Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 45295
CASS
Sentenza 24 ottobre 2013

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In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data predetta, e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla, attraverso un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 a seguito di una condanna, per un reato associativo contestato come commesso "dal 2002", pronunciata in primo grado successivamente all'entrata in vigore dell'indulto medesimo, omettendo qualsivoglia accertamento finalizzato a verificare il momento in cui era cessata la permanenza del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 45295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45295
    Data del deposito : 24 ottobre 2013

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