Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
Il decreto penale di condanna interrompe la permanenza del reato dal momento della notifica all'imputato, a nulla rilevando il fatto che, a seguito dell'opposizione e della comparizione in udienza di quest'ultimo, il decreto sia stato revocato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2012, n. 12931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12931 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 13/01/2012
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 69
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 26911/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AT NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, in data 28 gennaio 2011, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina, in data 6 dicembre 2006;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 28 gennaio 2011, confermava la condanna pronunciata il 6 dicembre 200 6 dal Tribunale di Messina alla pena di Euro 1.000 nei confronti di AT NO, dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., per avere arbitrariamente occupato un terreno di proprietà
del Comune mediante un tubo zincato. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 633 c.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che il reato contestato presuppone una vera e propria attività invasiva posta in essere dal soggetto agente, mentre, nel caso di specie, l'interramento del tubo zincato venne operata da alcuni operai del Comune di Messina, ne' sarebbe condivisibile l'assunto della Corte di Appello che la responsabilità dell'imputato discenderebbe dal dato che solo costui avrebbe avuto interesse al fatto. Dal punto di vista del dolo specifico, il ricorrente rileva che l'imputato, venuto a conoscenza dell'interramento della tubazione, si era attivato per regolarizzare la propria posizione, inoltrando richiesta di autorizzazione al Comune di Messina, che, però, non ritenne di dar corso all'istanza posto che non si era in condizioni di stabilire se potessero rinvenirsi gli estremi di occupazione abusiva di suolo pubblico. 2) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 633 c.p. in combinato disposto con l'art. 158 c.p. Il ricorrente sostiene che sia intervenuta prescrizione, poiché erroneamente la Corte di Appello avrebbe individuato la cessazione della permanenza all'atto della pronuncia della sentenza di primo grado, senza considerare che il 18 febbraio 1999 era stato emesso decreto penale di condanna. Per di più, afferma il ricorrente, la cessazione della permanenza sarebbe intervenuta in precedenza, posto che il AT aveva interrotto spontaneamente la condotta all'atto dell'inoltro della richiesta di autorizzazione al Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione, censurando l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il termine di prescrizione decorrerebbe dalla sentenza di prima grado.
Infatti, nel caso di specie era stato emesso decreto penale di condanna il 18 febbraio 1999, notificato il 14 maggio 1999 e, pertanto, deve applicarsi il seguente principio di diritto:
"interrompe la permanenza del reato il decreto penale di condanna, dal momento della notifica all'imputato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione e comparizione all'udienza di questi, il decreto penale sia stato revocato" (Sez. 3, n. 4401 del 10/03/2000, AT, Rv. 215884).
Constatata la intervenuta prescrizione e non essendovi elementi per l'applicazione di formula più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p., risultando i motivi di ricorso infondati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012