Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9224 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
AULA " 92 2 4 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIA LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N.07890/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere R.G.N.10550/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 21338 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 04.04.2001 da AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIA A.C.T.V. in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. dott. Antonio Stifanelli, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marina Marinoni, del foro di Venezia, e Enrico Romanelli, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via 05, n. giusta procura speciale a margine del Cosseria, ricorso, - ricorrente contro 1599 1 BUSE T TO LU IA rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mosca, del Foro di Venezia, e Fabio Pulsoni, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Lima, n. 48, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente e da B US ET TO LUIA rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mosca, del Foro di Venezia, e Fabio Pulsoni, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Lima, n. 48, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, ricorrente incidentale
contro
AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIA- A.C.T.V. in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. dott. Antonio Stifanelli, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marina Marinoni, del foro di Venezia, e Enrico Romanelli, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via 05, n. giusta procura speciale a margine del Cosseria, controricorso a ricorso incidentale, - controricorrente a ricorso incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 00275/98 del 18.12.1997/28.01.1998, R.G. n. 00198/97. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Enrico Romanelli 1'ACTV e Fabio Pulsoni per Benvenuti Tullio;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del quinto motivo del ricorso principale e per il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 0342/97 del 30 aprile - 15 luglio 1997 il Pretore di Venezia in parziale accoglimento della domanda proposta da CI BU contro l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano (in appresso Azienda), condannava quest'ultima al pagamento della maggiorazione del 30% della retribuzione ordinaria, in luogo di quella già riconosciuta dall'Azienda del 20%, per l'attività in turni notturni nella fascia oraria 22,00/05,00, per i periodi 05.02.1982 28.01.1987 e 06.07.1989- settembre 1991, essendo prescritto il medesimo diritto per il periodo 29.01.1987 - 27.11.1989, il tutto per la quantificazione della pretesa per effetto di passaggio in giudicato di sentenza sull'accertamento del diritto e sulla condanna generica dell'Azienda. 3 Il Tribunale di Venezia rigettava l'appello principale dell'Azienda e l'appello incidentale del dipendente;
spese del grado per un terzo compensate tra le parti e per i due terzi a carico dell'Azienda appellante. Osservava il Tribunale: dal ricorso introduttivo risultava che la domanda riguardava espressamente l'intero periodo 05 febbraio 1982 24 maggio 1994; il riferimento del Tribunale, nel giudizio sull'an, al solo periodo fino al 18 gennaio 1987 non escludeva la proponibilità di analoga domanda anche al periodo successivo, essendo identico l'oggetto della pretesa;
l'originario ricorso, notificato nel 1987, aveva interrotto i termini di prescrizione, quest'ultimo rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza (1991 o 1993 era la stessa cosa), così che correttamente il Pretore, in applicazione del termine di prescrizione decennale non aveva ritenuto prescritti i crediti vantati dal 1982 al 7 luglio 1984; premesso che sarebbe incongruo e illogico riconoscere il diritto alla maggiorazione per lavoro notturno all'agente che lo esplichi solo occasionalmente, ancora illogico e incongruo sarebbe riconoscere la medesima maggiorazione, e non una maggiore ai sensi dell'art. 2108 C.C., all'agente che lo esplichi continuativamente e non soltanto in turni avvicendati;
poiché la domanda riconvenzionale (restituzione della maggiorazione del 20%) era stata proposta in via subordinata all'accertamento del diritto del dipendente alla maggiorazione del 30%, quanto al periodo per il quale operava la prescrizione del diritto alla maggiorazione del 30%, non poteva essere disposta la compensazione con altre e maggior somme maturate, atteso che, per l'espletamento del lavoro notturno per quel periodo, allo stesso spettava almeno il 20% già riconosciuto;
il rappresentante dell'Azienda aveva confermato l'espletamento del lavoro notturno continuativo del ricorrente e i testi avevano confermato l'assunto anche successivo al 1988, sicché doveva per il periodo 30% anche per detto la maggiorazione del riconoscersi ultimo periodo;
