Art. 364.
(Disposizioni applicabili)
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, ((commi 2 e 4)) del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi ((degli articoli 2 e 4)) della legge 10 luglio 1970, n. 579 .
(Disposizioni applicabili)
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, ((commi 2 e 4)) del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi ((degli articoli 2 e 4)) della legge 10 luglio 1970, n. 579 .