CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 02/02/2026, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1550/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PASSANTE MARCO, Relatore
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10926/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202559011187775 IRPEF IVA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1561/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di dichiarare nulla l'intimazione, illegittime le pretese per interessi e sanzioni di cui alla cartella impugnata e corretto il ricalcolo applicato dall'Avv. Ricorrente_1, con condanna della resistente alle spese ed onorario del giudizio con l'aggravio della lite temeraria.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in data 15/5/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, impugnando l'intimazione di pagamento n.071/2025/59011187775/000 notificata il 25/3/2025 ed inerente un avviso di accertamento per IVA/RP e
Addizionali anno 2017, per complessivi €.8.566,04.
Il 10/6/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'Illegittima applicazione dell'art.29 c.1 lettere b) ed e) DL 78/2010, poiché la debitoria dell'avviso di accertamento fu definita con sentenza n.332/2024 emessa in data 8/1/2024, passata in giudicato, con la quale si accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente, che provvedeva all'integrale pagamento dell'importo dovuto. Eccepiva ancora la grave violazione del principio di buona fede.
Il 4/9/2025 l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli depositava tempestivamente proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza dell'eccezione dell'illegittima applicazione dell'art 29 citato, poiché si trattava di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo delle imposte ed interessi. Comunicava di aver disposto il
3/7/2024 lo sgravio dell'importo di €.6.610,33 dovuto a titolo di Iva, avendo riscontrato il pagamento della contribuente effettuato dopo la sentenza di I grado per €.16.642. Per ciò che riguarda gli interessi, oggetto di altra intimazione di pagamento, l'Ufficio riteneva che essi erano dovuti, pur ammettendo però che altra sentenza (n.15561/09/2024) della CGT I Grado di Napoli, depositata in data 8/11/2024, li aveva annullati considerandoli eccessivi.
Il 3/1/2026 la ricorrente depositava tempestivamente ulteriori documenti e memorie illustrative, con cui insisteva per l'accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risultava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Dalla disamina dei documenti depositati e degli atti di causa si è ricostruita la cronologia dei fatti, legata all'atto impugnato nell'odierno ricorso e di seguito dettagliata.
Il 16/12/2022 fu notificato l'avviso di accertamento (non versato in atti) che accertava maggiori imposte pari a €.44.476,00 a titolo di RP, Iva ed Addizionali a cui aggiungere sanzioni ed interessi, da cui origina l'intimazione di pagamento impugnata.
In data 8/1/2024 fu depositata la sentenza (CGT I Grado NA n.322/33/2024), passata in giudicato, che accoglieva parzialmente il ricorso con cui la contribuente aveva impugnato il suddetto accertamento, lasciando in vita solo il debito per IVA di €.16.642. Questo il dispositivo della sentenza: “accoglie parzialmente il ricorso sia in ordine alla determinazione dell'Iva dovuta, in base a quanto determinato in motivazione in euro 16.642,00, e sia in ordine alla compensazione tra RP richiesta e imposta sostitutiva già versata. Rigetta per il resto. Spese compensate”.
La sentenza, quindi, aveva ridotto a €.16.642 il debito tributario, rappresentato dalla sola IVA, perché RP
e Addizionali (27.834,00) erano state considerate non dovute dai giudici.
Il 19/2/2024 fu notificata una prima intimazione di pagamento TF3IPPN0075/2024 (non agli atti), relativa agli interessi su IVA, RP e Addizionali ed alle sanzioni (23.796,67 sanzioni), che l'Ufficio nelle controdeduzioni spiega essere “stata emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.332/33/2024 sopra menzionata e deriva dall'applicazione di quanto disposto dall'art.68 del D.lgs. 546/92, dedicato al “Pagamento del tributo in pendenza del processo”.
L'8/3/2024 la ricorrente pagava €.16.642, come disposto dalla suindicata sentenza n.322/33/2024.
Il 3/7/2024 l'Ufficio emetteva uno sgravio parziale di €.6.610,33 dovuto a titolo di Iva, avendo riscontrato il pagamento della contribuente.
Il 4/7/2024 veniva notificata altra intimazione di pagamento n.TF3IPPD00242.2024 conseguente allo sgravio, anch'essa impugnata.
Il 25/3/2025 la contribuente riceveva l'intimazione di pagamento n.071/2025/59011187775/000 di €.8.566,04, oggetto del presente ricorso.
Il 31/3/2025 veniva depositata sentenza dalla CGT I Grado di Napoli n.5815/23/2025 che respingeva il ricorso, su cui pende appello (RGA 6799/2025).
In data 11/9/2025 veniva notificata altra intimazione di pagamento n.071/2025/9030608405 di €.6.953,15, riferita ad “atto successivo all'avviso di accertamento” n.TF31PPD002422024 del 3/7/2024, inerente
Addizionale comunale e Regionale, oltre sanzioni e interessi, impugnata per cui pende ricorso in I grado
(RGR 17223/2025).
In data 8/11/2024 fu depositata la sentenza (CGT I Grado NA n.15561/09/2024), che accoglieva il ricorso, annullando la prima intimazione di pagamento relativa a sanzioni e interessi, su cui pende appello proposto dall'Ufficio il 29/04/2025.
