Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2018, n. 22
CASS
Sentenza 30 novembre 2018

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In tema di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico ed artistico, non può ritenersi estraneo alla commissione del reato - e, pertanto, non destinatario della confisca obbligatoria del bene ai sensi dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 - non solo colui che, con il suo comportamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale, ma anche colui che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato. (Fattispecie relativa ad una statua greca, rinvenuta nel mare adriatico, e custodita da un'istituzione filantropica straniera a seguito di illegale esportazione).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 611 e 666 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui prevedono che la trattazione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di incidente di esecuzione penale debba svolgersi nella forma dell'udienza camerale non partecipata, anche in caso di istanza di procedere di una delle parti in pubblica udienza, in quanto, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 80 del 2011, n. 135 del 2014 e n. 109 del 2015, l'esigenza costituzionale del controllo sociale sulla amministrazione della giustizia, esplicata tramite la presenza del pubblico nei luoghi ove essa è amministrata, è ineludibile solo quando l'oggetto della trattazione non sia essenzialmente costituito da questioni di carattere tecnico giuridico ed altamente specialistico e l'ambito di valutazione del materiale probatorio risulti assai ristretto. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la Corte di Strasburgo, nelle sentenze del 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia e 5 gennaio 2010, Bongiorno ed altri contro Italia, ha censurato il mancato rispetto del principio di pubblicità dell'udienza esclusivamente in relazione alla fase di merito del giudizio e non a quella di legittimità).

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale la Corte di Cassazione procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, per giudizio dibattimentale deve intendersi quello disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 465 e ss. cod. proc. pen., non potendo ritenersi tale quello celebrato nella forma della udienza pubblica. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha affermato che, anche a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 109 del 2015, che ha affermato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentivano che, su istanza di parte, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolgesse, davanti al giudice della esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica, il ricorso proposto in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., va comunque trattato in camera di consiglio).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente che, su richiesta degli interessati, il procedimento di applicazione della confisca dinanzi al giudice dell'esecuzione si svolga, in prima istanza, con le forme dell'udienza pubblica, così come accade per il procedimento di opposizione contro la relativa ordinanza, in seguito all'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 109 del 2015. (In motivazione, si è precisato che gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non impongono una "forma" unica di contraddittorio, sicché sono legittimi procedimenti in cui esso sia eventuale, perché attivato solo su istanza di parte, e posticipato, poiché collocato nella fase del controllo sulla prima decisione emessa "de plano").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2018, n. 22
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22
    Data del deposito : 30 novembre 2018

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