Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In materia di reati tributari, il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del d.lgs n. 74 del 2000, ne esclude il concorso con il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs., quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione.
Commentari • 4
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I confini tra elusione ed evasione fiscale nella recente giurisprudenza penale di legittimità* di Vito Di Nicola Sommario: 1. Lo stato della giurisprudenza penale di legittimità anteriormente alle riforme del 2015: a) la sentenza Ledda; b) la sentenza Dolce e Gabbana; c) la sentenza Bova; d) la sentenza Dolce e Gabbana-bis. - 2. Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 e il decreto legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, …
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La massima In materia di reati tributari, il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele, di cui all' art. 4 d.lg. n. 74 del 2000 , esclude il concorso con il delitto di frode fiscale, previsto dall' art. 2 d.lg. n. 74 del 2000 , quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione, mentre non opera nel caso in cui siano contestate condotte diversa, una per le omissioni di elementi attivi del reddito e l'altra per elementi passivi inesistenti (Cassazione penale , sez. III , 17/01/2018 , n. 41260). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in dichiarazione infedele? Vuoi consultare altre sentenze in tema di dichiarazione infedele? …
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Indice: Premessa Fatto Decisione Massima Premessa La sentenza n. 30686 del 22 marzo 2017 della terza sezione penale della Cassazione si colloca nel delicato snodo interpretativo originato dalla riforma del diritto penale tributario introdotta dal d.lgs. 158/2015. In particolare, la Corte è chiamata a confrontarsi con la portata del nuovo comma 1-bis dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, norma che ha escluso la rilevanza penale di alcune condotte contabili – tra cui la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza – purché relative a elementi oggettivamente esistenti. La pronuncia chiarisce i limiti di operatività del principio di continuità normativa e sancisce un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2016, n. 28226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28226 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
28 2 2 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da Sent. n.Sez. 330 Elisabetta Rosi ->Presidente - CC - 09/02/2016 Enrico Manzon Angelo Matteo Socci R.G.N. 1383/2015 Aldo Aceto - Relatore - Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA BE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 06/06/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ignazio Patrone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. BE PA ricorre per l'annullamento della sentenza del 06/06/2014 del G.i.p. del Tribunale di Udine che ha applicato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., la pena concordata un anno e tre mesi di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, 4 e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 15, cod. pen., e 4, d.lgs. n. 74 del 2000 e deduce, al riguardo, che il fatto già oggetto di contestazione al capo 1) della rubrica (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, relativa all'anno di imposta 2009) è stato addebitato una seconda volta al capo 6) della medesima rubrica (dichiarazione infedele con indicazione di elementi attivi in misura inferiore a quella effettiva con evasione dell'IRES nella misura di € 337.101,73, relativa anch'essa all'anno 2009). CONSIDERATO IN DIRITTO 5.Il ricorso è fondato.
6. L'imputato è stato condannato, per quanto qui rileva, per i seguenti reati: 1) art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quale legale rappresentante della "Friulgames Srl" (...), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti (...) indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2009 elementi passivi fittizi per 306.376,89 euro;
2) art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quale legale rappresentante della "Friulgames Srl" (...), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2009 elementi attivi in misura inferiore a quella effettiva ed elementi passivi fittizi per un importo complessivo di 1.225.824,47 euro con conseguente evasione dell'IRES per 337.101,73 euro.
6.1.Egli deduce la natura residuale del reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74, cit., applicabile, come recita l'incipit della norma, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3>>, che dunque non può concorrere con il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a lui contestato.
6.2.Il rilievo è fondato.
6.3.In conformità a quanto sostiene anche la dottrina assolutamente maggioritaria, questa Suprema Corte ha già evidenziato il carattere del tutto residuale del reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, chiaramente espresso dalla già citata clausola di sussidiarietà (sulla natura residuale del reato si veda, in motivazione, Sez. 3, n. 2156 del 18/10/2011 - dep. il 19/01/2012, n.m.), che rende impossibile il concorso con il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74, cit., quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione.
6.4.Il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74, cit., si perfeziona a prescindere dal superamento di soglie di punibilità ed il suo più severo trattamento sanzionatorio 2 esprime un maggior disvalore penale rispetto alla condotta tipizzata dal successivo art. 4, anche se l'imposta dovesse essere, per avventura, inferiore a quella evasa mediante la presentazione di una dichiarazione infedele.
6.5.La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine. Così deciso il 09/02/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiElisabet Res Aldo Aceto Alola Icel DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 LUG 2016 IL CANCELLORE Luana Mariani 3