Volendo riassumere gli atti di riscossione legati all'avviso di accertamento originario:
1) Sentenza definitiva CGT I Grado NA n.322/33/2024 depositata l'8/1/2024 per €.16.642,00, successivamente versati l'8/3/2024 dalla contribuente con modello di pagamento F24.
2) Prima intimazione di pagamento TF3IPPN0075/2024 notificata il 19/2/2024, per sanzioni e interessi, annullata con sentenza di accoglimento (CGT I Grado NA n.15561/09/2024), depositata l'8/11/2024 e su cui pende appello.
3) Seconda intimazione di pagamento n.TF3IPPD00242.2024 (dopo sgravio) notificata il 4/7/2024 di
€.6.953,15 per Addizionali, sanzioni e interessi, anch'essa impugnata e decisa con sentenza di rigetto (CGT
I Grado di Napoli n.5815/23/2025 depos.31/3/2025), su cui pende appello.
4) Terza intimazione di pagamento n.071/2025/59011187775/000 notificata il 25/3/2025 di €.8.566,04, per
RP, Addizionali ed interessi, oggetto del ricorso odierno.
5) Quarta intimazione di pagamento n.071/2025/9030608405 di €.6.953,15 (inerente la seconda intimazione n.TF31PPD002422024), notificata l'11/9/2025 impugnata per cui pende ricorso in I grado (RGR 17223/2025). Ritornando all'atto impugnato nell'odierno ricorso (l'intimazione di pagamento n.071/2025/59011187775/000 di €.8.566,04), esso riguarda il recupero dei tributi relativi all'avviso di accertamento: RP (€.5.587,80),
Addizionale Regionale (€.475,45), Addizionale comunale (€.187,27), interessi e spese (€.2.315,52).
Tuttavia, l'oggetto della suddetta intimazione risulta illegittimo, dovendo riguardare la somma disposta con la sentenza definitiva (322/33/2024) che aveva parzialmente annullato l'accertamento, cancellando il debito per tutti i tributi, tranne l'IVA.
Lo stesso Ufficio conferma l'errore, ribadendo nelle proprie controdeduzioni che “L'intimazione di pagamento impugnata, infatti, consegue al mancato pagamento degli importi di cui all'avviso di accertamento esecutivo su indicato, dovuti ai sensi dell'art 15 Dpr n. 602/73 rubricato “Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi”.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli alla refusione delle spese per €.
4.180 oltre accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli alla refusione delle spese per €.
4.180 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PASSANTE MARCO, Relatore
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10926/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202559011187775 IRPEF IVA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1561/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di dichiarare nulla l'intimazione, illegittime le pretese per interessi e sanzioni di cui alla cartella impugnata e corretto il ricalcolo applicato dall'Avv. Ricorrente_1, con condanna della resistente alle spese ed onorario del giudizio con l'aggravio della lite temeraria.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in data 15/5/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, impugnando l'intimazione di pagamento n.071/2025/59011187775/000 notificata il 25/3/2025 ed inerente un avviso di accertamento per IVA/RP e
Addizionali anno 2017, per complessivi €.8.566,04.
Il 10/6/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'Illegittima applicazione dell'art.29 c.1 lettere b) ed e) DL 78/2010, poiché la debitoria dell'avviso di accertamento fu definita con sentenza n.332/2024 emessa in data 8/1/2024, passata in giudicato, con la quale si accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente, che provvedeva all'integrale pagamento dell'importo dovuto. Eccepiva ancora la grave violazione del principio di buona fede.
Il 4/9/2025 l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli depositava tempestivamente proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza dell'eccezione dell'illegittima applicazione dell'art 29 citato, poiché si trattava di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo delle imposte ed interessi. Comunicava di aver disposto il
3/7/2024 lo sgravio dell'importo di €.6.610,33 dovuto a titolo di Iva, avendo riscontrato il pagamento della contribuente effettuato dopo la sentenza di I grado per €.16.642. Per ciò che riguarda gli interessi, oggetto di altra intimazione di pagamento, l'Ufficio riteneva che essi erano dovuti, pur ammettendo però che altra sentenza (n.15561/09/2024) della CGT I Grado di Napoli, depositata in data 8/11/2024, li aveva annullati considerandoli eccessivi.
Il 3/1/2026 la ricorrente depositava tempestivamente ulteriori documenti e memorie illustrative, con cui insisteva per l'accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risultava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Dalla disamina dei documenti depositati e degli atti di causa si è ricostruita la cronologia dei fatti, legata all'atto impugnato nell'odierno ricorso e di seguito dettagliata.
Il 16/12/2022 fu notificato l'avviso di accertamento (non versato in atti) che accertava maggiori imposte pari a €.44.476,00 a titolo di RP, Iva ed Addizionali a cui aggiungere sanzioni ed interessi, da cui origina l'intimazione di pagamento impugnata.
