Sentenza 17 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto90481/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO SEZIONE SECONDA CONCLUSIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidente SPADONE R.G. N. 12760/01 Cron.16518 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 1237 Dott. Carlo Rel. Consigliere CIOFFI - Dott. Umberto Consigliere GOLDONI Ud. 05/03/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE S E N TENZA dal Sig. per diritti € 155 7 APR 2002 sul ricorso proposto da: il. IL CANCELLIERE SS RO, SS MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPE UMBERTO 35, presso lo studio dell'avvocato CARLO LOMBARDI, che li difende, €0,77 L.1500 giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
J116069 VALIANI BRUNA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA J116070 VIA G GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato ONOFRIO CIAFFI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 nonchè contro 356 CHIRRA GIULIO;
-1- intimato avversO la sentenza n. 3906/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato LOMBARDI Carlo, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
del udito l'Avvocato CIAFFI Onofrio, difensore resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del 1° e 3° motivo del ricorso, accoglimento del 2° -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 1997 OM e Mas- simo SS affermarono che il 4 luglio 1990 e l'11 luglio 1995 avevano acquistato con due scritture private da UL IR un terreno con fabbri- cato in costruzione, per il prezzo di 400 milioni di lire, dei quali ne avevano pagato 320; offrirono quindi il pagamento dei restanti, e chiesero al Tribu- nale di Roma di essere dichiarati proprietari dell'immobile. UL IR si costituì e chiese il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale chiese anche la risoluzione del contratti, per eccessiva one- rosità sopravvenuta. Intervenne in causa BR VA, moglie di UL IR, e chiese l'annullamento dei contratti perché, pur essendo in comunione di beni con suo marito, non li aveva sottoscritti. Il Tribunale accolse quest'ultima domanda, e rigettò quella pro- posta da OM e IM SS. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame di questi ultimi. Ha in particolare affermato l'infondatezza della loro eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento proposta da BR VA, perché A non ne avevano provato la decorrenza, ritenendo che non sono significative, per le ragioni nel dettaglio esposte, le presunzioni da essi allegate al riguar- do;
che non è ammissibile la prova testimoniale da essi richiesta perché, formulata nella fase istruttoria del giudizio di primo grado, non era poi stata ribadita all'udienza di precisazione delle conclusioni, pur essendo state que- ste ultime precisate in modo specifico;
e che non è ammissibile il giura- 3 mento da essi deferito a BR VA, formulato in modo da non essere de- cisorio. OM e IM SS hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. BR VA ha resistito con controricorso, che ha anche illu- strato con memoria. UL IR non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE La controricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità della notificazione del ricorso, notificato presso il domicilio che aveva eletto nel giudizio di merito, e non in quello indicato nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata;
ha inoltre denunziato la violazione dell'art. 369 cod. proc. civ., osservando che non risulta depositata, insieme con il ricorso, la richiesta alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, della trasmissio- ne alla Suprema Corte del fascicolo d'ufficio. Entrambi i rilievi sono da respingersi. Il primo perché la nullità della notificazione del ricorso per Cas- sazione, eseguita presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello, anziché nel luogo di residenza dichiarata all'atto della notificazione della sentenza impugnata, è sanata con efficacia "ex tunc", ex art. 156 cod. proc. civ., dalla proposizione del controricorso (Cassazione civile sez. II, 29 ago- sto 1997, n. 8233). Il secondo perché in tema di ricorso per cassazione, l'omesso deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, vistata dal 4 cancelliere del giudice di merito, non determina l'improcedibilità del grava- me se, dagli atti e dai documenti inseriti nei fascicoli di parte, sia comunque possibile desumere gli elementi indispensabili per la decisione delle que- stioni prospettate con il ricorso stesso (Cassazione civile sez. II, 9 giugno 2000, n. 7892); come per l'appunto nel caso di specie. Nel giudizio di merito i ricorrenti, per dimostrare la fondatezza della loro eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento esperita da BR VA, ed in particolare per dimostrare che ella era da tempo a co- noscenza della vendita stipulata con essi da suo marito, hanno posto l'ac- cento sull'entità delle somme ricosse da quest'ultimo e sulla convivenza dei coniugi;
