Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di esecuzione, con riferimento all'ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice, al giudice non è consentito di procedere ad accertamenti ulteriori al fine di stabilire se il fatto per il quale era stata pronunziata condanna costituisca o meno reato, dovendo egli limitarsi ad interpretare il giudicato e quindi ad accertare se nella contestazione risultino gli elementi costituenti la nuova categoria dell'illecito; la verifica, invero, demandata al giudice dell'esecuzione consiste nel confronto del fatto contestato nell'imputazione e accertato nella sentenza con gli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa. (Nella fattispecie, relativa alla legge n.61 del 2002 in materia di disposizioni penali sulle società e di bancarota fraudolenta, la Corte ha annullato l'ordinanza nella quale il giudice aveva indebitamente sostituito la propria valutazione di merito - tratta dall'esame diretto della documentazione - invece di limitarsi alla semplice operazione di riscontro circa gli elementi specializzanti dello "ius superveniens").
Commentario • 1
- 1. La violazione dei criteri di competenza non integra il reato di dichiarazione infedele: abolitio criminis parziale (Cass. Pen. n. 30686/2017)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
Indice: Premessa Fatto Decisione Massima Premessa La sentenza n. 30686 del 22 marzo 2017 della terza sezione penale della Cassazione si colloca nel delicato snodo interpretativo originato dalla riforma del diritto penale tributario introdotta dal d.lgs. 158/2015. In particolare, la Corte è chiamata a confrontarsi con la portata del nuovo comma 1-bis dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, norma che ha escluso la rilevanza penale di alcune condotte contabili – tra cui la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza – purché relative a elementi oggettivamente esistenti. La pronuncia chiarisce i limiti di operatività del principio di continuità normativa e sancisce un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2005, n. 13404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13404 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 17/02/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 752
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015831/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA RI N. IL 24/11/1950;
avverso ORDINANZA del 06/11/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 6/11/2003 (dep. il 19/12/2003) la Corte di Appello di Catania ha rigettato la richiesta di revoca di cui agli artt. 223- 216 comma 1^ n.2 L. Fall, e 2621 n. 1 C.C.-223 L. Fall.. La Corte territoriale - alla quale era pervenuto l'incidente di esecuzione proposto dal difensore dello AD il 25/2/2003 al Tribunale di Ragusa, dichiaratosi incompetente con ordinanza 23/5/2003 - preso atto delle modifiche normative intervenute in tema di false comunicazioni sociali e, conseguentemente, in materia di bancarotta impropria da reato societario, ha infatti ritenuto che i nuovi elementi specializzanti introdotti nella normativa in questione risultassero nell'ambito dell'accertamento compiuto dalla sentenza terminativa di merito;
sicché essendo nella condotta dello AD (già penalmente rilevante sotto la vecchia normativa) ravvisabili gli estremi dei reati di nuova introduzione, non poteva addivenirsi ad alcuna revoca di sentenza.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dello AD con atto del 23/1/2004 nel quale hanno articolato due motivi di censura.
OSSERVA
Con il primo motivo si prospetta mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 673 C.P.P. con riferimento ai limiti alla cognizione del Giudice dell'esecuzione nella rivisitazione del giudizio di merito. La difesa, richiamato quell'indirizzo giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell'art. 673 comma 1^ C.P.P., al Giudice dell'esecuzione, nel caso di abrogazione di una norma incriminatrice, non è consentita l'esecuzione di accertamenti ulteriori al fine di stabilire se il fatto per il quale era stata pronunciata condanna costituisca o meno reato, dovendo egli limitarsi ad interpretare il giudicato e quindi ad accertare se nella contestazione fatta all'imputato risultino tutti gli elementi costituenti la nuova categoria dell'illecito, ha rilevato come nella specie la Corte territoriale, pur dichiarando di aderire a siffatto orientamento giurisprudenziale, se ne fosse discostata procedendo, da un canto, e sostanzialmente, al riesame del giudizio di merito ed ignorando, dall'altro canto, come in imputazione nulla si osservasse in ordine al nesso eziologico tra il falso in bilancio e la causazione del dissesto (semmai dalla motivazione della sentenza in questione risultando che lo AD aveva cercato di evitare tale dissesto). In conclusione doveva emergere che non era ravvisabile nella condotta dello AD, quale contestata ed accertata in sentenza, l'esistenza e la configurabilità dei reati di cui agli artt. 2621-2622 C.C. e 223 L.F..
