubbi derivanti dalla mancanza di una 3 spiegazione valida della differenza di trattamento fra le due categorie di lavoratori (delle quali, come comprovato dall'evoluzione successiva della legislazione, meritavano livelli più elevati di tutela proprio i "salariati fissi") e dall'inconveniente, sul piano della pratica applicazione, della corresponsione in ogni caso ai "giornalieri di campagna" (braccianti) di un'indennità provvisoria, salvo conguaglio (stante il sistema di rilevazione mediante decreto ministeriale emanato, comunque, sulla base delle retribuzioni dell'anno precedente). A risolvere i dubbi interpretativi non concorreva l'art. 2, comma 17, (primo alinea) della legge n. 549/1995, che si era semplicemente limitato a "congelare" le prestazioni previdenziali temporanee per gli anni a venire, ed in attesa di una definitiva sistemazione della materia, sulla base del salario medio convenzionale rilevato nel 1995 e, comunque, con riferimento a tutte, senza distinzioni, le categorie di lavoratori agricoli;
rafforzava, invece, il convincimento dell'erroneità di un'interpretazione, che portava a ritenere praticato ai "salariati fissi" un trattamento deteriore rispetto ai "giornalieri” (o braccianti), l'intervento legislativo attuato con il d.l. n. 791/1981, il cui art. 14, comma settimo, aveva imposto il calcolo dei contributi e delle prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato secondo le modalità valevoli in generale per gli altri lavoratori dipendenti, e cioè sulla base delle retribuzioni effettive e non convenzionali. Né la regula iuris imposta dalla legge interpretativa era sospettabile di illegittimità costituzionale, ove letta nel senso di riconoscere agli operai agricoli a tempo determinato un trattamento peggiore di quello riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 14, settimo comma, del d.l. n. 791/1981 cit., dato che quest'ultima disposizione, nel suo riferimento ai soli rapporti di lavoro stabili, era pienamente e razionalmente giustificata da motivi non 4 discriminatori;
privi, altresì, di fondamento dovevano ritenersi i dubbi di legittimità derivanti dall'operato richiamato, ai fini interpretativi, al secondo comma dell'art. 3 della l. n. 457/1972: norma che si poteva ritenere, almeno parzialmente, abrogata dalla citata disciplina del 1981: richiamo, che, al contrario, confermava piuttosto la natura interpretativa della legge, considerata altresì la piena compatibilità con il fatto che, per il futuro, si stava esaurendo anche lo spazio applicativo della disciplina di cui al terzo comma, oggetto di interpretazione, per effetto della riforma di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 146/1997. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso SA Di UR adducendo a sostegno un unico complesso motivo - sviluppato sotto distinti profili in relazione a dedotta violazione, da parte della Corte di Appello di Bari, delle norme di legge applicabili nella specie ed a vizi di motivazione e sollevando, gradatamente, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 (ventunesimo comma) della legge n. 144/1999. L'I.N.P.S. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE Ia . Con il ricorso si deduce violazione degli articoli 3, secondo e terzo comma, della legge n. 457/1972; dell'art. 14, settimo comma, del d.l. n. 791/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 54/1982; dell'art. 2, comma 17, (primo alinea), della legge n. 549/1995; dell'art. 4 d. lgs. n. 146/1997; dell'art. 45, comma 21, della legge n. 144/1999; ed inoltre vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia. I/b -. Si sostiene che l'interpretazione dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 457/1972, posta a fondamento della domanda giudiziale, è l'unica conforme al tenore letterale della legge e alla sua ratio, 5 desumibile anche dai lavori preparatori, di provvedere in maniera più favorevole per i cd. "giornalieri di campagna", stante la precarietà dei loro rapporti e la loro presenza prevalentemente nelle aree meridionali, caratterizzate da maggiore disoccupazione. D'altra parte, a tale interpretazione non osta la conseguenziale necessità di operare dei conguagli a seguito della successiva pubblicazione dei decreti ministeriali relativi ai dati retributivi dell'anno di competenza, come del resto è stato precisato in varie pronunzie giurisprudenziali e in circolari dell'I.N.P.S.. Conferma della medesima interpretazione, del resto, era desumibile dalla legge n. 549/1995, il cui “congelamento", con effetto dal 1996, dei salari medi convenzionali rilevati nel 1995 ai fini delle prestazioni temporanee in agricoltura, in tanto aveva un senso in quanto si presupponesse che, altrimenti, per le prestazioni di competenza del 1996 avrebbe dovuto farsi riferimento ai salari rilevati (cioè relativi) al medesimo anno. I/c. Quanto alla disposizione dell'art. 45, comma 21, della legge n. 