Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 2
In tema di oltraggio, l'abrogazione degli articoli 341 e 344 Cp, disposta dall'articolo 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, Cod pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 673 Cpp., dal giudice dell'esecuzione, al quale non è consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 Cp) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata.
A seguito dell'intervenuta abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, i fatti precedentemente commessi e già contestati come oltraggio a pubblico ufficiale o a pubblico impiegato possono essere riqualificati dal giudice della cognizione, sussistendone i presupposti, come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 Cp), fermo restando, quanto alla condizione di procedibilità, che non può trovare applicazione in tali ipotesi la disposizione transitoria di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 205/99, che ha introdotto nuovi termini per la presentazione della querela esclusivamente con riferimento a quei delitti che sono divenuti perseguibili ad istanza di parte per effetto della medesima legge.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 29023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29023 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pubblica udienza
Dott. ALDO VESSIA - Presidente - del 27/06/2001
1. Dott. BRUNELLO DELLA PENNA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
2. Dott. GUIDO IETTI - Consigliere - N. 43619/1999
3. Dott. DOMENICO LOSAPIO - rel. Consigliere -
4. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere -
5. Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
6. Dott. PIETRO A. SIRENA - Consigliere -
7. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere -
8. Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AB IC AN, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 17.8.1999 dal tribunale monocratico di Vigevano, quale giudice dell'esecuzione, Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso,
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sentenza emessa dal pretore di Vigevano nei confronti di BI IC in data 20.9.1997 per il reato di cui all'art. 341 c.p., eliminando la relativa pena.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mauro D. LOSAPIO, Preso atto che il Presidente ha designato il Consigliere Pierluigi ONORATO per l'estensione della motivazione,
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - in seguito all'entrata in vigore della legge 25.6.1999 n. 205, che, con l'art. 18, ha abrogato il reato di oltraggio di cui all'art.341 c.p., IC AN BI proponeva istanza al tribunale di Vigevano in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, per ottenere ex art. 673 c.p.p. la revoca della sentenza resa dal (a quel tempo) pretore di Vigevano in data 20.9.1997, che l'aveva condannato a pena di giustizia come colpevole - appunto - del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, commesso il 9 marzo 1992 (e quindi prima dell'entrata in vigore della citata legge abrogatrice). La corte d'appello di Milano in data 16.12.1998 aveva poi riformato la sentenza pretorile solo nella misura della pena, fissata in un mese di reclusione. La condanna era poi passata in giudicato in data 12.6.1999.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 17.8.1999, respingeva l'istanza, osservando che la condotta già prevista e punita dall'art. 341 c.p. è identica a quella sanzionata dall'art. 594 c.p., salvo per l'elemento specializzante del soggetto passivo, che nella prima fattispecie è un pubblico ufficiale e nella seconda è qualunque persona privata;
che pertanto l'oltraggio è ora punito come ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p., sicché il menzionato art. 18 della legge 20511999 ha prodotto non una vera e propria abolitio criminis, ma soltanto una successione nel tempo di leggi penali in rapporto di continuità. Per conseguenza - secondo il tribunale adito - si doveva far riferimento non alla disposizione del secondo comma, ma a quella del terzo comma dell'art. 2 c.p., in base alla quale doveva applicarsi la legge posteriore più favorevole, ma col limite del giudicato, che nella specie era già intervenuto e non poteva quindi essere revocato.
2 - Contro tale ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'BI, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 c.p. in relazione all'art. 18 della legge 205/1999. Sosteneva che il fatto-reato dell'oltraggio è strutturalmente diverso da quello dell'ingiuria, tanto più che questo, e non quello, è procedibile solo a querela di parte.
Fissata l'udienza camerale davanti alla terza sezione di questa Corte, il Procuratore generale presentava la sua requisitoria scritta, con la quale aderiva al ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sentenza pretorile già passata in giudicato.
