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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 639/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società (p. IV ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristiana Ramadori, con domicilio eletto presso il difensore con studio in Camerino al Viale
OM RD 59
APPELLANTE
contro
: società (p. IV ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Renzo Merlini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Macerata al Corso Cavour
50
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 152/2024 del
Tribunale di Rovigo, depositata in data 14 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
152/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale:
- accogliere la presente opposizione e accertare in capo alla Parte_1
ex art. 1256 C.c. l'impossibilita temporanea sopravvenuta della
[...]
prestazione di cui al modulo d'ordine del 18/03/2022 n° 1 per i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto, sospendere la prestazione e dichiarare la esonerato da responsabilita da ritardo e da qualsivoglia Parte_1
risarcimento del danno;
- accogliere la presente opposizione e accertare in capo alla Parte_1
ex art. 1467 C.c. l'intervenuta e maturata eccessiva onerosita
[...]
sopravvenuta della prestazione di cui al modulo d'ordine del 18/03/2022 n°
1 per i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare la Parte_2
per violazione delle norme imperative di legge enuncianti i principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, nonche di solidarieta ex artt. 1175 e
1375 C.c. e art. 2 Cost.; - accogliere la presente opposizione e, per i motivi descritti in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace, ovverosia annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 955/2022, R.G.2239/2022, emesso in data
05/12/2022 da codesto Tribunale adito, munito di formula esecutiva il
07/12/2022 e notificato unitamente all'atto di precetto, in pari data, in quanto infondato e/d illegittimo in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
- condannare la per violazione delle norme imperative di legge Parte_2
enuncianti i principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, nonche di solidarieta ex artt. 1175 e 1375 C.c. e art. 2 Cost. e, per l'effetto, al pagamento della somma che si quantifica, in via equitativa, in €.
5.000,00= o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare la al risarcimento dei danni cagionati alla Parte_2 [...]
ex art. 96 C.p.c. per lite temeraria, danni che si quantificano in Parte_1
via equitativa in €. 10.345,50= o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare la al risarcimento del danno subito con la Parte_2
ripetizione delle somme versate a titolo di spese e competenze legali e successive spese di esecuzione, accessori e tassa di registrazione, pari ad €.
1.600,00=, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del presente procedimento da liquidarsi a favore del legale che si dichiara antistatario secondo i parametri previsti, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi l'adita Corte di
Appello. Si richiamano le allegazioni e le produzioni in atti di cui al procedimento di primo grado.
2) Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario di entrambi i giudizi da liquidarsi a favore del legale che si dichiara antistatario.
3) In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- ammettersi prova per testi sui capitoli di prova indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di questa difesa, ai quali si rimanda, con i testimoni ivi indicati.
Di parte appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale contraria istanza disattesa, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_3
in relazione alla sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Rovigo e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza, con ogni conseguenza di legge e nel merito si riporta integralmente alle conclusioni sul punto rassegnate nel giudizio di primo grado,
In via principale
- dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa ed avente ad oggetto la vendita di una partita di 24,75 tonnellate di pellet forest premium en-plus 1, per fatto e colpa della venditrice ai Parte_3
sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.
e per l'effetto,
- condannare la medesima in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro-tempore a provvedere alla restituzione nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, dell'importo di Euro 8.152,65 a suo tempo pagato dalla medesima alla quale corrispettivo della compravendita;
Parte_2 Parte_3
- tenuto conto dell'avvenuto esercizio dello “ius variandi” da parte di questa difesa, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'ingiunzione alla di pagare alla parte ricorrente le spese Parte_1
della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in €
145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
- rigettare tutte le domande attrici, ivi comprese quelle in via riconvenzionale e respingere il presente gravame perché infondato in fatto ed in diritto e perché non provato.
