Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 2
Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione, commesso dal titolare di un esercizio alberghiero, non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di prostituzione.
Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, l'art. 512 bis cod. proc. pen., nella formulazione previgente introdotta con la legge n. 356 del 1992, applicabile "ratione temporis" nel momento di acquisizione della prova nel giudizio di primo grado, consentiva la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal cittadino straniero, residente all'estero, citato e non comparso, in presenza di altri elementi di prova, ferma restando la validità dei criteri di cui all'art. 192, comma primo, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova dichiarativa stessa.
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento della prostituzione - Comportamenti implicanti una tolleranza abitualeVittorio Mirra · https://www.filodiritto.com/ · 8 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2004, n. 30132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30132 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento