Art. 12. (Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare).
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.