In via subordinata
- nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse accertare in relazione all'obbligazione di consegna del Pellet per cui è causa facente capo alla l'intervenuta impossibilità temporanea sopravvenuta o Parte_3
l'intervenuta eccessiva onerosità sopravvenuta, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, avente ad oggetto la vendita di una partita di 24,75 tonnellate di pellet forest premium en-plus 1, e per l'effetto, condannare la medesima in persona del suo Parte_3
legale rappresentante pro-tempore a provvedere alla restituzione nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante Parte_2
pro-tempore, dell'importo di Euro 8.152,65 a suo tempo pagato dalla medesima alla quale corrispettivo della Parte_2 Parte_3
compravendita. In via istruttoria,
A) Si chiede disporsi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la a partire dal mese di giugno 2022 riceveva dai Parte_2
propri clienti telefonate di solleciti per la consegna del pellet ordinato?”;
2) “Vero che, a partire dal mese di giugno 2022 i clienti della Parte_2
telefonavano in ditta, lamentavano la mancata consegna del pellet e riferivano che i relativi ordini dovevano ritenersi annullati ed i rapporti commerciali con la chiusi?”; Pt_2
3) “Vero che esso teste nel mese di aprile 2022 ordinava del pellet alla con consegna prevista per il mese di giugno 2022?”; Pt_2
4) “Vero che nel suddetto termine la non provvedeva a consegnare il Pt_2
pellet ordinato ?”;
5) “Vero che a fronte delle telefonate di sollecito per la consegna, la Pt_2
le rispondeva che non poteva rispettare i tempi di consegna in quanto alla medesima non era stato ancora consegnato il pellet acquistato dal Pt_2
proprio fornitore ?”. Parte_3
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale eventualmente richiesta dalla controparte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testimoni sopra indicati.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rovigo depositato in data 10 novembre 2022 la società ha chiesto di ingiungere alla società la Parte_2 Parte_3
consegna in suo favore di 24,75 tonnellate di pellet “Forest Premium En-
Plus A1” costituente il bene oggetto del contratto di compravendita con quella intercorso in data 18 marzo 2022 il cui prezzo di € 8.152,65 era stato integralmente corrisposto a mezzo di bonifico bancario in data 21 marzo
2022 con pattuizione di consegna entro un termine massimo di sessanta giorni dall'effettuazione del pagamento.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 5 dicembre 2022 col favore della immediata esecutività, ha tempestivamente proposto opposizione la società chiedendo dichiararsi Parte_3
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero la sua eccessiva onerosità sopravvenuta, con la condanna della ricorrente opposta per la violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale, ed ha nel contempo proposto domanda riconvenzionale chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno quantificandolo in € 5.000,00 per la violazione dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, nonché di solidarietà, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria quantificandolo in € 10.345,50 quale valutazione equitativa, nonché ancora al risarcimento del danno per il pagamento delle spese dell'esecuzione subita.
A sostegno dell'opposizione la società negando alcun suo Parte_3
inadempimento, ha allegato la notoria difficoltà nel settore della logistica aziendale – valendosi essa d'una società slovena quale suo risalente partner commerciale – per effetto della recrudescenza degli eventi pandemici che aveva portato ad un eccezionale aumento dei costi di trasporto, l'altrettanto notoria situazione di crisi economica mondiale che aveva afflitto in particolar modo il settore energetico il che aveva di fatto bloccato l'esportazione della merce dal territorio sloveno, come pure l'improvviso rincaro dei costi dell'energia originato dall'altrettanto notoria riduzione delle forniture di gas dalla Russia quale conseguenza delle sanzioni comunitarie per gli eventi bellici in uno al blocco delle importazioni di merci dagli stati nord europei, eventi questi che avevano comportato un evidente “notevole squilibrio tra le obbligazioni delle parti determinato da ragioni di natura qualificata come straordinaria ed imprevedibile” e comunque configurando ipotesi di forza maggiore quale causa dell'impossibilità della prestazione. Ulteriormente ha allegato, quale prova della sua buona fede e correttezza contrattuale, di essersi attivata nei confronti dell'opposta proponendole di pazientare in attesa del miglioramento della situazione ovvero di rideterminare in aumento il corrispettivo della vendita con impegno, in tal caso, all'immediata consegna della merce.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha contestato gli assunti d'opposizione, ribadendo l'addebito di inadempimento contrattuale della venditrice, nonché contestando la fondatezza delle ragioni impeditive come dedotte dall'opponente e delle sollevate eccezioni di impossibilità sopravvenuta e di eccessiva onerosità della prestazione;
nel contempo ha chiesto, in via riconvenzionale, in luogo della prestazione di consegna la risoluzione del contratto agli effetti di cui all'articolo 1453 del codice civile e la condanna dell'opponente alla restituzione del prezzo ricevuto ed al risarcimento del danno anche agli effetti di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il Tribunale ha istruito la causa acquisendo le produzioni documentali delle parti, ravvisando invece l'inammissibilità delle prove dichiarative da quelle articolate, indi l'ha decisa rigettando l'opposizione e le domande riconvenzionali dell'opponente, revocando il decreto opposto, e dichiarando la risoluzione del contratto con condanna dell'opponente alla restituzione del prezzo riscosso, rigettando la domanda riconvenzionale dell'opposta, e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso quella decisione ha interposto appello la società Parte_1
(così mutata la ragione sociale) chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento di tutte le sue originarie domande, e riproponendo nel grado le richieste di prova disattese dal Tribunale.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha a sua volta riproposto la richiesta di prova testimoniale.
