Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 550
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

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Massime1

Al giudice dell'esecuzione l'art. 673 cod. proc. pen. non riconosce quel potere di rivalutare il fatto che, del tutto eccezionalmente, é attribuito dall'art. 671 cod. proc. pen., solo ai fini dell'applicazione del concorso formale e della continuazione di reati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. avanzata dalla difesa in relazione ad una condanna concernente il delitto di cui all'art. 524 cod. pen., abrogato dall'art. 1 legge n. 66 del 1996, ritenendo che la norma abrogata coincidesse con la condotta tipica del delitto di cui all'art. 574 cod. pen.).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 550
Data del deposito : 27 ottobre 2004

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