Nella sua articolata argomentazione il pubblico ministero requirente metteva in rilievo che:
a) la Corte costituzionale aveva ritenuto più volte la diversità ontologica fra il reato di oltraggio e quello di ingiuria;
b) tra i due delitti non corre un rapporto di specialità, bensì un rapporto di assorbimento;
c) tra le due fattispecie penali difetta quella "continuità del tipo di illecito" alla quale le sezioni unite della suprema Corte avevano subordinato l'applicabilità del terzo comma dell'art. 2 c.p., in occasione dell'entrata in vigore della legge 26.4.1990 n. 86, che aveva abrogato l'art. 324 c.p. e modificato l'art. 323 c.p.;
d) la Corte costituzionale, dopo aver rivolto inutilmente ripetuti inviti al legislatore per adeguare la disciplina dell'oltraggio ai principi costituzionali, con la sentenza 341/1994, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. nella parte in cui prevedeva come minimo edittale della pena la reclusione per mesi sei, anziché per quindici giorni, "senza con ciò effettuare alcuna opzione invasiva della discrezionalità del legislatore, il quale peraltro resta libero di stabilire, per il reato medesimo, un diverso trattamento sanzionatorio". Orbene, il legislatore aveva risposto a tali sollecitazioni con l'art. 18 della legge 25.6.199 n. 205, abrogando esplicitamente l'art. 341 c.p.. Davanti a tale sequenza normativa, interpretare la legge 205/1999 come produttiva degli effetti previsti dal terzo comma dell'art. 2 c.p. sarebbe irragionevole ed iniquo, perché palesemente in conflitto con la volontà del legislatore e perché potrebbe portare a eseguire ordini di carcerazione per pene detentive inflitte per un reato ormai abrogato proprio in quanto non più "in armonia con una visuale democratica dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini" (secondo le parole della sentenza 341/1994 della Corte costituzionale);
e) dunque tra le tesi in contrasto sì deve accogliere quella dell'abolitio criminis, che nella fase dell'esecuzione è addirittura obbligata, poiché non è concepibile porre in esecuzione una pena che, rispetto al reato ipotizzato come residuo (ingiuria), potrebbe essere addirittura illegale.
3 - La terza sezione della Corte, con ordinanza del 13 giugno 2000, rimetteva il ricorso alle sezioni unite, rilevando che persisteva sul tema un contrasto di giurisprudenza.
Un primo indirizzo giurisprudenziale - sottolineava la sezione remittente - sostiene che, nonostante l'intervento abrogativo, nei fatti di oltraggio permangono aspetti di rilevanza penale sotto il profilo della ingiuria o della minaccia (aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa), nel quadro di un fenomeno riconducibile alla successione di leggi nel tempo (abrogatio sine abolitione). Tale orientamento si dirama poi in due ulteriori sottoindirizzi. Il primo ritiene che il giudice che conosce fatti di oltraggio commessi prima della legge 205/1999, deve sospendere il procedimento e informare la persona offesa del diritto di proporre querela per i reati di ingiuria o di minaccia, così come prevede la disposizione transitoria dell'art. 19 della stessa legge 205/1999. Il secondo sottoindirizzo afferma invece che quest'ultima disposizione non è applicabile, ma che il giudice deve semplicemente accertare se la querela sia stata o meno proposta, e in caso negativo l'azione penale non è procedibile.
Un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale sostiene invece che si è verificata una vera e propria abolitio criminis, che ha fatto venir meno l'antigiuridicità del fatto, senza che residuino profili di rilevanza penale.
4 - Il Primo Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle sezioni unite, che l'hanno trattato all'udienza del 27 giugno 2001. Il Procuratore generale si è riportato alla sua precedente requisitoria scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Prescindendo in questa sede da una critica diretta delle singole tesi giurisdizionali formulate in materia, per limitarsi a un'analisi generale del problema, va anzitutto notato che l'abrogazione disposta con l'art. 18 della legge 25.6.1999 n. 205 ha connotati diversi da quella disposta con la precedente legge n. 86 del 24.4.1990 (modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), che la giurisprudenza consolidata di questa corte ha sempre interpretato come un caso di abrogatio sine abolitione.
