Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2004, n. 774
CASS
Sentenza 14 dicembre 2004

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In tema di reato permanente, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare in quale forma sia avvenuta la contestazione e, ove si sia trattato di contestazione "aperta" (cioè senza l'indicazione, ab initio, della data di ritenuta cessazione della condotta illecita), occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento ed, eventualmente, fino a quella della suindicata sentenza. (Nella fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, reiettiva dell'istanza di reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata, fondata sulla mera affermazione che la condotta incriminata doveva ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2004, n. 774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 774
    Data del deposito : 14 dicembre 2004

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