Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 774/21 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per Parte_1
mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Paolo Languasco e
Roberto Faure di Genova, presso lo studio dei quali, in vico
Falamonica 1/13, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa, per procura in calce alla
[...]
comparsa di risposta, dall'avv. Federica Adorni di Genova, presso lo studio della quale, in via Cairoli 18, ha eletto domicilio;
- convenuta –
Conclusioni per il ricorrente: “1. Condannare la convenuta a pagare al ricorrente, in via solidale e/o parziaria e/o alternativa, la somma di € 26.462,73 a titolo di differenze retributive per tutto il periodo lavorato per l'orario contrattuale, conseguenti mensilità aggiuntive, ferie non godute,
competenze di fine rapporto e TFR e/o al titolo meglio visto, di
1
2. Dichiarare illegittimo il licenziamento patito dal ricorrente e condannare la convenuta al risarcimento del danno come per legge.
3. Vinte le spese.”
Conclusioni per la convenuta: “Respingere tutte le domande ex adverso proposte dal sig. nei confronti di Parte_1
in quanto del tutto infondate, sia in fatto che in CP_1
diritto, per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.3.2021, Parte_1
, premesso:
[...]
di avere lavorato alle dipendenze della esercente CP_1
l'attività di banco frutta presso il mercato Orientale di Genova,
con contratto a tempo determinato part-time di 36 ore settimanali,
inquadramento al 6° livello CCNL Terziario, con mansioni di addetto carico e scarico merci, dal 23.4.2018 al 30.4.2018, poi prorogato e trasformato a tempo indeterminato e tempo pieno;
di avere svolto mansioni di commesso al banco frutta, con orario di lavoro, sino a tutto il mese di febbraio del 2020, di 11,5 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana e di 6,5/7 ore per un giorno alla settimana, percependo dalla datrice di lavoro, per ogni ora di straordinario, la somma di € 7,00;
2 di avere smesso di prestare lavoro straordinario, se non saltuariamente, dall'inizio del mese di marzo del 2020;
di avere ricevuto, in data 31.8.2020, lettera di contestazione disciplinare, per essere giunto al lavoro, in data 29.8.2020, in ritardo ed in stato di visibile alterazione;
di essersi giustificato verbalmente e che nessuna sanzione disciplinare era stata irrogata dalla datrice di lavoro;
che, in data 12.12.2020, giunto in ritardo di circa 45 minuti, si era giustificato con i datori di lavoro e gli era stato detto di tornare a casa in attesa di comunicazioni;
di avere ricevuto, in data 14.12.2020, una seconda lettera di richiamo del tenore sostanzialmente uguale alla precedente, per essere giunto in ritardo il giorno 12.12.2020;
di avere fornito le proprie giustificazioni, negando di essere stato in stato di alterazione;
di avere ricevuto, il 21.12.2020, lettera di licenziamento per giusta causa senza preavviso, da lui impugnata con raccomandata e pec del medesimo 21.12.2020,
tanto premesso, il ricorrente ha dedotto di avere prestato, per tutto il periodo lavorato, mansioni superiori, riconducibili al 4°
livello, di avere prestato un numero di ore di lavoro molto superiore a quello contrattuale, di avere diritto alla indennità
di cassa ed alle giornate di congedo per paternità delle quali non aveva potuto usufruire in occasione della nascita del proprio
3 figlio, ed ha, inoltre, contestato la legittimità del licenziamento per giusta causa senza preavviso, in quanto non previsto dal CCNL applicato quale conseguenza dei comportamenti disciplinarmente rilevanti contestatigli, con conseguente diritto al risarcimento del danno nella misura prevista di legge, tra 6 e
36 mensilità globali di fatto.
Ha, quindi, convenuto in giudizio la datrice di lavoro, chiedendo il pagamento della somma di € 26.462,73 a titolo di differenze retributive per tutto il periodo lavorato, secondo il conteggio depositato, oltre alla condanna al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento subito.
Costituendosi in giudizio, ha contestato tutte le CP_1
deduzioni in fatto ed in diritto del ricorrente, ivi compreso il conteggio prodotto, deducendo, quanto al licenziamento, che lo stesso sarebbe comunque legittimo, in quanto, con il proprio reiterato e grave comportamento, il lavoratore avrebbe definitivamente minato il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, divenendo la prosecuzione del rapporto impossibile ed ha,
quindi, concluso per il rigetto di tutte le domande.