Invero, il legislatore del 1990, abrogando l'art. 324 c.p. (interesse privato in atti d'ufficio) e riformulando l'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio), ha chiaramente inteso non abolire del tutto, ma solo ridisegnare le relative fattispecie penali.
Come ha precisato la sentenza Monaco di queste sezioni unite "l'indicata modifica legislativa non ha comportato l'abolizione generalizzata delle anteriori fattispecie criminose di interesse privato e abuso innominato di ufficio, ma la successione ad esse di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, conservato tale rilevanza rispetto ad altre ed anche ampliato sotto qualche aspetto le previgenti previsioni incriminatrici" (Sez. Un. sent. n. 10893 del 27.7.1990, ud. 20.6.1990, Monaco, rv. 185020).
Con la legge 205/1999, invece, il legislatore ha seccamente abrogato i delitti di oltraggio di cui agli artt. 341 e 344 c.p. (art. 18), senza formulare contestualmente nuove ipotesi criminose in sostituzione o modifica di quelle abolite.
Un'analogia si può invece rinvenire con l'intervento realizzato dallo stesso legislatore del 1999 in tema di blocco stradale e ferroviario. La stessa legge 205/1999, con la lettera b) dell'art. 5, ha delegato il Governo a depenalizzare il delitto di cui all'art. 1, primo comma, del D.Lgs. 66/1948, conservando rilievo penale unicamente ai fatti di blocco che concernano la circolazione su strade ferrate o la navigazione, e, nell'ambito delle condotte concernenti strade ferrate, solamente al comportamento specifico di abbandono di oggetti o congegni (riducendo a illecito amministrativo altre condotte quali la mera occupazione fisica di strade ferrate, ad esempio con gruppi di manifestanti politici o sociali). In attuazione della delega, l'art. 17 del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507, oltre a riscrivere il delitto di blocco ferroviario, ha trasformato in illecito amministrativo il blocco stradale e il blocco ferroviario attuato senza oggetti o congegni fisici, "se il fatto non costituisce reato": così palesando la volontà legislativa di continuare a punire le condotte depenalizzate ove integrino altre figure di reato (per esempio il danneggiamento).
L'analogia tra l'art. 18 della legge 205/1999 e l'art. 17 del D.Lgs.507/1999 sta nel fatto che entrambe le modifiche normative configurano mere abolizioni di figure di reato senza formulare contestualmente nuove ipotesi penali. La diversità sta invece nella circostanza che l'art. 17 prevede espressamente la possibilità che la condotta depenalizzata (blocco stradale, e blocco ferroviario senza impiego di congegni fisici) possa in concreto integrare altre ipotesi di reato;
mentre l'art. 18 non prevede espressamente questa possibilità.
Ma quest'ultima circostanza non può che essere accidentale, nel senso che, abolendo il delitto di oltraggio, l'art. 18 non ha escluso affatto la possibilità concreta che la condotta precedentemente sussumibile nella figura dell'oltraggio possa ora integrare altre fattispecie di reato già previste dall'ordinamento penale. Sarebbe infatti in essenziale contrasto con i principi di tipicità penale e di esercizio obbligatorio dell'azione penale pensare che una norma siffatta possa implicitamente depenalizzare anche condotte concrete che integrino gli elementi tipici di reati tuttora previsti dall'ordinamento.