Disposto il mutamento del relatore le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, indi la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Va preliminarmente esaminata l'istanza di interruzione del processo formulata dalla difesa appellante in data 8 ottobre 2025, a corredo della quale è stata prodotta la sentenza del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
8 ottobre 2025 e pronunciarsene il rigetto per le seguenti ragioni.
Va considerato che il dedotto evento interruttivo, costituito dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società appellante, si è verificato dopo l'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ciò configurando ipotesi riconducibile a quella disciplinata dalla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 300 del codice di rito a tenore della quale l'evento in parola non produce effetto dopo la chiusura della discussione tranne nel caso in cui sia dichiarata la riapertura dell'istruzione.
Ne consegue che non dovendosi dare corso alla riapertura dell'istruzione, non ricorrendone ragione alcuna come si dirà infra, la dichiarazione del verificarsi dell'evento interruttivo non può produrre alcun effetto nei termini sollecitati dalla difesa appellante, sicché il processo non può che proseguire tra le parti originarie e la sentenza, pronunciata nei confronti della parte che pure risulta sottoposta alla liquidazione giudiziale, non è nulla, nè inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta
(cfr. Cassazione numero 27829/2017).
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha denunciato il vizio motivazionale della decisione siccome connotata da contraddittorietà, manifesta illogicità ed arbitrarietà, e comunque insufficienza, ipotizzando la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 115 e 166 (rectius
116) del codice di procedura civile.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha sostanzialmente riportato le allegazioni già veicolate con gli scritti difensivi prodotti nel precedente grado – sin dall'opposizione al decreto ingiuntivo – assumendo che il
Tribunale non ne avrebbe tenuto conto valutativo alcuno e ribadendo che nella vicenda di specie fosse invece appieno configurabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna in dipendenza delle cause di forza maggiore individuabili nel verificarsi di una serie di eventi, tutti di generalizzata notorietà, che avevano inciso sia sulla regolarità degli approvvigionamenti che sul costo di acquisto dei beni quali quello oggetto della vendita alla società donde la censura di contraddittorietà ed Pt_2
illogicità della motivazione e nel resto la sua insufficienza.
Il motivo, a giudizio della Corte, non ha fondamento dovendosi anzi rilevare che l'assunto d'appello non coglie nel segno rispetto alle ragione sottese alla decisione.
Il precedente giudicante ha condivisibilmente posto in evidenza la contraddizione di fondo nella tesi oppositiva, tale da escludere che si versasse in ipotesi di impossibilità sopravvenuta, ravvisando che la prestazione non potesse dirsi divenuta impossibile agli effetti di cui all'articolo 1463 del codice civile posto che la stessa venditrice aveva sostanzialmente riconosciuto la agevole reperibilità del prodotto salva la rideterminazione in aumento del prezzo quale condizione per l'immediata consegna.
Quanto alla eccepita eccessiva onerosità sopravvenuta l'appellante ha ampiamente illustrato la sua critica alla decisione – riproponendo, invero, i medesimi temi difensivi del precorso grado – senza però confrontarsi con la ragione sulla quale il Tribunale ha sostanzialmente fondato la decisione reiettiva dell'eccezione, ossia la mancanza di prova dell'asserito anomalo ed esorbitante incremento del prezzo dello specifico bene oggetto di contratto, in quanto il precedente giudicante, pur riconoscendo la notorietà degli allora recenti eventi bellici (per il vero già in corso all'epoca della stipulazione del contratto), come pure del rallentato andamento degli scambi sui mercati internazionali nell'immediato periodo post pandemia, ha ravvisato che l'allora opponente non avesse comprovato in termini concludenti le denunciate difficoltà commerciali e l'inusitato aumento dei prezzi di vendita.