Con il secondo motivo i difensori ricorrenti hanno dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione di legge, con riferimento all'esclusione dell'abolitio criminis nel caso di condanna intervenuta per il reato di cui all'art. 223 L.F., quando il capo di imputazione o la sentenza oggetto del giudizio di esecuzione non menzionino ne' lo stato di dissesto quale evento del reato, ne' il nesso causale tra il reato societario e lo stato di dissesto. In particolare si è osservato come, sulla base di quanto argomentato dal Giudice della sentenza in questione, le condotte di falso in bilancio addebitate allo AD fossero state realizzate al fine di fronteggiare una situazione di crisi di liquidità e non già al fine di causare il dissesto della società e come pertanto i fatti non fossero oggi punibili ai sensi della novellata fisionomia dell'art. 223 L.F. e del disposto di cui agli attuali artt. 2621-2622 C.C., mancando in relazione al primo di essi l'elemento dell'induzione in errore dei destinatali delle comunicazioni sociali (sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo) ed in relazione al secondo articolo l'elemento costitutivo dell'evento del danno ai soci ed ai creditori. Ritiene il Collegio, procedendo all'esame congiunto dei due connessi motivi, che la censura sia in parte qua fondata e che debba conseguentemente annullarsi l'impugnata ordinanza e disporsi rinvio per nuovo esame allo stesso Ufficio.
Coglie infatti nel segno la difesa del ricorrente nel rammentare, nel primo motivo, come dopo l'intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte con la sentenza 25887/2003, con riguardo alla delimitazione degli effetti degli artt. 1 e 4 D.Lgs. 61/02 (e segnatamente alla riscrittura dell'art. 223 comma 2 n. 1 del R.D. 267/42) sulla valutazione demandata al Giudice della esecuzione chiamato allo scrutinio di cui all'art. 673 C.P.P., debbasi condizionare detta valutazione alla verifica del fatto concreto. È invero esatto che se dalla scelta legislativa si desume il chiaro intento di mantenere la sanzione penale per le sole condotte di falso in bilancio che siano causalmente legate al dissesto della società e se quindi ben può affermarsi che la novella non ha comportato alcuna drastica abolitio criminis ma un effetto parzialmente abrogativo (art. 2 c. 3 C.P.) per quei fatti anteriori che non siano sovrapponigli alla nuova, più articolata fattispecie (cfr, Cass. sez. 5^ n. 40823/2004), è anche chiaro quale sia il contenuto della verifica demandata al Giudice della esecuzione, quello del confronto del fatto contestato (in imputazione) ed accertato (in sentenza) con gli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa, imputazione e sentenza essendo - come con efficacia sintetizzato nel ricorso - i soli strumenti di lavoro del giudice dell'esecuzione, in particolare dovendo il suo accertamento rigorosamente limitarsi al fatto quale nella sentenza acclarato (cfr. Cass. sez. 5^ n. 26859/2004). Dall'osservanza di tale principio la Corte di merito si è - come denunziato - palesemente sottratta là dove, pur richiamato programmaticamente il proprio onere di scrutinare la sussistenza degli elementi specializzanti dello jus superveniens nel solo ambito della imputazione e dell'accertamento della sentenza irrevocabile, ha poi enfatizzato elementi tratti direttamente dalla documentazione e sostituito indebitamente, e su tali premesse, la propria valutazione di merito alla semplice operazione di riscontro, nella sentenza irrevocabile, di un accertamento del collegamento causale tra falsità e dissesto, omettendo di congruamente motivare a tal ultimo proposito.
Solo che se tale è il vizio attingente la pronunzia impugnata, ed esattamente denunziato nel primo motivo, non ha ingresso in questa sede di legittimità la pretesa, pur sviluppata nel secondo motivo, per la quale dovrebbe emergere ex actis che il contestato ed accertato contegno fraudolento dello AD avrebbe avuto l'intento e l'efficacia non già di provocare ma di elidere il possibile dissesto sociale, tal verifica appartenendo - e nei ricordati limiti del rigoroso scrutinio dell'accertamento dei fatti operato nella sentenza irrevocabile - al solo giudice del merito, al quale dunque, come giudice di rinvio, competerà la verifica stessa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005