La causa - che ha subito diversi rinvii, per l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, per impedimenti dell'ufficio e del legale e, all'esito dell'istruttoria esperita mediante l'escussione di diversi testi, per il tentativo reiterato di verifica, tra le parti, dei conteggi, senza esito - a seguito del
4 necessario espletamento di C.T.U., è stata discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e nei limiti che seguono.
Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle stesse loro allegazioni, emerge pacifica la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente, intercorso nel periodo dal 24.4.2018 al 21.12.2020.
Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente - che ne ha contestato la correttezza rispetto all'indicazione contrattuale, chiedendo il riconoscimento di quelle superiori - dalle sue stesse dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio libero, è emerso che si occupava prevalentemente della consegna della merce e della sua preparazione per la consegna, del posizionamento della merce sul banco e del suo riordino e che, solo tra una consegna e l'altra,
stava al banco per la vendita.
Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate da tutti i testi di parte ricorrente escussi, tenuto conto della saltuarietà
della loro frequentazione del banco (cfr. testi Testimone_1
, dove il ricorrente lavorava o del breve Testimone_2
periodo in cui hanno lavorato insieme a lui al banco della CP_1
(cfr. testi ), oltre che dai testi di parte Tes_3 Tes_4
resistente.
5 E coincidono, sostanzialmente, anche con quanto riferito dalla legale rappresentante della resistente, sentita nell'interrogatorio libero (sig.ra che ha Testimone_5
riferito: “il ricorrente si occupava esclusivamente delle
consegne, anche se è capitato qualche volta, che abbia servito al
banco, ma non era la persona giusta per poterlo fare e così
abbiamo lasciato da parte l'idea di aumentare il numero di ore di
lavoro o il tipo di contratto nei suoi confronti, perché non era
la persona giusta.”
Non risulta, quindi, provato che il ricorrente abbia svolto mansioni superiori a quelle dell'inquadramento contrattuale, con quelle caratteristiche di prevalenza necessarie per potere essere inquadrato in un livello superiore al VI livello contrattuale.
Tale livello, indica, infatti, tra i vari profili, quelli di:
“conducente di motofurgone”, “fattorino” e “addetto a carico e scarico”, mentre nessun profilo riconducibile all'attività
lavorativa svolta dal ricorrente, è rinvenibile nella declaratoria del IV livello, vantato, ma neppure nel V, dove è indicato il profilo di “aiuto-commesso”, ma neppure il ricorrente ha sostenuto di svolgere tale attività abitualmente.
La mancata prova della adibizione del ricorrente alla vendita al banco, fa venire meno, anche, la domanda relativa al riconoscimento della indennità di cassa, essendo evidente che, non
6 svolgendo abitualmente le mansioni di vendita al banco, non vi era motivo perché il ricorrente si occupasse della cassa.
Circostanza quest'ultima neppure provata dal ricorrente.
Quanto all'orario di lavoro osservato, può ritenersi emergere dalle prove testimoniali effettuate, nonché dalle dichiarazioni della legale rappresentate di (cfr: “il ricorrente lavorava CP_1
di solito fin verso mezzogiorno o, se era necessario che svolgesse
delle consegne nel pomeriggio, a volte anticipava l'orario di
stacco la mattina, per tornare il pomeriggio per completare le sue
ore, per le consegne da effettuare”, laddove in dato di rilievo è
il fatto che - pur se detto solo per alcune volte in caso di necessità - il ricorrente abbia lavorato anche di pomeriggio,
tenuto conto, altresì che, a fronte di un orario di lavoro dapprima di 36 ore settimanali (part-time al 90%) e successivamente a tempo pieno, non si comprende come potesse normalmente lavorare “fin verso mezzogiorno” perché, in tal caso,
avrebbe lavorato meno delle ore contrattuali secondo lo stesso assunto della resistente che il ricorrente iniziasse a lavorare all'orario di apertura del mercato orientale che, alla mattina, è
fissato alle ore 7,30), che il ricorrente lavorasse sia alla mattina che al pomeriggio, per cinque giorni alla settimana e per una ulteriore mezza giornata (come dallo stesso dedotto) e ciò
fino alla fine di febbraio 2020, essendosi, poi, ridotto l'orario di lavoro alla sola mattina per le conseguenze dell'emergenza
7 COVID, durante la quale il banco era aperto fino alla 14
(circostanza pacifica).
