Articolo 364 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 363Articolo 365
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 364.
(Disposizioni applicabili)
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, ((commi 2 e 4)) del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi ((degli articoli 2 e 4)) della legge 10 luglio 1970, n. 579 .
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996