la volontarietà dell' adibizione alla prestazione del lavoro notturno non inficiava il concreto espletamento di esso con il consenso del datore di lavoro, per il quale quest'ultimo era onerato della maggiorazione in questione;
vertendosi in tema di applicazione dell'art. 429 c.p.c. sui crediti del lavoratore maturava il cumulo degli accessori. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza l'Azienda, con cinque motivi di censura. Il BU si è costituito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale affidato ad unico motivo di censura, e ha depositato memoria illustrativa. L'Azienda si è costituita con controricorso avverso il 5 h ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso principale l'Azienda denunzia violazione degli artt. 132, 163, 277, 279, 342, 5, 352 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e c.p.c.: il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sui rilievi proposti avversO la sentenza pretorile circa la (imprecisa) riproduzione della motivazione già svolta in diversa sentenza in analogo giudizio sulla scorta di informazioni non risultanti nel giudizio in corso, e che il Tribunale asseritamente dichiarava confermate da due testi esaminati in istruttoria, questi ultimi neanche valorizzati dal Pretore perché riferitisi a periodo di lavoro diverso e su argomento che costituiva il perno della decisione, e peraltro smentiti da altri testi;
tanto era sufficiente per il Tribunale al fine di dichiarare de relato e non pertinente la motivazione, e quindi essa stessa nulla. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, sul punto, afferma che "10 stesso rappresentante dell'ACTV, sentito in sede di interrogatorio, ha confermato che il ricorrente ha sempre lavorato di notte. In ogni caso, i testi De ER e OC hanno riferito che il ricorrente ha svolto sempre A lavoro notturno, anche con riguardo al periodo successivo al 1988″, evidentemente con quell'anche ricomprendendo sia il periodo antecedente che quello successivo al 1987. Orbene, in questa sede, e senza la minima indicazione di elementi istruttori di segno diverso (o da interpretarsi in altro senso), l'Azienda prospetta esattamente il contrario, e cioè che non sussiste alcuna prova dello svolgimento del lavoro notturno da parte del dipendente e nei modi indicati dal Tribunale. Non spiega, però, la ricorrente in questa sede perché non dovrebbe darsi credito rappresentante dell'Azienda e ai testi citati dal al giudice di appello, ovvero se gli stessi abbiano riferito diverse da quelle acquisite dal giudice di circostanze appello. Ed allora a questo Collegio non resta che ritenere per acquisito l'accertamento in tema da parte del sentenza impugnata, non risultando, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, elementi da valutarsi in senso diverso od opposto: la mera affermazione contraria in questa sede costituisce, se si vuole, solo una critica della sentenza, ma non integra gli estremi dei motivi di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c.. Con il secondo motivo di ricorso principale l'Azienda denunzia violazione degli artt. 2108 e 1362 e segg. c.C., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale aveva omesso ogni motivazione in ordine alle ragioni per le 7 quali spettava al dipendente la maggiorazione del 30%, in luogo di quella attribuita del 20%, anche sull'attività, peraltro erroneamente accertata, svolta dopo il gennaio 1987; le relative argomentazioni svolte con riferimento "alle medesime considerazioni fatte in relazione al primo periodo oggetto del precedente giudizio terminato con la condanna generica" apparivano al massimo una motivazione de relato e come tale inammissibile;
la statuizione comunque era in contrasto con l'interpretazione dell'art. 2108 c.C., non avendo tale norma ricompreso, nel lavoro che deve essere compensato con una maggiorazione, anche quello la cui organizzazione prevedeva regolari turni periodici;
in realtà, la integrativa disciplina contrattuale, in riferimento all'organizzazione aziendale, aveva nettamente distinto le due ipotesi del lavoro notturno in turni avvicendati о non;
