Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 2
L'obbligo, la cui inosservanza è punita dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della P.A. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, sicchè la brevità del termine concesso dal provvedimento stesso per l'esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del reato.
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina è reato permanente a condotta omissiva.
Commentario • 1
- 1. Contravvenzione per inosservanza dell'ordinanza che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobileDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 agosto 2021
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 650; 677) L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. Il fatto Il Tribunale di Torre Annunziata condannava gli imputati alla pena di 400,00 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen.. In particolare, secondo il Tribunale di Torre Annunziata, gli imputati non ottemperavano ad un'ordinanza emessa da un Sindaco finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli di un edificio di cui un imputato era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1440
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 006349/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO SA N. IL 12/11/1944;
avverso SENTENZA del 23/06/2006 TRIBUNALE di BENEVENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23.6.2006 il giudice monocratico del Tribunale di Benevento ha dichiarato ER IS, quale proprietaria di un fabbricato sito in vico Volpe di Benevento che si trovava in precarie condizioni di stabilità, responsabile del reato di cui all'art. 677 c.p., u.c., e la ha condannata alla pena di 600,00 Euro di ammenda,
per avere omesso di eseguire i lavori di riparazione e di consolidamento occorrenti per rimuovere il pericolo alle persone nei termini di cui all'ordinanza sindacale 4.6.2004.
Il Tribunale, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte il dibattimento, ha ritenuto che la colpa dell'imputata fosse insita nella oggettiva condizioni di pericolo in cui si trovava l'immobile e nella conseguente omissione delle opere necessarie per scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, non rilevando il fatto che la notificazione dell'ordinanza sindacale fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e neppure la circostanza che, con un intervento tardivo, la ER avesse in seguito provveduto a delimitare l'area pericolosa.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata personalmente rilevando irragionevolezza ed illogicità della motivazione poiché la notifica della ordinanza sindacale, tentata in luogo diverso da quello in cui aveva la residenza e quindi eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma senza affiggere l'avviso sulla porta della abitazione dell'interessata, non le aveva consentito di venire a conoscenza dell'ordinanza.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., u.c., contestata all'imputata, è un reato permanente a condotta omissiva e sanziona l'obbligo, non rispettato, di provvedere alla esecuzione dei lavori necessari in un edificio che minacci rovina, il quale sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, ove attuato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza;
per cui nessun rilievo può assumere, ai fini della sussistenza del reato, già verificatosi, neppure la brevità del termine concesso ovvero la mancata specificazione dei lavori da eseguire (v., per tutte, Cass. Sez. 1 n. 34112 del 2001, rv. 219758). A tale stregua la responsabilità dell'imputata è stata correttamente ritenuta dalla sentenza impugnata, in primo luogo, sulla base della omissione dei lavori indispensabili per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità - sicuramente sussistente e non contestata neppure dall'imputata che alla fine aveva delimitato l'area pericolosa, onde evitare almeno che il prevedibile crollo potesse investire i passanti - in conseguenza della condotta colposa della ER, compatibile con reato contravvenzionale che le era stato contestato ed indipendentemente dalla conoscenza effettiva della ordinanza. E tale argomentazione, inattaccabile sotto il profilo logico e conforme al parametro normativo, non è stata censurata dalla ricorrente il cui ricorso è quindi sul punto aspecifico poiché si limita a dedurre vizi della notificazione della ordinanza sindacale e cioè un elemento ritenuto ultroneo dalla motivazione della sentenza impugnata, come tale irrilevante nella economia della motivazione che conserva piena validità nonostante la contestazione della imputata.
In ogni caso occorre rilevare, con riguardo alla censura della ricorrente, che quest'ultima è venuta comunque a conoscenza della ordinanza, indipendentemente da eventuali irregolarità della notificazione, come risultante dalle emergenze processuali riportate dalla sentenza impugnata con riferimento ai successivi accertamenti del geometra comunale e dei vigili urbani, che avevano contattato la ER comunicando che l'edificio era sempre pericoloso, ma che quanto meno la proprietaria aveva recintato l'area, sia pure tardivamente;
il che però non è stato ritenuto sufficiente dalla sentenza impugnata, con argomentazione logicamente ineccepibile, poiché la imputata avrebbe dovuto eseguire tempestivamente i lavori di consolidamento dell'edificio pericolante e non soltanto la sua recinzione.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perché totalmente infondato, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.).
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008