Se ne deve concludere insomma che l'art. 18 della legge 205/1999, abrogando i delitti di oltraggio di cui agli artt. 341 e 344 c.p., non ha introdotto in sostituzione nuove o diverse figure di reato, ma non ha escluso la possibilità che le condotte già sussumibili nei tipi di delitto abrogati possano concretamente integrare reati ancora previsti e puniti dalla legge penale, e in particolare quello di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p.. Quello che però deve essere sottolineato è che una simile vicenda legislativa integra propriamente una ipotesi di abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma 2, c.p.,: sicché, secondo questa norma, dopo l'art. 18 della legge 205/1999, nessuno può essere punito per uno dei menzionati delitti di oltraggio, e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. La detta vicenda legislativa, per contro, non configura una ipotesi di successione intertemporale di leggi penali, di cui al terzo coma dell'art. 2 c.p.. Infatti quest'ultima disposizione ha per presupposto una diversità di norme incriminatrici, di cui una cronologicamente precedente all'altra, o - più esattamente - presuppone una diversa vigenza temporale delle norme incriminatrici;
e stabilisce come conseguenza giuridica che deve applicarsi la norma più favorevole al reo (sia essa ancora o non più vigente), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Com'è evidente, la conseguenza di questa impostazione è che non opera nella soggetta materia il limite invalicabile del giudicato, che la norma codicistica ha appunto conservato solo nel caso di successione temporale di leggi penali, ma non nel caso di abolizione di norme incriminatrici.
Per concludere in relazione all'oltraggio, si deve affermare che in tal caso si è verificata una vera e propria abolizione della norma incriminatrice, ma non una successione temporale di diverse norme incriminatrici. Per conseguenza. non agisce più il limite invalicabile del giudicato e si impone la neutralizzazione della condanna già irrogata.
6 - Invece che una successione temporale di leggi penali, in materia di oltraggio, si verifica piuttosto l'espansione di una norma preesistente (quella dell'art. 594, in relazione all'art. 61 n. 10 c.p.) a seguito della caducazione per abrogazione di una norma coeva
(quella dell'art. 341 e dell'art. 344 C.P.). Per coloro che ritengono sussistere un rapporto di specialità tra la figura tipica dell'oltraggio e quella dell'ingiuria, l'anzidetta espansione normativa si verificherà in ogni caso, con la conseguente applicazione degli artt. 594 e 61 n. 10 C.P., sempre che ricorra in concreto la condizione di procedibilità della querela, specificamente richiesta in relazione all'ingiuria. Per coloro che invece ritengono sussistere un rapporto cosiddetto di specialità reciproca o bilaterale, perché l'elemento del "prestigio" previsto nella fattispecie penale dell'oltraggio - secondo questa tesi - non coincide totalmente con l'elemento del "decoro" previsto nella fattispecie della ingiuria (si fa l'esempio dell'oltraggio commesso da chi strappa il verbale di un interrogatorio o di una contravvenzione, ovvero un atto di citazione, davanti al pubblico ufficiale che si accinga a notificargli l'atto stesso: osservando che simile condotta non è atta ad offendere il decoro o l'onore del soggetto passivo e quindi non integra ingiuria), sarà il giudice della cognizione a verificare di volta in volta se il fatto contestato come oltraggio abbia in concreto anche gli elementi tipici della ingiuria aggravata, e se sia stata proposta la necessaria querela.
Comunque, quale che sia la tesi adottata, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 205/1999, non è applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 19 della stessa legge, che - com'è noto - stabilisce nuovi termini di decorrenza per proporre la querela, a partire dall'entrata in vigore della legge o dall'apposita informazione che il giudice deve dare alla persona offesa. E la disposizione non è applicabile perché si riferisce solo ai reati che sono diventati perseguibili a querela per effetto della stessa legge delega o dei decreti legislativi emanati in esecuzione della delega medesima, mentre - al contrario - la perseguibilità a querela della ingiuria era già prevista dal codice penale vigente. Nè sembra sostenibile un'applicazione analogica della stessa disposizione, sia per il carattere naturalmente eccezionale di ogni disposizione transitoria, sia perché (per conseguenza) si verrebbe a privare il soggetto attivo del reato del suo diritto processuale a non essere più penalmente perseguito dopo l'inutile scadenza del termine ordinario per proporre querela.