In data 8/1/2024 fu depositata la sentenza (CGT I Grado NA n.322/33/2024), passata in giudicato, che accoglieva parzialmente il ricorso con cui la contribuente aveva impugnato il suddetto accertamento, lasciando in vita solo il debito per IVA di €.16.642. Questo il dispositivo della sentenza: “accoglie parzialmente il ricorso sia in ordine alla determinazione dell'Iva dovuta, in base a quanto determinato in motivazione in euro 16.642,00, e sia in ordine alla compensazione tra RP richiesta e imposta sostitutiva già versata. Rigetta per il resto. Spese compensate”.
La sentenza, quindi, aveva ridotto a €.16.642 il debito tributario, rappresentato dalla sola IVA, perché RP
e Addizionali (27.834,00) erano state considerate non dovute dai giudici.
Il 19/2/2024 fu notificata una prima intimazione di pagamento TF3IPPN0075/2024 (non agli atti), relativa agli interessi su IVA, RP e Addizionali ed alle sanzioni (23.796,67 sanzioni), che l'Ufficio nelle controdeduzioni spiega essere “stata emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.332/33/2024 sopra menzionata e deriva dall'applicazione di quanto disposto dall'art.68 del D.lgs. 546/92, dedicato al “Pagamento del tributo in pendenza del processo”.
L'8/3/2024 la ricorrente pagava €.16.642, come disposto dalla suindicata sentenza n.322/33/2024.
Il 3/7/2024 l'Ufficio emetteva uno sgravio parziale di €.6.610,33 dovuto a titolo di Iva, avendo riscontrato il pagamento della contribuente.
Il 4/7/2024 veniva notificata altra intimazione di pagamento n.TF3IPPD00242.2024 conseguente allo sgravio, anch'essa impugnata.
Il 25/3/2025 la contribuente riceveva l'intimazione di pagamento n.071/2025/59011187775/000 di €.8.566,04, oggetto del presente ricorso.
Il 31/3/2025 veniva depositata sentenza dalla CGT I Grado di Napoli n.5815/23/2025 che respingeva il ricorso, su cui pende appello (RGA 6799/2025).
In data 11/9/2025 veniva notificata altra intimazione di pagamento n.071/2025/9030608405 di €.6.953,15, riferita ad “atto successivo all'avviso di accertamento” n.TF31PPD002422024 del 3/7/2024, inerente
Addizionale comunale e Regionale, oltre sanzioni e interessi, impugnata per cui pende ricorso in I grado
(RGR 17223/2025).
In data 8/11/2024 fu depositata la sentenza (CGT I Grado NA n.15561/09/2024), che accoglieva il ricorso, annullando la prima intimazione di pagamento relativa a sanzioni e interessi, su cui pende appello proposto dall'Ufficio il 29/04/2025.
Volendo riassumere gli atti di riscossione legati all'avviso di accertamento originario:
1) Sentenza definitiva CGT I Grado NA n.322/33/2024 depositata l'8/1/2024 per €.16.642,00, successivamente versati l'8/3/2024 dalla contribuente con modello di pagamento F24.
2) Prima intimazione di pagamento TF3IPPN0075/2024 notificata il 19/2/2024, per sanzioni e interessi, annullata con sentenza di accoglimento (CGT I Grado NA n.15561/09/2024), depositata l'8/11/2024 e su cui pende appello.
3) Seconda intimazione di pagamento n.TF3IPPD00242.2024 (dopo sgravio) notificata il 4/7/2024 di
€.6.953,15 per Addizionali, sanzioni e interessi, anch'essa impugnata e decisa con sentenza di rigetto (CGT
I Grado di Napoli n.5815/23/2025 depos.31/3/2025), su cui pende appello.
4) Terza intimazione di pagamento n.071/2025/59011187775/000 notificata il 25/3/2025 di €.8.566,04, per
RP, Addizionali ed interessi, oggetto del ricorso odierno.
5) Quarta intimazione di pagamento n.071/2025/9030608405 di €.6.953,15 (inerente la seconda intimazione n.TF31PPD002422024), notificata l'11/9/2025 impugnata per cui pende ricorso in I grado (RGR 17223/2025). Ritornando all'atto impugnato nell'odierno ricorso (l'intimazione di pagamento n.071/2025/59011187775/000 di €.8.566,04), esso riguarda il recupero dei tributi relativi all'avviso di accertamento: RP (€.5.587,80),
Addizionale Regionale (€.475,45), Addizionale comunale (€.187,27), interessi e spese (€.2.315,52).
Tuttavia, l'oggetto della suddetta intimazione risulta illegittimo, dovendo riguardare la somma disposta con la sentenza definitiva (322/33/2024) che aveva parzialmente annullato l'accertamento, cancellando il debito per tutti i tributi, tranne l'IVA.
Lo stesso Ufficio conferma l'errore, ribadendo nelle proprie controdeduzioni che “L'intimazione di pagamento impugnata, infatti, consegue al mancato pagamento degli importi di cui all'avviso di accertamento esecutivo su indicato, dovuti ai sensi dell'art 15 Dpr n. 602/73 rubricato “Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi”.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli alla refusione delle spese per €.
4.180 oltre accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli alla refusione delle spese per €.
4.180 oltre accessori se dovuti per legge.