per il primo aveva previsto la maggiorazione del 20%, stabilendo per quello occasionale, o comunque estraneo ai turni avvicendati, la maggiorazione del 30%; assumeva, quindi, rilevanza, ai fini del discrimine, la volontarietà del lavoratore a svolgere in modo fisso il lavoro notturno, non potendosi condizionare il costo del lavoro alla mera scelta del lavoratore a svolgere l'uno piuttosto che l'altro turno di lavoro. ricorso principale l'AziendaCon il terzo motivo di denunzia violazione degli artt. 2108 e 1375 C.C., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: l'assunto del Tribunale era informato ai principi giurisprudenziali in cui la volontarietà del lavoratore non incideva sullo svolgimento del lavoro straordinario, a differenza del caso di specie nel quale si verteva in tema di lavoro normale, cioè di lavoro espletato nei limiti di quello sindacalmente fissato, solo scelto in quello notturno dallo stesso lavoratore nel proprio interesse, che l'azienda aveva ritenuto di soddisfare. I motivi da trattarsi congiuntamente per evidente sovrapposizione tra essi, sono connessione e parziale infondati. Va premesso che il giudice di appello, nell'estendere al periodo successivo al 1987, sul pacifico espletamento da parte del dipendente del lavoro notturno continuativo, le "medesime considerazioni fatte in relazione al primo periodo oggetto del precedente giudizio terminato con la condanna generica", in sostanza rinvia alle motivazioni svolte dal Pretore, delle quali esprime una decisa condivisione, e comunque a quelle dell'intero giudizio sull'an debeatur, definitivamente acquisito al medesimo giudizio, quello in corso, comprensivo del cd. primo e del (sempre) cd. secondo periodo, essendo la domanda riferita anche al periodo oggetto di quel giudizio. Ed allora, la denunziata omissione motivazionedi relativamente al 9 secondo periodo non sussiste, perché il giudice di appello riconduce ad esso le argomentazioni motive definitivamente acquisite per il primo periodo e presenti e presupposte nell'unico giudizio in corso solo sul quantum per un periodo e sull'an e sul quantum per l'altro. Ciò detto, va rilevata la infondatezza nel merito delle censure. Deve ritenersi definitivamente acquisito il principio secondo cui "ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni retributive per il lavoro notturno che l'art. 2108, secondo comma, cod. civ. riconosce soltanto nel caso in cui il suddetto lavoro non sia compreso in regolari turni periodici, ma che i contratti collettivi, di solito, prevedono (sia pure con percentuali diverse) anche per il lavoro notturno compreso in turni periodici, in èconsiderazione dell'indubbia penosità di tale lavoro essenziale in ogni caso stabilire se il lavoro notturno sia o meno compreso in regolari turni periodici. Al riguardo si deve tenere presente, in primo luogo, che l'avvicendamento nel turno di lavoro si realizza quando il periodo assegnato lavoratore per l'esecuzione della prestazionea ciascun i turni divenga predisposto in regolare alternanza con lavoro altrui e, in secondo luogo, che in mancanza di turni avvicendati, ai fini della citata disposizione codicistica, è sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne, senza che sia necessario che esso abbia carattere 10 di anormalità (competendo la relativa maggiorazione anche nell'ipotesi di orario di lavoro esclusivamente notturno) e senza che rilevi ai fini dell'eventuale esclusione della penosità della situazione la circostanza della volontarietà della prestazione lavorativa nel turno notturno non avvicendato" (Cass. 07 agosto 1998, n. 07770, conformi nn. 08129 del 1992, 02211/95). Tale principio, dal si quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, fonda sull'ovvia argomentazione che ai fini della previsione di cui al secondo comma dell'art. 2108 cod. civ., è sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne, senza che sia necessario che esso abbia carattere di anormalità, competendo la relativa maggiorazione proprio perché giustificata da un aumento di penosità del lavoro in ore normalmente destinate al riposo pure nel caso in cui il lavoratore osservi, per contratto, con normale continuità, un orario anche esclusivamente notturno (Cass. 25 febbraio 1995 n. 2211), e sulla considerazione che alcun rilievo ai fini dell'attribuzione della maggiorazione in questione può avere la circostanza della volontarietà della prestazione lavorativa nel turno notturno non avvicendato, che secondo la ricorrente dovrebbe portare ad escludere la penosità del lavoro notturno. La suindicata circostanza resta ininfluente, per essere sufficiente il fatto 11 obiettivo dell'espletamento della prestazione di lavoro notturno con il consenso del datore di lavoro, che ne trae vantaggio (Cass. 03 luglio 1992, n. 08129). Con il quarto motivo di ricorso principale l'Azienda denunzia violazione degli artt. 2938 e 2033 c.c., e 416 e in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.:112 c.p.c., la domanda riconvenzionale non era stata proposta condizionatamente all'accoglimento della domanda principale, sicché il rigetto di essa, per il periodo febbraio 1987 05.07.1989 di rigetto della domanda del dipendente per prescrizione, risentiva della citata erronea qualificazione;
la decisione favorevole al dipendente comportava l'esame integrale della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito oggettivo, che poteva essere limitata solo da una eventuale eccezione di prescrizione;