Sul punto la decisione del Tribunale può dirsi pienamente corretta ed affatto incisa dalla critica d'appello tanto più ove si consideri che anche con l'impugnazione l'appellante ha inteso ascrivere valenza di prova alla documentazione prodotta nel precorso grado, costituita esclusivamente da pubblicazioni effettuate sulla piattaforma denominata “facebook” del cui autore non è dato modo alcuno di apprezzare la specialistica conoscenza del settore merceologico di riferimento, laddove invece ben più appropriatamente, e con diversa efficacia di prova, avrebbero dovuto essere prodotti i listini vigenti agevolmente disponibili ad operatori commerciali qual è l'appellante.
- Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza ai sensi dell'articolo 112 del codice di rito con riflesso sulla mancata ammissione della prova dichiarativa formulata, e correlato vizio motivazionale.
La censura, a giudizio della Corte, non ha fondamento.
L'allora opponente ha formulato la richiesta di prova testimoniale di cui si discorre in seno alla memoria difensiva depositata datata 19 giugno 2023 articolando sedici capitoli.
Il Tribunale ha pronunciato in data 20 settembre 2023 l'ordinanza con la quale ha reputato che le prove testimoniali (evidentemente includendovi anche quelle richieste dall'allora opposta) fossero inammissibili in ragione del loro contenuto valutativo ovvero perché irrilevanti ai fini del decidere ovvero ancora perché attinenti circostanze documentali, fissando dunque l'udienza per la discussione della causa.
A fronte di quel rigetto l'appellante ha lamentato che il Tribunale non lo avrebbe motivato in sentenza esplicitando a tal fine le ragioni per le quali
“…l'indagine proposta era irrilevante o inutile o superflua”.
La tesi non è meritevole di accoglimento posto che la motivazione del rigetto d'un'istanza istruttoria non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa motivazione che ha risolto il merito della lite valere da esplicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto.
Pur tuttavia la Corte rileva che la richiesta di prova orale riproposta con il motivo in disamina non è accoglibile.
I capitoli contrassegnati dai numeri 1, 2 e 3 presuppongono una valutazione non connotata da alcuna precisazione in ordine ai termini del citato rapporto di partenariato con altra società, o gruppo di società, senza perciò che sia dato modo di comprendere quali fossero i vincoli giuridici teoricamente scaturenti da tale rapporto incidenti sulla fornitura oggetto di causa.
I capitoli contrassegnati dai numeri 4, 5 e 6 comportano una valutazione (in sé non ammissibile per il teste storico) scaturente da dati statistici non altrimenti enunciati e dunque non apprezzabili ai fini del decidere.
Le circostanze articolate nei capitoli contrassegnati dai numeri 7, 8 e 9 attengono eventi in sé notori ma sono del tutto carenti di alcuna riferibilità ad oggettivi parametri di confronto tali da farne apprezzare la rilevanza ai fini del decidere;
quanto al riferimento alla adozione da parte dei citati stati esteri del blocco delle importazioni ovvero esportazioni tale prova non può che essere data documentalmente mediante la produzione dei rispettivi provvedimenti governativi asseritamente restrittivi del commercio. I capitoli contrassegnati dai numeri 10, 11, 12 e 13 constano della sola conferma del contenuto del carteggio epistolare intercorso tre le parti in lite rispetto al quale non risulta contestazione della effettiva ricezione da parte della destinataria.
La circostanza riportata nel capitolo contrassegnato dal numero 14 ha contenuto esclusivamente congetturale riferendosi ad una pura eventualità non altrimenti riscontrabile.
