Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2007, n. 12721
CASS
Sentenza 7 marzo 2007

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Nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina (art. 677 c.p.) rientra nella nozione di pericolo di rovina anche una situazione che riguardi una parte dell'edificio, lesionata in modo da minacciare la caduta di materiale sulla pubblica via e da rappresentare un concreto pericolo per le persone. (Nel caso di specie si trattava dei balconi, lesionati in modo da minacciare la caduta di calcinacci sulla pubblica via).

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale, come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato.

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    Il reato contravvenzionale di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale, come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato. Vi è rilevanza penale per i chiamati all'eredità che comprenda un edificio pericolante, quando dalla situazione di rovina dell'immobile derivi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2007, n. 12721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12721
Data del deposito : 7 marzo 2007

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