Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 29023
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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In tema di oltraggio, l'abrogazione degli articoli 341 e 344 Cp, disposta dall'articolo 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, Cod pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 673 Cpp., dal giudice dell'esecuzione, al quale non è consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 Cp) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata.

A seguito dell'intervenuta abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, i fatti precedentemente commessi e già contestati come oltraggio a pubblico ufficiale o a pubblico impiegato possono essere riqualificati dal giudice della cognizione, sussistendone i presupposti, come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 Cp), fermo restando, quanto alla condizione di procedibilità, che non può trovare applicazione in tali ipotesi la disposizione transitoria di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 205/99, che ha introdotto nuovi termini per la presentazione della querela esclusivamente con riferimento a quei delitti che sono divenuti perseguibili ad istanza di parte per effetto della medesima legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 29023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29023
Data del deposito : 27 giugno 2001

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