I capitoli contrassegnati dai numeri 15 e 16, in disparte il loro contenuto valutativo, sono irrilevanti ai fini del decidere in ragione del divario temporale rispetto alla data della stipulazione del contratto ed all'epoca fissata per l'adempimento.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, l'impugnazione va rigettata con conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto del gravame ed in applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese di lite nel grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata in base ai parametri medi vigenti tenuto conto del valore della causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 152/2024 del Tribunale di Rovigo, depositata in data 14 febbraio 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 3.397,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 639/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società (p. IV ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristiana Ramadori, con domicilio eletto presso il difensore con studio in Camerino al Viale
OM RD 59
APPELLANTE
contro
: società (p. IV ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Renzo Merlini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Macerata al Corso Cavour
50
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 152/2024 del
Tribunale di Rovigo, depositata in data 14 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
152/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale:
- accogliere la presente opposizione e accertare in capo alla Parte_1
ex art. 1256 C.c. l'impossibilita temporanea sopravvenuta della
[...]
prestazione di cui al modulo d'ordine del 18/03/2022 n° 1 per i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto, sospendere la prestazione e dichiarare la esonerato da responsabilita da ritardo e da qualsivoglia Parte_1
risarcimento del danno;
- accogliere la presente opposizione e accertare in capo alla Parte_1
ex art. 1467 C.c. l'intervenuta e maturata eccessiva onerosita
[...]
sopravvenuta della prestazione di cui al modulo d'ordine del 18/03/2022 n°
1 per i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare la Parte_2
per violazione delle norme imperative di legge enuncianti i principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, nonche di solidarieta ex artt. 1175 e
1375 C.c. e art. 2 Cost.; - accogliere la presente opposizione e, per i motivi descritti in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace, ovverosia annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 955/2022, R.G.2239/2022, emesso in data
05/12/2022 da codesto Tribunale adito, munito di formula esecutiva il
07/12/2022 e notificato unitamente all'atto di precetto, in pari data, in quanto infondato e/d illegittimo in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
- condannare la per violazione delle norme imperative di legge Parte_2
enuncianti i principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, nonche di solidarieta ex artt. 1175 e 1375 C.c. e art. 2 Cost. e, per l'effetto, al pagamento della somma che si quantifica, in via equitativa, in €.
5.000,00= o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare la al risarcimento dei danni cagionati alla Parte_2 [...]
ex art. 96 C.p.c. per lite temeraria, danni che si quantificano in Parte_1
via equitativa in €. 10.345,50= o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare la al risarcimento del danno subito con la Parte_2
ripetizione delle somme versate a titolo di spese e competenze legali e successive spese di esecuzione, accessori e tassa di registrazione, pari ad €.
1.600,00=, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del presente procedimento da liquidarsi a favore del legale che si dichiara antistatario secondo i parametri previsti, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi l'adita Corte di
Appello. Si richiamano le allegazioni e le produzioni in atti di cui al procedimento di primo grado.
2) Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario di entrambi i giudizi da liquidarsi a favore del legale che si dichiara antistatario.
3) In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- ammettersi prova per testi sui capitoli di prova indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di questa difesa, ai quali si rimanda, con i testimoni ivi indicati.
Di parte appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale contraria istanza disattesa, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_3
in relazione alla sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Rovigo e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza, con ogni conseguenza di legge e nel merito si riporta integralmente alle conclusioni sul punto rassegnate nel giudizio di primo grado,
In via principale
- dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa ed avente ad oggetto la vendita di una partita di 24,75 tonnellate di pellet forest premium en-plus 1, per fatto e colpa della venditrice ai Parte_3
sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.
e per l'effetto,
- condannare la medesima in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro-tempore a provvedere alla restituzione nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, dell'importo di Euro 8.152,65 a suo tempo pagato dalla medesima alla quale corrispettivo della compravendita;
Parte_2 Parte_3
- tenuto conto dell'avvenuto esercizio dello “ius variandi” da parte di questa difesa, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'ingiunzione alla di pagare alla parte ricorrente le spese Parte_1
della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in €
145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
- rigettare tutte le domande attrici, ivi comprese quelle in via riconvenzionale e respingere il presente gravame perché infondato in fatto ed in diritto e perché non provato.