144/1999, pur rilevandosi nel motivo di ricorso, in sede di introduzione alla relativa problematica, che il legislatore aveva fatto ricorso surrettiziamente allo strumento dell'interpretazione autentica, per introdurre, in realtà una disciplina sostanzialmente modificatrice della normativa vigente, allo scopo di attribuirle un'inammissibile portata retroattiva, in via principale si sostiene che, in effetti, la norma sopravvenuta ha una portata nettamente innovativa, in quanto ha effettuato un rinvio, al quale è attribuibile carattere formale e non materiale, ad una norma - il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 457/1972 in realtà abrogata dall'art. 14, settimo comma, del d.l. n. - 791/1981 (convertito nella legge n. 54/1982), norma, quest'ultima, che, per i lavoratori a tempo indeterminato, ha abbandonato il riferimento al parametro della retribuzione convenzionale, agganciando le prestazioni 6 da erogare alla retribuzione effettiva: è ravvisabile, dunque, la volontà del legislatore di introdurre una totale perequazione fra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, con una norma di sicura portata innovativa e perciò non applicabile per il passato. I/d -. In via subordinata, con riferimento all'ipotesi della qualificazione della norma in esame quale interpretativa con effetti retroattivi, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della relativa disposizione di legge, in riferimento: a) all'art. 3 Cost., perchè, contrastando con il principio di razionalità, equità e non arbitrarietà delle scelte del legislatore, fa riferimento ad una norma implicitamente abrogata, introducendo per i lavoratori agricoli a tempo determinato un sistema di calcolo addirittura peggiorativo rispetto a quello previsto per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato;
b) all'art. 38, secondo comma, Cost. e specificamente al principio della "adeguatezza" delle prestazioni previdenziali dallo stesso previste - in attuazione del quale le prestazioni previdenziali contro la disoccupazione non possono limitarsi ad assicurare una prestazione in occasione delle singole mancanze periodiche di lavoro, ma devono garantire un minimo reddito annuo -, perchè la norma priva di fatto i lavoratori interessati di una prestazione già maturata e loro spettante;
c) al combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost., perchè una riduzione inopinata ed immotivata delle prestazioni temporanee a favore dei lavoratori agricoli, le quali tendono ad assicurare un reddito minimo annuo, incide in maniera determinante sul concetto di sufficienza della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ed altresì incide sul trattamento pensionistico dei medesimi lavoratori. 7 II -. Il ricorso come dinanzi preposto appare infondato, con la precisazione che alcun autonomo rilievo può attribuirsi alle censure formulate con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, atteso che, in relazione ad una questione la cui soluzione dipende esclusivamente dall'interpretazione di atti normativi, la cognizione del giudice di legittimità investe direttamente la disposizione, senza il "filtro" rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata. III/a-. Priorità logica riveste l'esame della tesi secondo la quale, l'art. 45, comma 21, della legge n. 144/1999, nel sancire l'applicazione ai "giornalieri di campagna" (o braccianti) della medesima regola, quanto all'anno di rilevazione della retribuzione media, operante per i salariati fissi in agricoltura, avrebbe espresso il principio della parificazione fra le due categorie, con effetti innovativi e non retroattivi. Ciò dovrebbe desumersi dal fatto che la norma richiamata (comma secondo dell'art. 3 della legge n. 457/1972) era già stata implicitamente abrogata dal d.l. n. 791/1981, sicchè il richiamo doveva intendersi operato al nuovo regime previdenziale (unico) operante per le due diverse categorie. III/b . La proposta lettura dell'art. 45, comma 21, della legge n. 144/1999 si pone in evidente violazione dell'art. 12, comma primo, delle “disposizioni sulla legge in generale", poichè il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore, è di imporre una regola esclusivamente diretta a stabilire le modalità da osservare per determinare l'ammontare della retribuzione di riferimento, ai fini delle prestazioni previdenziali, dei "giornalieri di campagna". III/c. Non trovano, quindi, giustificazione alcuna i dubbi in ordine al significato dell'art. 45, comma 21, cit. e, ancorchè fosse fondata la tesi della già avvenuta abrogazione implicita del secondo comma dell'art. 3 8 della legge n. 457/1972 - tesi che non vale approfondire al fine della presente decisione - non per questo il risultato interpretativo potrebbe essere posto in discussione, considerato altresì che il legislatore non incontra alcun ostacolo giuridico nella decisione di formulare un precetto mediante