Sentenza 25 ottobre 2016
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, nè valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, a tal fine, può effettuare una sostanziale ricognizione del quadro probatorio già acquisito ed utilizzare elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000, rilevando l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del profilo relativo all'importo dell'imposta evasa, che, dagli elementi agli atti, risultava inferiore alla soglia attualmente rilevante di euro 150.000.00).
Commentari • 4
- 1. La fragilità del “giudicato” e l’incertezza della penaStefano Tocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Stefano Tocci Alla luce dei percorsi interpretativi della Corte europea e della Corte costituzionale l'autore osserva come sia stato eroso il principio del cd. mito del giudicato, che resiste per l'accertamento del fatto ma è sgretolato in punto di pena. Se pertanto per l'accertamento del fatto il “giudicato” costituisce un mito, in relazione alla pena è ormai diventato leggenda. Sommario: 1. Il “mito” del giudicato. - 2. Superamento del giudicato in sede processuale: revisione e ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. - 2.2. Dilatazione dell'operatività dell' art. 625 bis c.p.p.; 3.- La “flessibilità” del giudicato in punto di pena. 4. - Casi di “illegalità della pena” 1. Il …
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di Stefano Tocci Alla luce dei percorsi interpretativi della Corte europea e della Corte costituzionale l'autore osserva come sia stato eroso il principio del cd. mito del giudicato, che resiste per l'accertamento del fatto ma è sgretolato in punto di pena. Se pertanto per l'accertamento del fatto il “giudicato” costituisce un mito, in relazione alla pena è ormai diventato leggenda. Sommario: 1. Il “mito” del giudicato. - 2. Superamento del giudicato in sede processuale: revisione e ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. - 2.2. Dilatazione dell'operatività dell' art. 625 bis c.p.p.; 3.- La “flessibilità” del giudicato in punto di pena. 4. - Casi di “illegalità della pena” 1. Il …
Leggi di più… - 3. cosa fa il giudice dell'esecuzione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 maggio 2025
Cosa può fare il giudice dell'esecuzione nel caso di richiesta della revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione. 1. La questione: violazione degli artt. 123, comma 3, e 666 comma 5, cod. proc. pen., 49 d.lgs. n. 231 del 2027, 111 sesto comma, Cost., nonché vizi della motivazione Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava un'istanza tendente ad ottenere la revoca per abolitio criminis di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. Ciò posto, avverso questa decisione …
Leggi di più… - 4. La violazione dei criteri di competenza non integra il reato di dichiarazione infedele: abolitio criminis parziale (Cass. Pen. n. 30686/2017)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
Indice: Premessa Fatto Decisione Massima Premessa La sentenza n. 30686 del 22 marzo 2017 della terza sezione penale della Cassazione si colloca nel delicato snodo interpretativo originato dalla riforma del diritto penale tributario introdotta dal d.lgs. 158/2015. In particolare, la Corte è chiamata a confrontarsi con la portata del nuovo comma 1-bis dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, norma che ha escluso la rilevanza penale di alcune condotte contabili – tra cui la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza – purché relative a elementi oggettivamente esistenti. La pronuncia chiarisce i limiti di operatività del principio di continuità normativa e sancisce un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2016, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2016 |
Testo completo
05248 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da 2280 Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. sez. Gastone Andreazza CC 25/10/2016 R.G.N. 15710/2016 Antonella Di Stasi Alessandro Andronio Giuseppe Riccardi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN ON, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2016 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN ON ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 15/02/2016 dal Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca della sentenza del 28/04/2015 che aveva pronunciato declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000. Deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 2 cod. pen., 673, comma 2, e 531 cod. proc. pen., esponendo che, sebbene l'imputazione avesse indicato GR in € 427.037,00 l'imposta evasa, nondimeno era emerso, dall'istruttoria dibattimentale svolta (ed in particolare dalla deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate), che l'imposta