una volta decisa l'estinzione del diritto per prescrizione nel periodo sopra indicato le somme relative non potevano non essere contabilizzate in compensazione con quelle maggiori maturate dal dipendente in altri periodi, posto che esse potevano essere compensate solo con la maggior medesimo periodo dal dipendente;
somma maturata nel la richiesta restituzione, pertanto, doveva essere maggiorata di accessori ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Il motivo è inammissibile. La censura si intende prospettata sul presupposto, 12 tutto da chiarire e da provarsi, che la maggiorazione del dall'Azienda nel periodo il cui 20% erogata comunque maggiorazione fino al 30% era diritto all'ulteriore prescritto doveva essere computato ai fini della compensazione delle maggiori somme liquidate dalla sentenza impugnata allo steso titolo nei periodi diversi. Il che, però, a sua volta, presuppone un indebito (acquisito dal dipendente in buona mala fede, non rileva), cui conseguirebbe l'obbligo della restituzione. Tutto ciò si infrange contro l'assunto del Tribunale, mai contestato od qualche modo censurato, secondo cui taleopposto о in maggiorazione del 20%, in quanto erogato a fronte di prestazioni di lavoro notturno, era comunque dovuto, sicché esso non costituiva affatto indebito, non doveva essere restituito e non poteva essere compensato nei termini richiesti dall'Azienda. Con il quinto motivo di ricorso principale l'Azienda denunzia violazione dell'art. 429 c.p.c. (artt. 1224, 1282, 1225, 1227, 2056 e 2058 c.c.) in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale, nel riconoscere sui rivalutazione monetaria e gli crediti liquidati la interessi sulle somme rivalutate si era riportata ad un indirizzo giurisprudenziale di legittimità in luogo di alcuna motivazione sulla scelta, il chealtro senza impediva la proposizione di qualsiasi critica alla Q 13 statuizione del giudice di appello. Il motivo è infondato. Il Tribunale, nel riconoscere sulle somme liquidate il cumulo degli accessori (interessi e rivalutazione monetaria), secondo l'indirizzo maggioritario di questa Corte quanto alle modalità di computo (il principio di cui alla sentenza richiamata in motivazione dal giudice di appello, nel senso che gli interessi vanno liquidati sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze all'effettivo saldo, risulta confermato anche di recedente da Cass. SS.UU. 18 gennaio 2001, n. 00038), ha macompiutamente, ancorché in termini quanto mai concisi, sufficienti, statuito sul punto, rinviando per la espressamente fatto motivazione al suddetto principio, proprio senza riserve. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il dipendente denunzia omessa esame della documentazione, comunque acquisita agli atti, dell'intervenuta interruzione della prescrizione per il periodo febbraio 1987 - 05 luglio 1989; il Tribunale non aveva neanche spiegato le ragioni del mancato esame. Il motivo è inammissibile. La censura è proposta con riferimento ad una serie di atti e documenti di asserita valenza interruttiva della prescrizione, e in ordine ad essi lamenta il mancato esame 14 da parte del giudice di appello ai fini dell'annullamento della statuizione di estinzione del diritto per il periodo poco più che biennale sopra indicato. Tanto viene chiaramente prospettato in violazione del principio di questa Corte, secondo cui "nel giudizio di il ricorrente che deduce l'omessalegittimità, insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata о erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non 10 mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse" (Cass. 25 marzo 1999, n. 02838). Ben vero, dalla detta censura non è dato rilevare le modalità con le quali i detti atti asseritamente interruttivi della prescrizione erano stati portati a conoscenza della controparte ed in qual modo con essi era stata introdotta e prospettata la questione oggetto del presente giudizio, né, ancora, le modalità e i termini in cui la questione della prescrizione era stata anche devoluta alla conoscenza del giudice di appello. Ed allora, allo stato, viene precluso a questo Collegio la possibilità di verificare l'esistenza delle circostanze di fatto denunziate e del carattere di decisività di esse, quest'ultima, elemento imprescindibile per provocare, con 15 q l'annullamento della sentenza impugnata, un nuovo giudizio per l'esame della questione. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno rigettati, e, vanno dichiarate interamente per la reciproca soccombenza, tra parti le spese del giudizio di compensate le cassazione.
P. Q. M.
la C O R T E riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 04 aprile 2001. Il consigliere est. Il presidente Giovanni Mazzarella Giuseppe Talanirubert Gio vacaciYanaudo umlu 6 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I , D LLO SSA 7106.2001 BO , TA 10 DI . I SPESA T 33 R STA IL CANCELLIERE ELL'A 5 . O N N P G D IM -73 O SI A A SEN 1-8 D D TE , E 1 I O ESEN A ISTR E O G IRITT G REG LE D A XIL O O 16