Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2005, n. 13404
CASS
Sentenza 17 febbraio 2005

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Massime1

In tema di esecuzione, con riferimento all'ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice, al giudice non è consentito di procedere ad accertamenti ulteriori al fine di stabilire se il fatto per il quale era stata pronunziata condanna costituisca o meno reato, dovendo egli limitarsi ad interpretare il giudicato e quindi ad accertare se nella contestazione risultino gli elementi costituenti la nuova categoria dell'illecito; la verifica, invero, demandata al giudice dell'esecuzione consiste nel confronto del fatto contestato nell'imputazione e accertato nella sentenza con gli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa. (Nella fattispecie, relativa alla legge n.61 del 2002 in materia di disposizioni penali sulle società e di bancarota fraudolenta, la Corte ha annullato l'ordinanza nella quale il giudice aveva indebitamente sostituito la propria valutazione di merito - tratta dall'esame diretto della documentazione - invece di limitarsi alla semplice operazione di riscontro circa gli elementi specializzanti dello "ius superveniens").

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2005, n. 13404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13404
Data del deposito : 17 febbraio 2005

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