Non appaiono, peraltro, dirimenti le testimonianze in punto orario rese dai dipendenti della secondo i quali, a fronte CP_1
dell'apertura del banco dalle 7,30 alla 19,30 con orario continuato - seppure nell'orario della pausa pranzo (che parrebbe essere indicata tra le 12,30 e le 15,30) al banco stessero i soli titolari - gli unici due dipendenti (escluso il ricorrente che era addetto alle sole consegne), avessero un orario di lavoro di
6,5 ore pro-die e di 7,00 ore al venerdì ed al sabato, cioè un orario di lavoro part- time, quando il ricorrente, pur non adibito ad alcuna attività al banco, nel periodo dal 1.4.2019 al licenziamento, aveva un contratto di lavoro full-time.
In buona sostanza, in ragione delle risultanze probatorie dalle quali non è emerso un preciso orario di lavoro del ricorrente -
che neppure dalle stesse deduzioni e dichiarazioni della resistente, risulta fosse perfettamente prestabilito, ma variabile in funzione della necessità di svolgere le consegne della merce anche in orari pomeridiani (quando peraltro, pacificamente,
l'unico addetto alla consegna era il ricorrente) - appare corretto il computo delle ore di lavoro indicate dallo stesso ricorrente nel conteggio depositato sub doc. 12, dove, per il periodo “pre-
covid”, ha indicato un numero di ore pari a 64 ore settimanali e per quello COVID, un numero corrispondente a quello delle ore di
8 apertura del banco (situazione, quest'ultima, particolarmente verosimile, tenuto conto che, con le limitazioni del periodo emergenziale, il servizio a domicilio era stato generalmente di molto potenziato per tutti gli esercizi commerciali alimentari).
Il conteggio prodotto dal ricorrente, contestato dalla resistente,
però, teneva conto di alcuni elementi non provati in causa quali:
il livello - qui determinato come corrispondente a quello contrattuale - l'indennità di cassa, la mancata fruizione di permessi - della quale nulla è dato sapere - pur tenendo conto dell'erogazione da parte della datrice di lavoro della somma netta
(in quanto non computata nelle buste paga) di € 7, per ogni ora di straordinario svolta.
Per tale motivo, non essendo riuscite le parti a trovare un accordo sui conteggi secondo le indicazioni date da questo giudice, si è dovuto dare corso alla C.T.U. contabile, secondo il quesito che qui si dà per riportato.
Espletata la C.T.U., quindi, è emerso che il credito del ricorrente per le differenze retributive dovutegli a titolo di retribuzione per le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e TFR
(calcolato con l'incidenza della tredicesima e della quattordicesima, in quanto dalle risultante di causa, è emersa la continuatività della prestazione dello stesso da parte del ricorrente, infatti retribuito costantemente “fuori busta”),
9 comprensivo della rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati alla data della decisione della causa, ammonta ad €
21.128,46 (di cui € 5.869,57 per TFR, maturato al 21.12.2020, cioè
alla data del licenziamento).
La domanda svolta dal ricorrente per il pagamento delle differenze retributive, deve essere accolta, quindi, in tale misura.
Venendo all'impugnazione del licenziamento, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dello stesso in quanto i comportamenti di rilevanza disciplinare ad esso imputati, erano stati giustificati, o non erano veritieri e, comunque, in quanto il CCNL
applicabile, non prevede per nessuna delle violazioni cointestate
(anche qualora fossero effettivamente state poste in essere dal ricorrente), la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Ed invero, la lettera di licenziamento è del seguente tenore letterale:
10 La lettera di contestazione disciplinare richiamata nella lettera di licenziamento, è quella di seguito riportata:
11 12 Il “CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato:
distribuzione e servizi”, applicabile nel caso di specie (prodotto dal ricorrente sub doc. 10), prevede, all'art. 225, i provvedimenti disciplinari del: “1) biasimo inflitto verbalmente
per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi
di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3)
multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale
retribuzione di cui all'art. 206; 4) sospensione della
retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5)
licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre
conseguenze di ragione e di legge.”
Di tali sanzioni disciplinari, quella relativa al ritardo nell'inizio del lavoro senza giustificazione (non avendo il datore di lavoro dato credito alla giustificazione addotta dal ricorrente), è la multa, mentre quella per il caso in cui il lavoratore “si presenti in servizio in stato di manifesta
ubriachezza”, è quella della sospensione dalla retribuzione e dal servizio.
