Articolo 7 della Legge 8 marzo 2001, n. 40
Articolo 6Articolo 8
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23 marzo 2001
Art. 7. Sospensione delle pene accessorie 1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio e' applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potesta' dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potesta' dei genitori.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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