Articolo 465 del Codice penale
Articolo 415Articolo 456
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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
Art. 465.

(Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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