Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data predetta, e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla, attraverso un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 a seguito di una condanna, per un reato associativo contestato come commesso "dal 2002", pronunciata in primo grado successivamente all'entrata in vigore dell'indulto medesimo, omettendo qualsivoglia accertamento finalizzato a verificare il momento in cui era cessata la permanenza del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 45295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45295 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3429
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 15470/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR PI N. IL 31/10/1961;
avverso l'ordinanza n. 471/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PI;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 23.5.2012 la Corte d'appello di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di OR PI l'indulto ex L. n. 241 del 2006, applicato nella misura di mesi 6 di reclusione ed Euro 2.065,83 di multa sul cumulo emesso dal P.M. di Torre Annunziata in data 30.6.2010, inserito nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Napoli in data 9.3.2012.
Causa della revoca del condono è stata considerata la condanna ad anni 6 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commesso fino al 16.11.2006 (data della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata).
Osservava la Corte d'appello che al LA era stata addebitata la partecipazione all'associazione camorristica denominata clan AL a partire dal 2002, con contestazione aperta, e che dalla sentenza non emergevano elementi dai quali desumere che la partecipazione all'associazione del LA fosse cessata entro il mese di luglio 2006. Peraltro, da un'ordinanza della Corte d'appello di Napoli in data 4.11.2010, con la quale era stata riconosciuta la continuazione tra il reato associativo di cui sopra e quelli in materia di armi di cui alla sentenza 3.6.2004 della Corte d'appello di Napoli, si era ribadita la cessazione della permanenza del reato associativo al 16.11.2006.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Napoli affinché determini ex novo la data di cessazione della permanenza, tenendo conto del fatto che il LA era stato arrestato nel gennaio 2004 e della significativa circostanza che la Corte d'appello aveva, nella determinazione della pena, applicato la normativa più favorevole vigente prima dell'entrata in vigore della legge 5.12.2005 n. 251. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La L. n. 241 del 2006, art. 3, prevede che il beneficio dell'indulto sia revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dall'entrata in vigore della suddetta legge (1 agosto 2006), un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
La Corte d'appello di Napoli ha indicato come causa di revoca del condono di mesi 6 concesso al LA ex L. n. 241 del 2006 la condanna del Tribunale di Torre Annunziata con sentenza in data 16.11.2006 alla pena di anni 6 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commesso dal ricorrente a partire dal 2002, con contestazione aperta.
In considerazione del tipo di contestazione, ha ritenuto che la permanenza fosse cessata solo alla data della sentenza di primo grado (del 16.11.2006), e quindi il suddetto delitto è stato ritenuto commesso dopo l'entrata in vigore della legge di clemenza. Se la sentenza di condanna non specifica la data in cui è cessata la permanenza del reato associativo, il giudice dell'esecuzione - nel caso in cui debba stabilire se la permanenza è cessata prima o dopo l'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006 - è tenuto a compiere un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione al fine di accertare la data di cessazione della permanenza del suddetto reato. La giurisprudenza di questa Corte in proposito ha ritenuto che, ove una organizzazione criminale di tipo mafioso richieda ai partecipi la loro definitiva adesione, fino a quando non abiurino o vengano a morte, la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, ed anche nel caso di arresto e di condanna.
Tuttavia, poiché la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere non consiste della sola "affectio societatis", in caso di stabile isolamento dell'interessato dal gruppo (in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità) occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere solo morale (V. Sez. 6^, sentenza del 17.1.2003, Rv. 227710). La motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto risulta carente poiché, oltre a non indicare il periodo in cui il LA è stato arrestato e l'epoca alla quale si riferiscono le prove raccolte nei suoi confronti, non ha neppure precisato se l'associazione a cui ha aderito il predetto era ancora attiva all'epoca della sentenza di primo grado.
Anche l'elemento indicato dal ricorrente (applicazione di una normativa antecedente al 2006) potrebbe risultare dall'esame della sentenza un indice dal quale desumere che il giudice della cognizione ha ritenuto che la permanenza del reato fosse cessata prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013