evasa era risultata pari ad un importo prossimo a € 103.000,00 (soglia di rilevanza penale vigente all'epoca della sentenza); successivamente all'innalzamento della soglia, operato con il d.lgs. 158/2015, ed alla parziale ablitio criminis per i fatti fino a € 150.000,00, il giudice dell'esecuzione avrebbe dunque dovuto prenderne atto e revocare la sentenza dichiarativa della prescrizione, in applicazione dell'art. 673, comma 2, cod. proc. pen.; lamenta che, invece, il giudice dell'esecuzione abbia rigettato la richiesta, ritenendo che gli fosse precluso un accertamento nel merito, anche perché l'imputato non aveva rinunciato alla prescrizione. Con memoria pervenuta il 23/09/2016 il difensore del ricorrente ha ribadito le argomentazioni esposte, evidenziando che l'istruttoria dibattimentale era stata esaurita mediante escussione dell'unico testimone indicato in lista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. L'istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato prevista dall'art. 673 cod. proc. pen. non costituisce un mezzo di impugnazione che consenta la rivisitazione del giudizio di merito, non essendo permesso, al giudice dell'esecuzione adito ai sensi del menzionato articolo 673 una nuova valutazione dei fatti processuali. Egli, invero, deve soltanto giudicare se, allo stato degli atti, il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna sia stato oggetto di depenalizzazione, tenendo conto, nell'effettuare l'indagine, della contestazione, salvo che il fatto stesso risulti immutato o diversamente qualificato, quando tale mutamento di qualifica, abbia rilevanza (Sez. 4, n. 550 del 26/02/1997, Lanotte, Rv. 207329). In tema di revoca per "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., deve escludersi l'operatività dell'istituto allorché esso richieda da parte del giudice dell'esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, ma un'indagine valutativa in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni alle quali è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo (Sez. 1, n. 27300 del 05/07/2005, Maiello, Rv. 232002). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di revoca sul duplice rilievo che, trattandosi di sentenza di prescrizione del reato, il giudice della cognizione non era entrato nel merito dell'imputazione, e che la 2 4 contestazione indicava una somma di imposta pari ad € 427.037,00, superiore alla soglia attualmente rilevante di € 150.000,00; quanto alle dichiarazioni del teste, le stesse non erano state oggetto di valutazione da parte della sentenza, proprio in considerazione della declaratoria di prescrizione. Tuttavia, va al riguardo evidenziato che quando l'abolitio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice è richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, ciò anche se la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività. In tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l'analisi del capo di imputazione, può anche scendere all'esame degli atti processuali per verificare ed accertare, attraverso di essi, la consistenza ed i contorni della condotta, senza però valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non consentito (Sez. 6, n. 22539 del 10/03/2003, Di Nardo, Rv. 226196); infatti, il giudice dell'esecuzione richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis" a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, nè valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale accertamento, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata (Sez. 1, n. 23243 del 24/05/2002, Mazzuoccolo, Rv. 221646, in una fattispecie relativa a revoca di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non considerata più arma dall'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei proiettili, di energia cinetica inferiore a 7,5 jouls). Nel caso in esame, non vi è stata alcuna valutazione, neppure implicita, da parte del giudice della cognizione, in ordine al profilo dell'importo dell'imposta evasa, in quanto non rilevante all'epoca della decisione (allorquando la soglia era pari ad € 103.000,00); sicchè, non richiedendosi una rivalutazione del merito, non consentita in sede di esecuzione, va comunque effettuata una sostanziale ricognizione del quadro probatorio (nella specie, rappresentato dalla sola deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate), che implichi una valutazione nei limiti dell'evidenza probatoria degli elementi costitutivi del reato divenuti rilevanti in seguito alla sopravvenuta abolitio criminis parziale. St Va pertanto annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 25/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Luca Ramacci Gicesepe Riccard سلا DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 FEB 2017 AL CANCELLIERE Mañani Luand