La sanzione del licenziamento senza preavviso, invece, è prevista per i casi di “assenza ingiustificata per oltre tre giorni
nell'anno solare;
recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la
quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2°
13 comma; infrazione delle norme di legge circa la sicurezza per la
lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
l'abuso di fiducia, la
concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in
concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto
proprio o di terzi fuori dall'orario di lavoro;
la recidiva oltre
la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che
prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la
recidiva nei ritardi”.
È quindi evidente che, anche qualora il ritardo del ricorrente non fosse stato giustificato, o lo stesso si fosse presentato al lavoro in stato di palese ubriachezza (circostanza quest'ultima negata dal ricorrente, ma che i testi e colleghi Tes_6 Tes_7
del ricorrente, hanno riferito essersi verificata), ciò, in mancanza di recidiva nel numero di volte indicato dal CCNL (e qui,
la precedente contestazione del 31.8.2020, prodotta sub doc. 5 dal ricorrente, per fatti del tutto riconducibili alle medesime condotte di ritardo e manifesta alterazione contestati in occasione del licenziamento, non solo non aveva avuto alcun esito disciplinare, ma neppure è richiamata quale precedente nel provvedimento di licenziamento), non vi sarebbero gli estremi per la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Il fatto che il CCNL preveda, all'art. 229, il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2119 c.c. “qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
14 rapporto (giusta causa)” non può che fare riferimento o a quelle cause tipizzate dallo stesso CCNL al punto 5 dell'art. 225, sopra richiamate, o ad altre diverse da quelle tipizzate quali presupposti per le altre sanzioni disciplinari, per le quali,
invece, proprio in ragione della loro tipizzazione, non può
irrogarsi sanzione diversa da quella prevista.
In definitiva, non può che ritenersi che il licenziamento intimato al ricorrente per ragioni disciplinari, sia illegittimo, in assenza di un comportamento del dipendente disciplinarmente rilevante ai fini del licenziamento.
Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, deve rilevarsi che il ricorrente ha iniziato il proprio rapporto di lavoro dipendente con la resistente a decorrere dal 23.4.2018.
A detto rapporto di lavoro, pertanto, è applicabile la tutela obbligatoria di cui al D. Lgs 4.3.2015, n. 23.
In particolare, l'art. 3, comma 1 del suddetto decreto prevede che: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo
o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro
alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al
pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
15 rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non
inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.”
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è durato per oltre due anni e mezzo, unitamente al fatto che la condotta tenuta dal ricorrente non sia riconducibile ad una violazione di nessuno degli obblighi del dipendente di rilevanza disciplinare ai fini del licenziamento ai sensi del CCNL applicabile e la durata del processo, giustificano la quantificazione dell'indennità di cui all'art. 3 D Lgs. 23/2015, in misura superiore al minimo previsto,
che si ritiene di indicare in 10 mensilità.
Per la quantificazione di tali somme, l'entità dell'ultima retribuzione di fatto utile per il calcolo del TFR, deve essere ricavata da quella indicata dal C.T.U. nell'ipotesi B della propria relazione, in € 2.741,47 per gli ultimi mesi (gennaio e febbraio 2020), antecedenti il periodo covid, nel quale l'orario di lavoro è stato variato per le contingenti circostanza di fatto delle disposizioni emergenziali e quindi non può essere ritenuto quello ordinario.
Detto importo deve essere moltiplicato per 10.
La resistente deve, quindi, essere condannata al versamento, in favore del ricorrente, della somma di complessivi € 27.414,70,
maggiorati degli interessi e della rivalutazione dalla decisione al saldo effettivo.
16 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
§§§§§
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 774/2021 R.G., promossa da Parte_1
contro ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1
disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra
[...]
e dalla data del Parte_1 CP_1
licenziamento e per l'effetto, condanna in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento,
in favore del ricorrente, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 12 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, e quindi complessivamente di € 27.414,70, oltre interessi e rivalutazione dalla decisione al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle differenze retributive pari ad € 21.128,46 (di cui €
5.869,57 per TFR maturato al 21.12.2020), comprensivi di rivalutazione ed interessi calcolati in base all'art. 1284,
I comma c.c. dal dovuto alla data di deposito del ricorso e sula base dell'art. 1284, IV comma c.c., dal deposito del ricorso alla data odierna;
17 - condanna la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in complessivi € 5.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Pone definitivamente a carico della le spese di CP_1
C.T.U.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60
giorni.
Genova, 23 ottobre 2024 Il Giudice
Giovanna Golinelli
18