7 - Così stabilita l'applicabilità alla soggetta materia del secondo (e non del terzo) comma dell'art. 2 c.p., resta ora da affrontare direttamente la questione sottoposta a queste sezioni unite: e cioè definire il potere-dovere che grava sul giudice dell'esecuzione relativamente a una sentenza di condanna per il delitto di oltraggio.
Invero - come ha opportunamente rilevato la sentenza n. 96/1996 della Corte costituzionale - l'art. 673 c.p.p. del nuovo codice di rito (revoca della sentenza per abrogazione del reato) ha segnato "un reciso mutamento di tendenza rispetto alle prescrizioni dell'art. 2, comma 2, c.p.", giacché secondo quest'ultima norma "l'abolitio criminis non spiega effetti sul giudicato ma esaurisce la sua valenza demolitoria sull'esecuzione della sentenza, senza alcuna efficacia risolutiva della decisione divenuta irrevocabile. Nel nuovo quadro normativo, invece, in concomitanza con i più penetranti poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione ed in puntuale coerenza con il processo di integrale giurisdizionalizzazione di ogni momento di tale fase (...), la decisione viene ad incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice della cognizione". In base alla radicale innovazione introdotta dall'art. 673 c.p.p., quindi, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di revocare la sentenza di condanna per un reato di oltraggio, nonostante che essa sia già passata formalmente in giudicato. In tal modo, non solo si evita di dare esecuzione alla condanna per un reato che la coscienza sociale e l'ordinamento giuridico non giudicano più tale (come già imponeva il secondo comma dell'art. 2 C.P.); ma si dà anche attuazione a un principio generale per cui se si abolisce la premessa maggiore (incriminazione dell'oltraggio) è ragionevole rimuovere anche la conclusione del sillogismo giuridico basato su quella premessa (sentenza di condanna).
Ma il giudice dell'esecuzione, a differenza del giudice della cognizione, non può riqualificare come ingiuria aggravata la condotta contestata come oltraggio e per conseguenza conservare o rimodulare la pena irrogata in relazione alla nuova fattispecie penale. Anzitutto perché manca (generalmente) la querela e, come s, Ne visto, non possono nuovamente decorrere i termini per presentarla. Ma in secondo luogo perché (anche nei casi ipotizzabili di condotte perseguibili d'ufficio, per esempio per offesa all'onore del pubblico ufficiale con minaccia grave) la norma dell'art. 673 - come ha osservato un'autorevole dottrina - non consente affatto al giudice dell'esecuzione di modificare l'originaria imputazione o di accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto dalla sentenza passata in giudicato.
Opinando diversamente si dovrebbe logicamente riconoscere al giudice dell'esecuzione (che conosce dell'ingiuria nell'ambito di un rito camerale) il potere di estendere il suo giudizio a istituti specifici dell'ingiuria, e quindi naturalmente estranei all'accertamento del giudice della cognizione (che ha condannato per l'oltraggio), quali la ritorsione o la provocazione, oppure la prova liberatoria ammessa per il soggetto attivo del reato.
Una simile conclusione, però, sarebbe all'evidenza incompatibile col sistema del processo esecutivo, sia pure giurisdizionalizzato, perché lo trasformerebbe in una replica anomala del processo di cognizione;
e sarebbe comunque incostituzionale per eccesso di delega, posto che le direttive nn. 96 e 97 dell'art. 2 della legge 16.2.1987 n. 81, riconoscono al giudice dell'esecuzione un potere di rivalutare il fatto solo per applicare la disciplina del concorso formale e della continuazione di reati (v. art. 671 c.p.p.).
8 - In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto. Per conseguenza va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata;
e va quindi revocata la succitata sentenza di condanna del pretore di Viareggio, nonché quella di secondo grado della corte d'appello milanese, perché il fatto non è più previsto come reato, eliminando la relativa pena.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza 20.9.1997 del pretore di Viareggio, nonché quella in data 16.12.1998 della corte d'appello di Milano, perché il fatto non è previsto come reato.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001