Sentenza 10 marzo 2000
Massime • 2
Interrompe la permanenza del reato il decreto penale di condanna, dal momento della notifica all'imputato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione e comparizione all'udienza di questi, il decreto penale sia stato revocato.
Il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. ha natura permanente perché consiste non solo nella esecuzione di nuove opere in una zona protetta del demanio marittimo, ma anche nel mantenere tale zona indisponibile, per effetto della detta esecuzione, agli usi cui è deputata, per cui la permanenza cessa solo con la rimozione delle opere, ovvero con il conseguimento dell'autorizzazione. (La Corte ha in proposito aggiunto che ai fini della consumazione del reato è irrilevante l'epoca in cui l'opera sia stata terminata, e che deve essere chiamato a risponderne chi al momento dell'accertamento ha la materiale disponibilità di essa).
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- 1. Occupazione di immobile non è reato se .. (Cass. 33838/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo: ai fini della ricorrenza della scriminante, non basta un mero stato di disagio abitativo, potendo questo essere ovviato mediante la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza. …
Leggi di più… - 2. Illecita occupazione di alloggio, stato di necessità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2000, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 10/3/2000
1. Dott. ZUMBO Antonio Consigliere SENTENZA
2. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere N. 1012
3. Dott. QUITADAMO Nicola Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo Consigliere N. 34631/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
avverso la sentenza n. 21/99 del 16/2-2/3/99, pronunciata dal Pretore di Messina-Sezione distaccata di Alì Terme nel procedimento a carico di AR DO, nato ad [...] il [...], e RE SC, nata ad [...] il [...].
- Letti gli atti, la sentenza denunciata e l'impugnazione;
- udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. Di Nunzio, con le quali chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Pretore di Messina-sezione distaccata di Alì Terme assolveva SI ME e EN AN "per non aver commesso il fatto" dalla contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p., 54 e 1161 cod. nav. (per aver arbitrariamente occupato mq. 40 circa di area demaniale marittima, delimitandola con muro e cancello).
Propone ricorso il procuratore Generale distrettuale, lamentando, l'erronea e falsa applicazione delle norme del codice della navigazione in questione, in quanto il reato de quo, avendo natura permanente, doveva ritenersi consumato anche dai prevenuti, eredi dell'immobile a cui era stata asservita dal loro dante causa l'area sopra indicata.
All'odierno dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (tra le più recenti: Cass. Sez. III, 17 dicembre 1998, n. 884, La Rosa;
10 dicembre 1998, n. 2286, Sciortino;
13 novembre 1997, n. 3848, La Rosa;
e ancora: nn. 4411/98; 7624/97; 3747/96; 3667/97), il reato in questione ha natura permanente perché consiste non solo nell'esecuzione di nuove opere in una zona protetta del demanio marittimo, ma anche nel mantenere tale zona indisponibile - per effetto della detta esecuzione - agli usi cui è deputata, per cui la permanenza cessa solo con la rimozione delle opere, ovvero con il conseguimento dell'autorizzazione prescritta, dal momento che la norma è posta a tutela della sicurezza della navigazione marittima;
ne consegue che, ai fini della consumazione del reato, è irrilevante l'epoca in cui l'opera sia stata terminata (o siano stati sospesi i lavori), e deve essere chiamato a risponderne chi, al momento dell'accertamento, ha la materiale disponibilità di essa. Ciò premesso, nel caso in esame deve stabilirsi quando sia cessata la detta permanenza.
Ritiene il Collegio di aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. III, 13 gennaio 1993, n. 2563, Toscano;
Sez. II, 6 dicembre 1990, n. 10902, PG/Attanasio; Sez. VI, 23 febbraio 1989, n. 2930, Petrozzi;
Sez. I, 7 ottobre 1982, n. 1730, Fabbretti), secondo cui interrompe la permanenza del reato il decreto penale di condanna, dal momento della notifica all'imputato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione e comparizione all'udienza di questi, il decreto sia revocato. Nella fattispecie in esame il decreto penale di condanna risulta notificato il 29/3/95, per cui il reato si è prescritto prima della pronunzia della sentenza di primo grado.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2000