per dedurne che la moglie non poteva non sapere delle somme di- venute parte del patrimonio familiare, e della loro provenienza. La Corte d'appello di Roma ha escluso il valore probatorio di tale presunzione, non potendo a suo avviso escludersi che in un normale menage familiare i coniugi non affrontino tutti i temi relativi alla gestione del loro patrimonio, e non essendo stata accertata in giudizio qual'era l'atti- vità lavorativa di UL IR (la cui non rilevante consistenza economica avrebbe potuto all'evidenza essere significativa ai fini della valutazione del- l'incidenza, sul patrimonio familiare, delle somme che egli aveva riscosso da OM e IM SS, e far presumere quindi che dei contratti per cui è causa ne avesse parlato con sua moglie). Con il primo motivo di ricorso OM e IM SS riba- discono il valore probatorio da essi attribuito alle anzidette presunzioni: so- stengono che la decisione censurata è errata, e viola l'art. 2727 cod. civ., perché "in un regime di comunione legale e di convivenza tra coniugi, se- 5 condo un criterio di normalità e di altra probabilità, entrambi i coniugi sono a conoscenza delle somme che entrano nel menage familiare e della loro provenienza, specialmente se si tratta di somme rilevanti", come quelle di specie". La censura è inammissibile. La verifica dei requisiti di precisione, gravità e concordanza ri- chiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzio- ne è riservata al giudice del merito, e l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità è soltanto quello sulla coerenza della relativa moti- vazione (Cassazione civile sez. II, 19 settembre 2000, n. 12422). Nella motivazione della sentenza impugnata non si ravvisano incoerenze, né i ricorrenti ne hanno denunziate, essendosi essi limitati a contrapporre la loro valutazione della precisione, gravità e concordanza de- gli indizi a quella che ne ha dato la Corte d'appello di Roma. Con il secondo motivo del loro ricorso OM e IM Ros- setti, denunziando violazione dell'art. 189 cod. proc. civ. e vizi di motiva- zione, censurano la sentenza impugnata per aver ammesso, per la ragione riferita in narrativa, la prova testimoniale da essi richiesta per dimostrare che BR VA fu presente alle trattative e alla stipulazione del contratto per cui è causa;
sostengono in particolare che essi, seppur non hanno riba- dito tale richiesta istruttoria in occasione della precisazione delle conclusio- ni nel giudizio di primo grado, non per questo alla stessa hanno rinunziato, come risulta da quanto successivamente avevano dichiarato ed argomentato. La censura è fondata. Questa Corte ha sempre affermato che seppure, in via generale, una doman- 6 da non riprodotta nelle conclusioni definitive deve presumersi abbandonata, ciò non dispensa il giudice dall'obbligo di indagare se nel caso concreto vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere anche su quella domanda, specialmente quando essa, sotto il profilo dell'interesse della parte, sia strettamente connessa con le ri- chieste oggetto delle conclusioni specificamente formulate (Cassazione ci- vile, sez. III, 17 giugno 1985 n. 3653; sez. III, 5 febbraio 1987 n. 1132; sez. II, 24 febbraio 1988 n. 1973; sez. III, 1 dicembre 1994, n. 10268; sez. II, 18 dicembre 1997, n. 12814; sez. II, 11 febbraio 2000, n. 1522); connessione che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica indagine, non potendosi nel caso di specie apoditticamente escludere, dal momento che la prova testi- moniale in questione appare essere funzionalmente correlata alla dimostra- zione dell'eccezione di prescrizione proposta e ribadita dai ricorrenti. Il terzo motivo di ricorso, con il quale OM e IM SS censurano la sentenza impugnata per non aver ammesso il giuramento da essi deferito sulle stesse circostanze oggetto della prova testimoniale, resta assorbito, perché tale giuramento essi hanno chiesto in appello solo in via subordinata, se non fosse stata ammessa la prova testimoniale da essi richiesta. Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese giudiziali di questa fase processuale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al mo- 7 tivo accolto, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese. Roma, 5 marzo 2002 Il presidente (Mario Spadone) Правиль L'estensore (Carlo Cioffi) Charlo Xu IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR. 2002 IL CANCEL Francesco Catania 1456T 20.66 TOT. 14977 ENTRAL ROMA 23899 8