Art. 7. Sospensione delle pene accessorie 1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio e' applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potesta' dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potesta' dei genitori.
Versione
23 marzo 2001
23 marzo 2001
Commentari • 7
- 1. Detenzione domiciliare speciale del padre: illegittimità costituzionaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 aprile 2025
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 18/04/2025, n. 52Provvedimento: […] Non costituirebbe ostacolo a una tale soluzione la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale applicata in una delle due sentenze in esecuzione, dal momento che, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori), l'applicazione di un beneficio previsto dalla legge determina, per il tempo in cui lo stesso è applicato, la sospensione della pena accessoria. […] Anche in assenza della previsione di cui all'art. 7 della legge n. 40 del 2001, peraltro, la pena accessoria non farebbe venir meno il generale dovere di cura verso i figli in capo al genitore.Leggi di più...
- benefici penitenziari·
- padre detenuto·
- ordinamento penitenziario·
- inammissibilità della questione. (classif. 167002).·
- detenzione domiciliare speciale·
- condizioni di accesso alla misura·
- irrilevanza e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza