Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
Al giudice dell'esecuzione l'art. 673 cod. proc. pen. non riconosce quel potere di rivalutare il fatto che, del tutto eccezionalmente, é attribuito dall'art. 671 cod. proc. pen., solo ai fini dell'applicazione del concorso formale e della continuazione di reati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. avanzata dalla difesa in relazione ad una condanna concernente il delitto di cui all'art. 524 cod. pen., abrogato dall'art. 1 legge n. 66 del 1996, ritenendo che la norma abrogata coincidesse con la condotta tipica del delitto di cui all'art. 574 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. La violazione dei criteri di competenza non integra il reato di dichiarazione infedele: abolitio criminis parziale (Cass. Pen. n. 30686/2017)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
Indice: Premessa Fatto Decisione Massima Premessa La sentenza n. 30686 del 22 marzo 2017 della terza sezione penale della Cassazione si colloca nel delicato snodo interpretativo originato dalla riforma del diritto penale tributario introdotta dal d.lgs. 158/2015. In particolare, la Corte è chiamata a confrontarsi con la portata del nuovo comma 1-bis dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, norma che ha escluso la rilevanza penale di alcune condotte contabili – tra cui la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza – purché relative a elementi oggettivamente esistenti. La pronuncia chiarisce i limiti di operatività del principio di continuità normativa e sancisce un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
550/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 27/10/2004
SENTENZA
N. 4121/04
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. TERESI RENATO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SILVESTRI GIOVANNI П N. 012256/2004 2. Dott. GIORDANO UMBERTO
3. Dott. CORRADINI GRAZIA П
n 4. Dott.URBAN GIANCARLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 22/07/1967 1) DE VI GIUSEPPE
avverso ORDINANZA del 20/01/2004
TRIBUNALE di BRINDISI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO hacheres to lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO du dichiararsi incmusissifica il ricorso
1- us
con ordinanza in data 20/1/04 il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione su richieste del P.M. e di De TA SE riguardanti la posizione di costui, ha tra l'altro respinto istanze dal predetto avanzate onde ottenere la revoca per intervenuta abolitio criminis, ai sensi dell'art. 673 C.P.P., di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei suoi confronti il 14/10/92 dalla Corte di appello di
Lecce per il reato di cui all'art. 524 C.P. (ratto di persona minore degli anni quattordici a fine di matrimonio commesso nel 1986) e l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 C.P.P., a due gruppi di fatti oggetto di sei sentenze irrevocabili di condanna.
Il primo gruppo comprende un tentato furto commesso nel marzo 1986 (sentenza 19/2/92
Pretore Brindisi), reati di rapina, lesioni e violazione delle leggi sulle armi commessi nel luglio 1986 (sentenza 10/3/87 Corte assise Brindisi) e un furto commesso nell'agosto 1989
(sentenza 3/8/89 Pretore Brindisi); il secondo comprende un reato di ricettazione commesso nell'ottobre 1991 (sentenza 6/4/00 Corte appello Lecce), reati di contrabbando e violazione delle leggi sull'IVA commessi nell'ottobre 1994 (sentenza 1/3/01 Corte appello Lecce) e un reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso commesso sino all'aprile 1996
(sentenza 19/4/98 Tribunale Brindisi).
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, quanto all'istanza di applicazione dell'art. 673 C.P.P.,
che l'abrogazione dell'art. 524 C.P. operata dall'art. 1 legge 15/2/96 n. 66 non abbia
UNR determinato vera e propria abolitio criminis, coincidendo la fattispecie contemplata dalla norma abrogata con la condotta tipica del delitto di cui all'art. 574 C.P. (sottrazione di persone incapaci) e differenziandosene unicamente per la qualificazione del fine, e quanto all'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato che non ne esistessero i presupposti.
- 2 - ля Contro questa pronuncia il difensore del De TA ha proposto ricorso per cassazione integrato da motivi nuovi con i quali del tutto inammissibilmente lamenta anche, per la prima volta, un errore che vi sarebbe nel provvedimento di cumulo quanto al calcolo della pena -
deducendo sotto entrambi i profili violazione di legge e vizio di motivazione.
La doglianza che attiene al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione è priva di fondamento, poiché il giudice dell'esecuzione ha dato corretta ed esauriente giustificazione della decisione reiettiva evidenziando, per ciò che riguarda i fatti oggetto delle prime tre sentenze, come si sia trattato di una pluralità di azioni criminose, poste in essere dal condannato con soggetti diversi e in un arco di tempo tutt'altro che ristretto, tra le quali non risultava esservi alcun sostanziale elemento di collegamento e come non fosse stato per nulla dimostrato, per ciò che riguarda i fatti oggetto delle altre tre sentenze, un concreto rapporto tra i reati di contrabbando e ricettazione commessi dal solo De TA e l'attività del sodalizio criminoso di cui aveva fatto parte.
Merita invece accoglimento la doglianza che attiene alla mancata applicazione dell'art. 673
C.P.P. in relazione alla condanna riportata dal De TA per il delitto di ratto di persona minore degli anni quattordici a fine di matrimonio.
A tale conclusione si deve pervenire applicando i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 27/6/01, Avitabile che ha specificamente affrontato, con riferimento alla abrogazione del delitto di oltraggio disposta dalla legge 25/6/99 n. 205, le
problematiche che si pongono quando, come nella analoga situazione in esame, il legislatore ha abrogato un reato in modo secco, senza cioè formulare contestualmente nuove ipotesi criminose in sostituzione o modifica di quelle abolite, ma si rende per effetto dell'abrogazione applicabile, per così dire per espansione, una norma incriminatrice preesistente (quella che punisce l'ingiuria aggravata nel caso dell'oltraggio e quella che punisce la sottrazione di persone incapaci nel caso di specie).
- 3- ля +
Secondo tali principi - dalle Sezioni unite ancora incidentalmente ribaditi nella sentenza
26/3/03, Giordano e altri con cui è stata specificamente esaminata la diversa vicenda che si è
determinata per la successione temporale di leggi penali in materia di delitti di falso societario e di bancarotta fraudolenta impropria - quando vi è stata abrogazione secca deve trovare applicazione il comma 2 e non il comma 3 dell'art. 2 C.P. e, se in fase di cognizione è
possibile in situazioni di questo tipo modificare l'originaria imputazione riqualificando la condotta ai sensi di norme incriminatrici preesistenti previa verifica che di esse ricorrano i presupposti concreti, ciò non è invece sotto nessun profilo consentito al giudice dell'esecuzione al quale l'art. 673 C.P.P. non riconosce quel potere di rivalutare il fatto che del tutto eccezionalmente gli è attribuito dall'art. 671, in attuazione della direttiva n. 97
stabilita dalla legge 16/2/87 n. 81, solo per applicare la disciplina del concorso formale e della continuazione di reati.
Poiché dunque il Tribunale di Brindisi quale giudice dell'esecuzione era a norma dell'art. 673 C.P.P., una volta preso atto della intervenuta abrogazione dell'art. 524 C.P. in applicazione del quale il De TA era stato condannato con la sentenza 14/10/92 della Corte di appello di Lecce, senz'altro tenuto a revocare detta sentenza, non avendo accolto la relativa richiesta deve provvedere in tal senso questa Corte, ai sensi della lettera 1) dell'art. 620 C.P.P.,
previo parziale annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa revoca della sentenza
14/10/92 della Corte di appello di Lecce, che dispone. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 27/10/04.
Il Consigliere est. Il Presidente uchindous selle DEPOSITATA IN CANCELLERIA
14 GEN 2005
IL CANCELLIERE
Rosanna Peni
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