Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2004, n. 30132
CASS
Sentenza 28 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione, commesso dal titolare di un esercizio alberghiero, non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di prostituzione.

Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, l'art. 512 bis cod. proc. pen., nella formulazione previgente introdotta con la legge n. 356 del 1992, applicabile "ratione temporis" nel momento di acquisizione della prova nel giudizio di primo grado, consentiva la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal cittadino straniero, residente all'estero, citato e non comparso, in presenza di altri elementi di prova, ferma restando la validità dei criteri di cui all'art. 192, comma primo, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova dichiarativa stessa.

Commentario1

  • 1Favoreggiamento della prostituzione - Comportamenti implicanti una tolleranza abituale
    Vittorio Mirra · https://www.filodiritto.com/ · 8 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2004, n. 30132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30132
Data del deposito : 28 maggio 2004

Testo completo