In via subordinata
- nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse accertare in relazione all'obbligazione di consegna del Pellet per cui è causa facente capo alla l'intervenuta impossibilità temporanea sopravvenuta o Parte_3
l'intervenuta eccessiva onerosità sopravvenuta, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, avente ad oggetto la vendita di una partita di 24,75 tonnellate di pellet forest premium en-plus 1, e per l'effetto, condannare la medesima in persona del suo Parte_3
legale rappresentante pro-tempore a provvedere alla restituzione nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante Parte_2
pro-tempore, dell'importo di Euro 8.152,65 a suo tempo pagato dalla medesima alla quale corrispettivo della Parte_2 Parte_3
compravendita. In via istruttoria,
A) Si chiede disporsi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la a partire dal mese di giugno 2022 riceveva dai Parte_2
propri clienti telefonate di solleciti per la consegna del pellet ordinato?”;
2) “Vero che, a partire dal mese di giugno 2022 i clienti della Parte_2
telefonavano in ditta, lamentavano la mancata consegna del pellet e riferivano che i relativi ordini dovevano ritenersi annullati ed i rapporti commerciali con la chiusi?”; Pt_2
3) “Vero che esso teste nel mese di aprile 2022 ordinava del pellet alla con consegna prevista per il mese di giugno 2022?”; Pt_2
4) “Vero che nel suddetto termine la non provvedeva a consegnare il Pt_2
pellet ordinato ?”;
5) “Vero che a fronte delle telefonate di sollecito per la consegna, la Pt_2
le rispondeva che non poteva rispettare i tempi di consegna in quanto alla medesima non era stato ancora consegnato il pellet acquistato dal Pt_2
proprio fornitore ?”. Parte_3
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale eventualmente richiesta dalla controparte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testimoni sopra indicati.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rovigo depositato in data 10 novembre 2022 la società ha chiesto di ingiungere alla società la Parte_2 Parte_3
consegna in suo favore di 24,75 tonnellate di pellet “Forest Premium En-
Plus A1” costituente il bene oggetto del contratto di compravendita con quella intercorso in data 18 marzo 2022 il cui prezzo di € 8.152,65 era stato integralmente corrisposto a mezzo di bonifico bancario in data 21 marzo
2022 con pattuizione di consegna entro un termine massimo di sessanta giorni dall'effettuazione del pagamento.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 5 dicembre 2022 col favore della immediata esecutività, ha tempestivamente proposto opposizione la società chiedendo dichiararsi Parte_3
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero la sua eccessiva onerosità sopravvenuta, con la condanna della ricorrente opposta per la violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale, ed ha nel contempo proposto domanda riconvenzionale chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno quantificandolo in € 5.000,00 per la violazione dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, nonché di solidarietà, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria quantificandolo in € 10.345,50 quale valutazione equitativa, nonché ancora al risarcimento del danno per il pagamento delle spese dell'esecuzione subita.
A sostegno dell'opposizione la società negando alcun suo Parte_3
inadempimento, ha allegato la notoria difficoltà nel settore della logistica aziendale – valendosi essa d'una società slovena quale suo risalente partner commerciale – per effetto della recrudescenza degli eventi pandemici che aveva portato ad un eccezionale aumento dei costi di trasporto, l'altrettanto notoria situazione di crisi economica mondiale che aveva afflitto in particolar modo il settore energetico il che aveva di fatto bloccato l'esportazione della merce dal territorio sloveno, come pure l'improvviso rincaro dei costi dell'energia originato dall'altrettanto notoria riduzione delle forniture di gas dalla Russia quale conseguenza delle sanzioni comunitarie per gli eventi bellici in uno al blocco delle importazioni di merci dagli stati nord europei, eventi questi che avevano comportato un evidente “notevole squilibrio tra le obbligazioni delle parti determinato da ragioni di natura qualificata come straordinaria ed imprevedibile” e comunque configurando ipotesi di forza maggiore quale causa dell'impossibilità della prestazione. Ulteriormente ha allegato, quale prova della sua buona fede e correttezza contrattuale, di essersi attivata nei confronti dell'opposta proponendole di pazientare in attesa del miglioramento della situazione ovvero di rideterminare in aumento il corrispettivo della vendita con impegno, in tal caso, all'immediata consegna della merce.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha contestato gli assunti d'opposizione, ribadendo l'addebito di inadempimento contrattuale della venditrice, nonché contestando la fondatezza delle ragioni impeditive come dedotte dall'opponente e delle sollevate eccezioni di impossibilità sopravvenuta e di eccessiva onerosità della prestazione;
nel contempo ha chiesto, in via riconvenzionale, in luogo della prestazione di consegna la risoluzione del contratto agli effetti di cui all'articolo 1453 del codice civile e la condanna dell'opponente alla restituzione del prezzo ricevuto ed al risarcimento del danno anche agli effetti di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il Tribunale ha istruito la causa acquisendo le produzioni documentali delle parti, ravvisando invece l'inammissibilità delle prove dichiarative da quelle articolate, indi l'ha decisa rigettando l'opposizione e le domande riconvenzionali dell'opponente, revocando il decreto opposto, e dichiarando la risoluzione del contratto con condanna dell'opponente alla restituzione del prezzo riscosso, rigettando la domanda riconvenzionale dell'opposta, e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso quella decisione ha interposto appello la società Parte_1
(così mutata la ragione sociale) chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento di tutte le sue originarie domande, e riproponendo nel grado le richieste di prova disattese dal Tribunale.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha a sua volta riproposto la richiesta di prova testimoniale.
Disposto il mutamento del relatore le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, indi la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Va preliminarmente esaminata l'istanza di interruzione del processo formulata dalla difesa appellante in data 8 ottobre 2025, a corredo della quale è stata prodotta la sentenza del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
8 ottobre 2025 e pronunciarsene il rigetto per le seguenti ragioni.
Va considerato che il dedotto evento interruttivo, costituito dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società appellante, si è verificato dopo l'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ciò configurando ipotesi riconducibile a quella disciplinata dalla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 300 del codice di rito a tenore della quale l'evento in parola non produce effetto dopo la chiusura della discussione tranne nel caso in cui sia dichiarata la riapertura dell'istruzione.
Ne consegue che non dovendosi dare corso alla riapertura dell'istruzione, non ricorrendone ragione alcuna come si dirà infra, la dichiarazione del verificarsi dell'evento interruttivo non può produrre alcun effetto nei termini sollecitati dalla difesa appellante, sicché il processo non può che proseguire tra le parti originarie e la sentenza, pronunciata nei confronti della parte che pure risulta sottoposta alla liquidazione giudiziale, non è nulla, nè inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta
(cfr. Cassazione numero 27829/2017).
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha denunciato il vizio motivazionale della decisione siccome connotata da contraddittorietà, manifesta illogicità ed arbitrarietà, e comunque insufficienza, ipotizzando la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 115 e 166 (rectius
116) del codice di procedura civile.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha sostanzialmente riportato le allegazioni già veicolate con gli scritti difensivi prodotti nel precedente grado – sin dall'opposizione al decreto ingiuntivo – assumendo che il
Tribunale non ne avrebbe tenuto conto valutativo alcuno e ribadendo che nella vicenda di specie fosse invece appieno configurabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna in dipendenza delle cause di forza maggiore individuabili nel verificarsi di una serie di eventi, tutti di generalizzata notorietà, che avevano inciso sia sulla regolarità degli approvvigionamenti che sul costo di acquisto dei beni quali quello oggetto della vendita alla società donde la censura di contraddittorietà ed Pt_2
illogicità della motivazione e nel resto la sua insufficienza.
Il motivo, a giudizio della Corte, non ha fondamento dovendosi anzi rilevare che l'assunto d'appello non coglie nel segno rispetto alle ragione sottese alla decisione.
Il precedente giudicante ha condivisibilmente posto in evidenza la contraddizione di fondo nella tesi oppositiva, tale da escludere che si versasse in ipotesi di impossibilità sopravvenuta, ravvisando che la prestazione non potesse dirsi divenuta impossibile agli effetti di cui all'articolo 1463 del codice civile posto che la stessa venditrice aveva sostanzialmente riconosciuto la agevole reperibilità del prodotto salva la rideterminazione in aumento del prezzo quale condizione per l'immediata consegna.
Quanto alla eccepita eccessiva onerosità sopravvenuta l'appellante ha ampiamente illustrato la sua critica alla decisione – riproponendo, invero, i medesimi temi difensivi del precorso grado – senza però confrontarsi con la ragione sulla quale il Tribunale ha sostanzialmente fondato la decisione reiettiva dell'eccezione, ossia la mancanza di prova dell'asserito anomalo ed esorbitante incremento del prezzo dello specifico bene oggetto di contratto, in quanto il precedente giudicante, pur riconoscendo la notorietà degli allora recenti eventi bellici (per il vero già in corso all'epoca della stipulazione del contratto), come pure del rallentato andamento degli scambi sui mercati internazionali nell'immediato periodo post pandemia, ha ravvisato che l'allora opponente non avesse comprovato in termini concludenti le denunciate difficoltà commerciali e l'inusitato aumento dei prezzi di vendita.
