Articolo 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 11Articolo 13
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22 maggio 1951
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9 ottobre 2010
Art. 12. (Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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