Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 233
CASS
Sentenza 21 novembre 2007

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L'obbligo, la cui inosservanza è punita dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della P.A. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, sicchè la brevità del termine concesso dal provvedimento stesso per l'esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del reato.

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina è reato permanente a condotta omissiva.

Commentario1

  • 1Contravvenzione per inosservanza dell'ordinanza che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 agosto 2021

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 650; 677) L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. Il fatto Il Tribunale di Torre Annunziata condannava gli imputati alla pena di 400,00 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen.. In particolare, secondo il Tribunale di Torre Annunziata, gli imputati non ottemperavano ad un'ordinanza emessa da un Sindaco finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli di un edificio di cui un imputato era …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 233
Data del deposito : 21 novembre 2007

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