Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di reato permanente, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare in quale forma sia avvenuta la contestazione e, ove si sia trattato di contestazione "aperta" (cioè senza l'indicazione, ab initio, della data di ritenuta cessazione della condotta illecita), occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento ed, eventualmente, fino a quella della suindicata sentenza. (Nella fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, reiettiva dell'istanza di reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata, fondata sulla mera affermazione che la condotta incriminata doveva ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2004, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
7 74/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/12/2004
SENTENZA
N. 4978/04 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
1. Dott. CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 11 N. 019941/2004 2.Dott. MOCALI PIERO
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO 11
4.Dott. DUBOLINO PIETRO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 04/07/1967 1) LI CE le avverso SENTENZA del 15/12/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
9. D'Angelo, il DUBOLINO PIETRO
quale her christo che il ricor ий. dichianto mainitule
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Napoli respinse il reclamo di LU NZ avverso provvedimento di diniego, da parte del locale magistrato di sorveglianza, della liberazione anticipata per il periodo 7 novembre 1998 – 7 maggio 2001 osservando, in sintesi, che ostava alla concessione dell'invocato beneficio penitenziario il fatto che la permanenza del reato di cui all'art. 74 del T.U. sugli stupefacenti, per il quale il LU aveva riportato condanna, doveva ritenersi cessata solo alla data del 20 novembre 2000, in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna in primo grado;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (poi seguito da memoria illustrativa) la difesa del LU, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi, che: a) il tribunale di sorveglianza, nel ritenere la permanenza del reato associativo fino alla data della sentenza di primo grado, si sarebbe basato su di un criterio meramente astratto e formale, non considerando, in particolare, che il ricorrente si era costituito spontaneamente fin dal 1996; b) lo stesso tribunale, inoltre, non avrebbe operato alcuna valutazione in ordine al comportamento tenuto in carcere dal ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che, in tema di reato permanente, questa Corte ha più volte avuto occasione di specificare, che, nel solo caso in cui la contestazione sia avvenuta in forma c.d.
"aperta" (cioè senza l'indicazione, “ab inizio", della data di ritenuta cessazione della condotta illecita) ed emerga dagli atti la prova che la condotta illecita è proseguita dopo la data dell'accertamento, essa può ritenersi compresa nella originaria contestazione, fino eventualmente alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, senza necessità, quindi, di contestazione suppletiva;
regola, questa, che, come pure è stato specificato, ha valore esclusivamente processuale, e non di inversione dell'onere della prova, quasi che debba essere l'imputato, sol perché accusato di un reato di carattere permanente, a dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna in primo grado (si vedano, in proposito, per tute, Cass. S.U. 13 luglio 22 ottobre 1998 n. 11029, 1
Montanari, RV 211385; Cass. III, 3-15 settembre 1999 n. 10640, Valerio, RV
214039);
- che, pertanto, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare in quale forma sia avvenuta la contestazione e, ove si sia trattato di contestazione "aperta", se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento ed, eventualmente, fino a quella della suindicata sentenza;
- che, nella specie, non sembra che il tribunale di sorveglianza abbia tenuto conto, come invece avrebbe dovuto, dei suddetti principi, avendo esso anzitutto omesso di verificare (non essendovi traccia alcuna di una tale verifica nell'ordinanza impugnata) se il reato di cui all'art. 74 del T.U. sugli stupefacenti fosse stato
M contestato, quanto alla collocazione temporale dell'addebitata condotta criminosa, in forma "aperta" o "chiusa"; in secondo luogo indebitamente attribuito, comunque, valore sostanziale al solo dato formale costituito dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, ad onta, peraltro, della dichiarata intenzione di non basarsi solo su quel dato, ma piuttosto, come si legge nell'impugnata ordinanza, sulla
"contestazione effettiva di reati di gravissimo allarme sociale, sino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, vincolo che non può ritenersi reciso dalle sole indagini di polizia giudiziaria o dal procedimento penale, cosa che risulta, peraltro, confermata dalle diverse posizioni dei coimputati, infatti per taluni il vincolo associativo cessa con l'arresto mentre per gli altri, tra cui l'istante, permane fino alla pronuncia di condanna"; affermazioni, queste, il cui contenuto appare chiaramente tautologico, non essendo dato ricavare, da esse, in alcun modo, quali specifici elementi, tratti dalla sentenza di condanna, fossero da considerare, secondo il tribunale di sorveglianza, dimostrativi o indicativi della ritenuta protrazione della condotta criminosa fino alla condanna di primo grado, nonostante (tra l'altro) la pur rappresentata (ma non valutata), circostanza di fatto costituita dall'asserita, spontanea costituzione del condannato all'autorità, nel corso dell'anno 1996; che pertanto, in accoglimento della prima (ed assorbente) delle censure proposte nel ricorso, deve darsi luogo ad annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di sorveglianza di Napoli, il quale, in assoluta libertà di valutazione sul merito, dovrà tuttavia aver cura di attenersi ai suindicati principi di diritto;
P. Q. M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004. festensore Il PresidPresid
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
17 GEN 2005
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IL CANCELLIERE U Rosanna@janiC R
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