il richiamo ai contenuti di una norma abrogata. Del resto, è proprio della tecnica di una legge di interpretazione autentica - la cui funzione consiste nella determinazione del significato che, fin dall'origine, deve essere ascritto alla disposizione interpretata come il solo significato "vero" intervenire senza innovarne il contenuto - mediante sostituzioni, soppressioni o aggiunte ed in questa prospettiva deve collocarsi il richiamo di una norma (in ipotesi) abrogata. IV/a - Privo di rilevanza immediata e diretta è l'esame delle argomentazioni svolte nel motivo di ricorso a sostegno della tesi RR. secondo la quale l'art. 3, comma terzo, della legge n. 457/1972, doveva interpretarsi nel senso che, per i "giornalieri di campagna”, l'anno di riferimento per il calcolo delle retribuzioni fosse quello di competenza e non l'anno precedente. Si tratta di questione risolta direttamente dal legislatore, che ha imposto la regula iuris secondo la quale il riferimento deve farsi all'anno precedente. Va, infatti, senza dubbio affermata la portata retroattiva della disposizione legislativa in esame. IV/b -. E' fuori discussione, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi da questa Corte (conformi del resto alle posizioni assunte dalla Corte Costituzionale), che, pur dovendosi ammettere la facoltà del legislatore di emanare leggi interpretative con la connaturale portata retroattiva, senza che ciò comporti conflitto con il potere giurisprudenziale (l'efficacia retroattiva non incide sulla potestas iudicandi, bensì sul modello di decisione cui l'esercizio della potestà 9 deve attenersi) non è sufficiente, a tali fini, la sola autoqualificazione, ma si richiede, per attribuire il carattere di norma di interpretazione autentica, che la previsione sia diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, occorrendo comunque che la scelta assunta dal precetto interpretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato. Sulla base di questi principi, leggi formalmente definite di interpretazione autentica, sono state ritenute innovative ed applicabili solo a partire dalla loro entrata in vigore, allorchè l'essenza interpretativa veniva ad essere contraddetta e negata dallo stesso testo PR normativo (mediante la diretta modificazione delle disposizioni che si pretendeva di interpretare) e senza che vi fossero elementi per ritenere il nuovo precetto dettato anche per il passato (cfr. Cass. 2 maggio 1990, n. 3614; Cass. 4 febbraio 1993, n. 1361). IV/c -. Ma è stato anche precisato che, in difetto di precisi elementi che inducano a ritenere il contrario, quando il legislatore esprime dichiaratamente la volontà di intervenire al fine di “interpretare” norme vigenti, non è consentito negare la portata retroattiva della regola, ancorchè siano presenti i tratti caratteristici della norma innovativa (Cass. 24 novembre 1979, n. 6149; Cass. 12 luglio 1986, n. 4526). Invero, la giurisprudenza meno recente della Corte Costituzionale sembrava esprimere il principio secondo cui il ricorso alla qualificazione di legge di interpretazione autentica, quale mero espediente per mascherare la retroattività, costituiva indizio di eccesso di potere legislativo e, dunque, di irragionevolezza (cfr., fra le ultime decisioni in tal senso, Corte Cost. 23 novembre 1994, n. 397; Corte Cost. 25 luglio 1995, n. 376). 10 Negli arresti più recenti, il Giudice delle leggi, al cospetto di norme recanti l'autoqualificazione di interpretazione autentica, ma con contenuti in realtà innovativi, ne ha scrutinato la legittimità mediante la verifica sostanziale dei valori costituzionali contraddetti dalla retroattività attribuita al nuovo precetto (cfr. Corte Cost. 8 settembre 1995, n. 421), pervenendo, infine, all'enunciazione del principio secondo il quale "non è affatto decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia una norma innovativa con efficacia retroattiva", e ciò quale sviluppo del pacifico concetto che il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio 2 attenersi non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si 4 eccettua la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale 8 (Corte Cost. 23 dicembre 1997, n. 432): il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che siano, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti>> (si veda, in particolare, Corte Cost. 11 giugno 1999, n. 229). V/a-. Pertanto, è sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che può venire in considerazione la cd. funzione di interpretazione autentica che una norma sia chiamata a svolgere con efficacia retroattiva. Al riguardo, ritiene la Corte che "non possa essere condivisa la dedotta, con il motivo di ricorso, non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale" della legge di cui deve farsi applicazione per la risoluzione della controversia, questione 11 nell'ambito della quale soltanto possono diventare (indirettamente) influenti i problemi interpretativi dell'originario testo dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 457/1972. V/b . Si deve constatare, in primo luogo, come del resto ampiamente dimostrano le complesse argomentazioni svolte negli atti delle parti e nelle sentenze pronunciate nei giudizi di merito, che la formulazione dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 457/1972 originava legittimi dubbi interpretativi, potendo giustificare sia l'interpretazione intesa a privilegiare il dato testuale, sia quella, sistematica, intesa a ritenere che "vigenti al 30 ottobre di ogni anno" fosse espressione che recasse pur sempre sottinteso il riferimento all'anno precedente, stante l'identità, rispetto al secondo comma dello stesso articolo, del sistema di rilevazione a mezzo di decreto ministeriale. Ed infatti, alla seconda lettura l'I.N.P.S. aveva conformato i suoi comportamenti di adempimento delle prestazioni, senza dar luogo, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, a contrasti per un lunghissimo arco temporale, manifestandosi la divergenza di opinioni, con l'inizio del contenzioso, solo a seguito del "congelamento” delle indennità attuato dalla legge 549/1995: legge, quest'ultima, che, per il solo fatto di recare una disciplina unica per le indennità dovute ai salariati fissi ed ai giornalieri di campagna, non poteva risolvere i dubbi interpretativi. La norma di cui alla legge n. 144/1999, dunque, trova indiscutibilmente la giustificazione della propria efficacia retroattiva, sotto il profilo della ragionevolezza, nell'esistenza di un obiettivo dubbio ermeneutico e nell'esigenza di certezza dell'azione dell'ente di previdenza. V/c -. La rilevata sussistenza dell'oggettiva incertezza del significato della norma interpretata induce ad escludere altresì la violazione del principio dell'affidamento, dal momento che nessun legittimo 12 affidamento poteva sorgere sulla base di una lettura unilaterale della norma, contraria alla prassi applicativa seguita per lungo tempo ed in assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul tema. Non può in nessun modo affermarsi, perciò, che la legge retroattiva abbia inciso su posizione acquisite, togliendo vantaggi previdenziali già acquisiti al patrimonio degli interessati, dovendosi certamente escludere che la valutazione di conformità alla Costituzione di una legge retroattiva possa dipendere dall'ipotetico giudizio circa la fondatezza di una delle possibili interpretazioni. VI/a-. Su di un piano diverso si collocano gli altri dubbi espressi nel ricorso circa la legittimità costituzionale della regola che impone di calcolare la retribuzione convenzionale dei braccianti, ai fini delle prestazioni previdenziali, sulla base delle retribuzioni in vigore nell'anno precedente e non in quello di competenza. Tali dubbi, a giudizio della Corte, sono totalmente privi di fondamento. VI/b . Ribadito il concetto che la legge interpretativa non ha sottratto . R M diritti e diminuito livelli di tutela previdenziale già acquisiti, va altresì esclusa la violazione del principio di uguaglianza in rapporto al trattamento fruito dai salariati fissi. Nell'ambito dei meccanismi della legge n. 457/1972, le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento, ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata fra tutte le qualifiche, e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi. Se è vero, poi, che il d.l. n. 791/1981 ha sancito l'abbandono per i salariati fissi del sistema della retribuzione convenzionale - questione che, come si è già avvertito, la Corte non ha motivo di 13 approfondire, ancorché si possa manifestare qualche dubbio circa la coincidenza tra questa categoria e quella degli operai agricoli a tempo indeterminato: (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 1997, n. 265) -, la disparità di trattamento si sarebbe verificata per effetto di norme del tutto diverse da quelle concernenti il calcolo della retribuzione convenzionale, che sono le uniche che vengono in rilievo nella controversia. VI/c. Infine, il criterio di computo della retribuzione convenzionale con riferimento ai livelli retributivi dell'anno precedente, incide in misura molto modesta sui livelli complessivi della tutela assicurativa e, giustificata dai risparmi ben più consistenti della gestione previdenziale (con l'evitare il sistema dei conguagli), non può assolutamente ritenersi in contrasto con l'art. 38 Cost., nella sua correlazione con l'art. 36 della stessa Carta fondamentale. VII -. In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna della parte soccombente, non ricorrendo nella specie l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ.. Così deciso, in Roma, il giorno 29 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Na Pali extension Shilli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oggi, -5.61, 2001) R P U IL CANCELLERE