Sul punto la decisione del Tribunale può dirsi pienamente corretta ed affatto incisa dalla critica d'appello tanto più ove si consideri che anche con l'impugnazione l'appellante ha inteso ascrivere valenza di prova alla documentazione prodotta nel precorso grado, costituita esclusivamente da pubblicazioni effettuate sulla piattaforma denominata “facebook” del cui autore non è dato modo alcuno di apprezzare la specialistica conoscenza del settore merceologico di riferimento, laddove invece ben più appropriatamente, e con diversa efficacia di prova, avrebbero dovuto essere prodotti i listini vigenti agevolmente disponibili ad operatori commerciali qual è l'appellante.
- Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza ai sensi dell'articolo 112 del codice di rito con riflesso sulla mancata ammissione della prova dichiarativa formulata, e correlato vizio motivazionale.
La censura, a giudizio della Corte, non ha fondamento.
L'allora opponente ha formulato la richiesta di prova testimoniale di cui si discorre in seno alla memoria difensiva depositata datata 19 giugno 2023 articolando sedici capitoli.
Il Tribunale ha pronunciato in data 20 settembre 2023 l'ordinanza con la quale ha reputato che le prove testimoniali (evidentemente includendovi anche quelle richieste dall'allora opposta) fossero inammissibili in ragione del loro contenuto valutativo ovvero perché irrilevanti ai fini del decidere ovvero ancora perché attinenti circostanze documentali, fissando dunque l'udienza per la discussione della causa.
A fronte di quel rigetto l'appellante ha lamentato che il Tribunale non lo avrebbe motivato in sentenza esplicitando a tal fine le ragioni per le quali
“…l'indagine proposta era irrilevante o inutile o superflua”.
La tesi non è meritevole di accoglimento posto che la motivazione del rigetto d'un'istanza istruttoria non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa motivazione che ha risolto il merito della lite valere da esplicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto.
Pur tuttavia la Corte rileva che la richiesta di prova orale riproposta con il motivo in disamina non è accoglibile.
I capitoli contrassegnati dai numeri 1, 2 e 3 presuppongono una valutazione non connotata da alcuna precisazione in ordine ai termini del citato rapporto di partenariato con altra società, o gruppo di società, senza perciò che sia dato modo di comprendere quali fossero i vincoli giuridici teoricamente scaturenti da tale rapporto incidenti sulla fornitura oggetto di causa.
I capitoli contrassegnati dai numeri 4, 5 e 6 comportano una valutazione (in sé non ammissibile per il teste storico) scaturente da dati statistici non altrimenti enunciati e dunque non apprezzabili ai fini del decidere.
Le circostanze articolate nei capitoli contrassegnati dai numeri 7, 8 e 9 attengono eventi in sé notori ma sono del tutto carenti di alcuna riferibilità ad oggettivi parametri di confronto tali da farne apprezzare la rilevanza ai fini del decidere;
quanto al riferimento alla adozione da parte dei citati stati esteri del blocco delle importazioni ovvero esportazioni tale prova non può che essere data documentalmente mediante la produzione dei rispettivi provvedimenti governativi asseritamente restrittivi del commercio. I capitoli contrassegnati dai numeri 10, 11, 12 e 13 constano della sola conferma del contenuto del carteggio epistolare intercorso tre le parti in lite rispetto al quale non risulta contestazione della effettiva ricezione da parte della destinataria.
La circostanza riportata nel capitolo contrassegnato dal numero 14 ha contenuto esclusivamente congetturale riferendosi ad una pura eventualità non altrimenti riscontrabile.
I capitoli contrassegnati dai numeri 15 e 16, in disparte il loro contenuto valutativo, sono irrilevanti ai fini del decidere in ragione del divario temporale rispetto alla data della stipulazione del contratto ed all'epoca fissata per l'adempimento.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, l'impugnazione va rigettata con conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto del gravame ed in applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese di lite nel grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata in base ai parametri medi vigenti tenuto conto del valore della causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 152/2024 del Tribunale di Rovigo, depositata in data 14 febbraio 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 3.397,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni